L’esclusione del socio nella s.r.l.
Nelle società a responsabilità limitata è possibile prevedere specifiche clausole statutarie di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2473-bis c.c.
Esclusione del socio nella società a responsabilità limitata e nelle società di persone
Mentre nelle società di persone l’esclusione del socio è prevista direttamente dalle norme del codice civile senza che ci sia bisogno di una specifica clausola statutaria, nelle società a responsabilità limitata è necessario una apposita clausola statutaria che introduca nel rapporto societario la possibilità di escludere il socio dalla compagine societaria.
Nelle società di persone le ipotesi di esclusioni sono dalla legge divise in due tipologie: quelle che operano di diritto (art. 2288 c.c.) e quelle che operano previa decisione dei soci (art. 2286 c.c.).
Nella società a responsabilità limitata non basta, pertanto, il venir meno dell’affectio societatis per risolvere il vincolo sociale limitatamente ad un socio con una delibera assembleare adottata dalla maggioranza, ma occorre una apposita previsione statutaria che lo consenta.
La possibilità di prevedere nello statuto delle società a responsabilità limitata specifiche clausole di esclusione del socio è dovuta alla valorizzazione dell’intuitu personae in questo tipo di società di capitali operata dalla riforma del 2003 che ha rideterminato l’essenza della società a responsabilità limitata, dando ampio spazio all’autonomia delle parti e riconoscendo la possibilità di contaminazioni con la disciplina della società di persone.
L’art. 2473-bis c.c. – Esclusione del socio
“L’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio”. Così recita il primo inciso dell’art. 2473-bis c.c. che disciplina l’esclusione del socio nelle società a responsabilità limitata.
L’articolo indica pertanto due presupposti all’operatività della clausola di esclusione: la specificità della clausola di esclusione e la giusta causa.
È necessario pertanto che una giusta causa di esclusione del socio esista e che i soci la ritengano tale da legittimare la risoluzione del rapporto limitatamente ad uno di essi. Inoltre, è necessario che tale clausola sia scritta in maniera chiara e specifica onde evitare che la decisione di esclusione possa di volta per volta esser riempita con una valutazione discrezionale della maggioranza in merito alla ricorrenza della giusta causa stessa (Trib. Milano 23 luglio 2015 e Trib. Roma 6 ottobre 2015).
Il criterio della specificità è pertanto teso ad evitare abusi dell’istituto dell’esclusione del socio da parte della maggioranza.
Val la pena argomentare il concetto di giusta causa, che ad avviso di chi scrive, dovrà avere anche un intrinseco valore oggettivo, ossia dovrà essere prevista una causa di esclusione che preveda una condotta o un fatto di pregnanza tale da fondare l’esclusione del socio. Non sarà sufficiente che i soci abbiano inteso dare valore ad un accadimento qualunque perché questo possa automaticamente costituire giusta causa di esclusione.
Diversamente opinando, ossia volendo in definitiva pretendere di escludere il sindacato del potere giudiziario sulla valorizzazione della causa di esclusione o, se si vuole, della “gravità dell’inadempimento”, il testo della disposizione ben sarebbe potuto essere diverso: “L’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione del socio”, con l’eliminazione del parametro della “giusta causa”.
Secondo una sentenza del Tribunale di Napoli del 14.06.2016 integrano ipotesi di “giusta causa” di esclusione del socio quegli eventi che colpiscono direttamente la sfera soggettiva del socio come l’incapacità sopravvenuta o una condanna penale, ossia eventi che incidono sul rapporto sociale sotto il profilo dell’inadempimento agli obblighi contrattuali di gravità tale da costituire un pregiudizio per l’efficiente svolgersi dell’attività sociale e, dunque, giustificare l’esclusione.
Esempi di clausole di esclusione del socio illegittime
Il Tribunale di Catanzaro in una recente sentenza del 31.10.2023 ha dichiarato l’illegittimità per carenza di specificità della seguente clausola di esclusione del socio “Sono cause di esclusione se il socio: […] b) si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme del presente Statuto; c) si sia reso inadempiente agli obblighi sanciti dal presente Statuto”.
Il Tribunale di Bolzano in una sentenza del 06.05.2020 ha dichiarato la nullità per carenza di specificità della clausola che prevedeva l’esclusione del socio in caso di “inadempienze agli obblighi assunti nei confronti della società”.
Diffuse sono negli statuti societari clausole simili che però devono considerarsi nulle per contrarietà all’art. 2473-bis c.c.
Di tale diffusione non ci si deve stupire, in fondo non c’è contratto che non contenga la clausola della sua risoluzione in ipotesi di liquidazione giudiziale (fallimento) di una parte, la cui nullità è sancita dalla legge fallimentare.
Il Tribunale di Bologna, sempre nel 2020, ha deciso per la validità di una clausola di esclusione che prevedeva tra le altre, le seguenti ipotesi: “decreto di nomina di un amministratore di sostegno, la sentenza di interdizione o di inabilitazione; la dichiarazione di fallimento, il sequestro o il pignoramento della quota; la condanna ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi”.
L’onere della prova
Incombe sulla società l’onere di provare la legittimità della delibera di esclusione del socio in caso di sua impugnazione, nonché la validità della clausola di esclusione del socio inserita nello statuto.