Tar Lazio: stop all’assistenza domiciliare ai malati Covid da parte dei Medici di base.
I Medici di base e l’assistenza domiciliare ai malati Covid.
Visto il particolare periodo storico, riteniamo opportuno segnalare una importante sentenza del Tar Lazio, pubblicata 16.11.20, e che potrebbe costituire un precedente anche in altre regioni, dove non si è data piena esecuzione al D.L. n. 14/2020, istitutivo delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), aventi quale scopo precipuo quello di prestare assistenza domiciliare ai pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.
Nel ricorso proposto dal Sindacato dei Medici Italiani nei confronti della Regione Lazio avverso taluni provvedimenti regionali, si sostiene che per effetto di detti provvedimenti, i Medici di Medicina Generale risultano investiti di una funzione di assistenza domiciliare ai pazienti Covid del tutto impropria, che per legge (art. 8 D.L. n. 14/2020 ed art. 4-bis D.L. n. 18/2020) dovrebbe spettare unicamente alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale, istituite dal legislatore nazionale d’urgenza proprio ed esattamente a questo scopo.
Si lamenta altresì che i Medici di Medicina Generale, gravati di compiti del tutto avulsi dal loro ruolo all’interno del Servizio Sanitario Regionale, vengono pericolosamente distratti e di fatto sollevati dal loro precipuo compito che è quello di prestare l’assistenza ordinaria, a tutto detrimento della concreta possibilità di assistere i tanti pazienti non Covid, molti dei quali affetti da patologie anche gravi.
Si censura poi che altra ordinanza impugnata prevedrebbe come eventuale l’attivazione delle Unità Speciali di continuità Assistenziale per l’assistenza a domicilio nei pazienti COVID positivi, mentre l’art. 8 del D.L. cit. prevede che detta attivazione non sia semplice «eventualità», bensì il precipuo ed esclusivo obiettivo delle USCA.
Il ricorso è stato accolto dal Tar Lazio proprio sulla scorta del dato normativo costituito appunto dall’art 8, comma 1, del citato D.L. n. 14/2020, secondo cui «Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l’attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero (…)».
Ha motivato il Tar che “Nel prevedere che le Regioni “istituiscono” una unità speciale “per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero”, la citata disposizione rende illegittima l’attribuzione di tale compito ai MMG, che invece dovrebbero occuparsi soltanto dell’assistenza domiciliare ordinaria (non Covid). Hanno cioè ragione i ricorrenti quando affermano che il legislatore d’urgenza ha inteso prevedere che i MMG potessero proseguire nell’attività assistenziale ordinaria, senza doversi occupare dell’assistenza domiciliare dei pazienti Covid. E tale previsione è stata replicata in modo identico nell’art. 4-bis del D.L.17.3.2020 n. 18. Oltretutto, a ulteriore chiarimento della descritta impostazione, al comma 2del citato art. 4 bis, è specificato pure che “il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all’unità speciale di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l’indirizzo dei pazienti di cui al comma 1”.
Sulla scorta delle suddette motivazioni il Tar ha concluso che l’affidamento ai Medici di Medina Generale il compito di assistenza domiciliare ai malati Covid risulta in contrasto con le citate disposizioni, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.