Contraffazione e plagio su internet
È possibile conoscere l’identità del responsabile dell’illecito su internet?
Può accadere che navigando in internet ci si imbatta su pagine facebook, profili instagram, immagini o contenuti in genere, che costituiscono una violazione di diritti di proprietà intellettuale, del proprio diritto di esclusiva su marchi, brevetti, modelli o opere dell’ingegno. In tali casi, la prima cosa che si fa è cercare subito di identificare il soggetto autore della violazione.
Questa attiv
ità non desta particolari difficoltà quando oggetto della violazione è un segno distintivo (es. marchio) o un particolare prodotto (brevettato o registrato come modello). In tali ipotesi è facile che chi realizza l’illecito si renda reperibile per vendere quel prodotto o prestare quel servizio, sfruttando indebitamente i diritti di privativa altrui.
Diverso, invece, è il caso in cui venga postata un’immagine di un’opera d’arte o di una fotografia, senza un’immediata finalità commerciale e quindi risulti più complicato scoprire l’autore della violazione. Sempre che di violazione possa parlarsi, perché, ad esempio, per le fotografie c.d. semplici devono essere osservate alcune cautele per la pubblicazione, pena l’assenza di tutela.
Ebbene, qualora non si riuscisse ad avere la certezza su chi sia il titolare del nome a dominio, della pagina facebook, del profilo instagram o del contenuto postato su youtube, etc. si potrebbe pensare di interpellare l’Internet Service Provider (ISP). L’ISP gestisce il social network, il portale (es. Google, Facebook, ebay etc.) o l’autorità che si occupa dell’assegnazione dei nomi a dominio (in Italia Registro.it).
Esiste il dovere dell’ISP di comunicare le generalità del titolare della pagina, del profilo, del nome a dominio?
A questa domanda, trattando questioni di contraffazione sul web, di lesione di diritti di proprietà industriale, ha risposto il Tribunale di Torino e, in due occasioni, ha dato risposte differenti, anzi opposte.
“La richiesta cautelare all’ISP, da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale, di comunicazione dei dati identificativi degli utenti a cui risulta ascrivibile il caricamento dei contenuti illeciti deve considerarsi ammissibile, in quanto, pur non previsto, non è espressamente vietata dalla normativa vigente e non pare lesivo del principio di proporzionalità tra la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e i contrapposti diritti alla riservatezza e a alla libertà di espressione” (Trib. Torino 03.06.15).
“La richiesta cautelare all’hosting provider, da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale, di comunicazione, – immediata e diretta – dei dati identificativi degli utenti a cui risulta ascrivibile il caricamento dei contenuti illeciti deve considerarsi inammissibile nei confronti dell’hosting provider in quanto lesino del principio di proporzionalità tra tutela dei diritti di proprietà intellettuale e i contrapposti diritti alla riservatezza e alla libertà di espressione” (Trib. Torino 19.10.15).
Per quanto invece riguarda le generalità del titolare di un nome di dominio, talvolta è possibile che tramite le ordinarie modalità di ricerca (es. whois) non si riesca ad identificare il titolare del nome a dominio. In tali casi è possibile rivolgersi al Registro, con un’apposita istanza e ottenere, alla presenza di determinati requisiti, tutte le informazioni rilasciate dal titolare in sede registrazione o mantenimento del dominio.