La clausola contrattuale della consistenza patrimoniale
Un’ipotesi di risoluzione del contratto
“La Società X s impegna a mantenere per tutta la durata del presente contratto un risultato utile netto, su base consolidata, non inferiore ad € …, in difetto, la Società Y avrà il diritto di risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto …”.
La clausola che precede costituisce un esempio di clausola sulla consistenza patrimoniale, che può essere variamente articolata in base alle specifiche esigenze delle parti e parametrata a specifiche voci di bilancio.
La ratio di una tale previsione è essenzialmente quella di disciplinare l’ipotesi in cui una situazione economica negativa, sopravvenuta alla sottoscrizione di un contratto di durata, possa pregiudicare la corretta esecuzione della prestazione da parte del soggetto che la deve eseguire (appaltatore, licenziatario, produttore, distributore, etc.). Tale pregiudizio sarebbe poi determinato ex-ante e in maniera oggettiva e condivisa dalle parti e potrebbe non essere tanto grave da esporre il contraente prestare del servizio ad una procedura concorsuale o fallimentare.
Merita un’osservazione quella clausola contrattuale ampiamente diffusa nella pratica, che ricollega la risoluzione del contratto all’ipotesi di fallimento o di assoggettamento a procedura concorsuale di una parte del contratto. Tale clausola è nulla ex lege. L’art. 72 l.f. per il fallimento e l’art. 186-bis l.f. per il concordato in continuità stabiliscono l’inefficacia delle clausole che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall’avvio di tali procedure. Non si discute in questa sede della definizione di contratti non eseguiti o in corso di esecuzione, né delle clausole che prevedono il recesso anziché la risoluzione.
Con la previsione di una clausola sulla consistenza patrimoniale, si intende inserire in contratto un’ipotesi di risoluzione condivisa tra le parti, che possa sfuggire ad un accertamento di nullità compiuto dal tribunale o evitare l’arbitraria decisione della curatela circa la prosecuzione del contratto.
