Sindaco dimissionario e prorogatio
I sindaci dimissionari devono continuare a svolgere il loro incarico sino alla nomina dei nuovi sindaci.
In ipotesi di dimissioni dei sindaci in una società a responsabilità limitata, in misura superiore a quelli supplenti, la giurisprudenza ritiene debba applicarsi in via analogica l’art. 2385 c.c. che prevede l’ipotesi di prorogatio degli amministratori quando, in caso di rinuncia al mandato, non resti in carica la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.
In via di interpretazione analogica, dunque, la prorogatio diviene un principio universale tale per cui i sindaci dimissionari, in mancanza di sindaci supplenti, dovrebbero restare in carica fino alla nomina dei nuovi membri del collegio sindacale e, ovviamente, sino al momento della loro accettazione.
Per tale motivo, nell’azione di responsabilità intentata dalla curatela a danno degli amministratori e dei sindaci sono stati considerati solidalmente responsabili con gli amministratori anche i sindaci dimissionari che non erano stati sostituiti.
Tale indirizzo della giurisprudenza che si occupa di diritto societario invero non è unanime, ma trova conforto in una interpretazione sistematica del codice, specie alla luce della riforma del 2003 che, in tema di scadenza del mandato, ha introdotto all’art. 2400 c.c. la stessa previsione dell’art. 2385 c.c. sancendo la prorogatio dei sindaci il cui mandato sia giunto a scadenza e, ciò, sino alla ricostituzione del nuovo collegio sindacale.
L’art. 2400 c.c. legittimerebbe perciò l’applicazione analogica dell’art. 2385 c.c. rendendo la prorogatio valevole anche nell’ipotesi di dimissioni dei membri del collegio sindacale, ma alla condizione ulteriore e necessaria che non ci siano sufficienti supplenti.
Infatti, nel caso di dimissioni di uno o due sindaci, l’inefficienza dell’organo di controllo sarebbe scongiurata dall’esistenza dei supplenti, il che rende superfluo parlare di prorogatio, perché troverebbe applicazione la disciplina speciale prevista dall’art. 2401 c.c. che prevede la sostituzione immediata dei sindaci revocati, decaduti o dimissionari con i sindaci supplenti. In mancanza dei supplenti, invece, residuerebbe il principio della prorogatio, pur se non espresso nella norma.
Peraltro è proprio la previsione di membri supplenti immediatamente subentranti a palesare l’esigenza di una continuità nell’attività del collegio sindacale, il che tende a favorire l’applicazione estesa del principio della prorogatio.
Ulteriore conferma dell’indirizzo esposto può scorgersi nelle previsioni del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che ha esteso i casi in cui si rende obbligatoria la presenza del collegio sindacale nelle s.r.l. Il collegio sindacale, così, diventa un organo necessario anche in quelle imprese dove prima non esisteva e la sua presenza e costanza operativa deve essere preferita anche nell’interpretazione delle norme.
Si deve, infine, dare atto dell’interpretazione opposta del CNDCEC secondo cui in mancanza o insufficienza di sindaci supplenti “gli amministratori devono provvedere tempestivamente a convocare l’assemblea dei soci affinché provveda a integrare il collegio. Tale cirocostanza non inficia l’effetto immediato della rinuncia” (cfr. principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate ed. 2015, p. 29). Lo scritto prosegue precisando altresì che “Resta fermo che, alla luce delle perduranti incertezze manifestate dalla giurisprudenza in ordine alla efficacia immediata della rinuncia, è opportuno che il sindaco cessato dalla carica verifichi che la società abbia provveduto ad annotare la cessazione dall’incarico presso il competente Registro delle Imprese“.