E-commerce: l’etichetta è necessaria
Gli obblighi informativi sulla vendita on-line: l’etichetta virtuale
Di questi giorni la notizia che le Camere di Commercio, su indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico, procederanno ad una serie di controlli, sia presso negozi fisici che sui siti e-commerce, al fine di verificare, quanto ai primi, che i prodotti posti in vendita rispettino la normativa sull’etichettatura e, riguardo ai siti internet, la presenza delle informazioni obbligatorie previste dalla legge a tutela del consumatore.
In particolare i controlli avranno ad oggetto il rispetto delle previsioni del D. Lgs. 190/2017, entrato in vigore lo scorso 04.01.18, che sanziona la violazione delle disposizioni (i) della direttiva 94/11/CE, concernente l’etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e (ii) del regolamento UE n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili, all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
Alle Camere di Commercio è stato infatti demandato il compito di accertare le violazioni alla normativa (compito questo condiviso con l’Agenzia delle Dogane) e di irrogare le sanzioni previste, che vanno da un minimo di € 700,00 ad un massimo di € 20.000,00.
Con specifico riguardo ai siti e-commerce, invece, si verificherà il rispetto delle norme del D. Lgs. 70/2003, che, in attuazione della direttiva 2000/31/CE, disciplina taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno e prevede sanzioni fino ad € 10.000,00 in caso di mancato inserimento nel sito web delle informazioni generali obbligatorie previste dalla legge e degli obblighi informativi.
Nell’ambito dell’attività di consulenza legale che svolgiamo ci è stato chiesto di verificare l’obbligatorietà o meno dell’inserimento delle informazioni di etichettatura su un sito e-commerce che vende calzature.
Valga premettere che il Reg. 1007/2011, relativo ai prodotti tessili, non si applica alle “parti tessili di calzature” per espressa esenzione concessa dalla normativa.
La direttiva 94/11/CE che concerne “l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore”, invece, impone l’apposizione della nota etichetta che fornisce informazioni sul materiale utilizzato sulla tomaia, sul rivestimento della tomaia e suola interni della calzatura e sulla suola esterna.
Il materiale indicato deve rappresentare almeno l’80% del materiale di cui è composta la specifica parte della calzatura, ovvero, in caso di utilizzo di più materiali e nel caso in cui nessuno raggiunga tale percentuale, l’informazione dovrà avere ad oggetto almeno i due componenti principali.
Anche se la calzatura acquistata dal consumatore tramite e-commerce reca l’etichetta completa e corretta, occorre comunque valutare se sia necessario rendere disponibile la composizione dei materiali prima dell’inoltro dell’ordine di acquisto.
La normativa, in particolare quella sanzionatoria della L. 190/2017, individua l’obbligo di etichettatura per colui che “ mette a disposizione sul mercato calzature” e ciò significa con tutta evidenza che l’obbligo scatta anche prima dell’acquisto.
Di conseguenza l’etichetta che indica la composizione dei materiali della calzatura venduta tramite e-commerce deve essere messa a disposizione dell’utente prima di inoltrare l’ordine e nel rispetto della normativa.
Per completezza occorre spiegare che non sarà necessario inserire l’immagine dell’etichetta, ma basterà indicare il nome del materiale che compone le varie parti della calzatura, come richiesto dalla normativa.
L’obbligo di etichettatura, peraltro, è da considerarsi appendice degli obblighi informativi del professionista espressi nel Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) a tutela del consumatore, laddove all’art. 5 è previsto che la “composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi”.
Ancora, il Codice del Consumo, nel definire le pratiche ingannevoli e scorrette vietate, le qualifica come quelle pratiche poste in essere dal professionista “prima, durante e dopo un’operazione commerciale” e quindi, ovviamente, anche prima dell’acquisto.
Inoltre la pratica ingannevole, che può essere sia commissiva che omissiva, è tale se contiene informazioni non rispondenti al vero ovvero omette informazioni rilevanti o, in generale, se è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi del prodotto tra cui, alla lettera b) dell’art. 21, la sua “composizione”.
Si pensi all’immagine della calzatura in finta pelle: se non è indicato il materiale, il consumatore potrebbe essere indotto a credere che sia di pelle vera (il prezzo? Non è una scriminante rilevante).
Se prima dell’e-commerce, tali questioni e le conseguenti sanzioni investivano in prima battuta il negozio fisico – e così continuano anche oggi, salvo il diritto di regresso nei confronti del produttore o distributore, scongiurabile tramite alcune previsioni contrattuali-, con il commercio elettronico il produttore, che ha uno sbocco diretto sul mercato, si assume in prima persona il rischio sanzionatorio.
Infine, si deve considerare che il rischio di sanzioni amministrative non è solo quello relativo alla violazione della normativa sull’etichettatura, bensì anche quello derivante dall’attività dell’Antitrust in tema di violazione del Codice del Consumo.
Molteplici sono i profili di interesse legale che attengono alla corretta utilizzazione di siti internet e social network, molto spese non tenuti in debito conto dagli operatori del mercato, in particolari quelli inerenti i diritti di proprietà intellettuale.