Sequestro penale dei crediti Superbonus 110%
Confermato dalla Cassazione il sequestro disposto avente ad oggetto i crediti derivanti dal Superbonus 110% (D.L. 34/2020)
Il sequestro penale dei crediti del Superbonus 110%
Il credito d’imposta maturato a seguito di intervento superbonus 110% può essere oggetto di sequestro penale, anche se il titolare del credito, come nel caso di un intermediario finanziario, rivesta sia la posizione di cessionario che di persona offesa dal presunto reato.
È quanto emerge in una serie di pronunce della Corte di Cassazione, tra cui la n. 40865 del 28.10.2022, ove il Gip di Napoli ha disposto sequestro in un procedimento penale che vede dei soggetti indagati dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più reati di truffa, evasione fiscale e falso al fine di beneficiare indebitamente del cd. superbonus previsto dal D.L n. 34/2020.
Sequestro confermato dal Tribunale del Riesame e poi dalla Corte di Cassazione.
Il caso
Nel caso in oggetto il sequestro preventivo aveva natura impeditiva, colpendo anche le “cose pertinenti al reato”: crediti che seppur di proprietà di un terzo (una banca), sono collegati al reato, e pertanto la loro libera disponibilità è idonea a costituire un pericolo nei termini di aggravamento dello stesso.
Il diritto alla detrazione di cui il beneficiario si spoglia (nel caso rappresentato, i soggetti indagati nel procedimento penale), assume la veste di un credito suscettibile di circolare nei termini indicati dalla legge.
Non c’è sostituzione, né novazione, ma trattasi solo di un espediente tecnico necessario a consentire la cessione a terzi che, nell’ottica del legislatore, mira ad incentivare la scelta della procedura e la ripresa economica del Paese.
Nella sentenza, la Suprema Corte cita anche l’audizione in Senato del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2022, il quale ha affermato che “in caso di sequestro di crediti inesistenti da parte dell’Autorità Giudiziaria, in quanto cose pertinenti al reato, tali crediti diventano inutilizzabili dal terzo cessionario, anche in buona fede”.