Modifica degli accordi divorzili
Un caso particolare. La polizza assicurativa in favore del figlio e la richiesta di modifica degli accordi di divorzio
Il genitore che in sede di divorzio abbia assunto, in ragione delle sue elevate risorse economiche, l’obbligazione di provvedere in via esclusiva alle spese universitarie in favore del figlio, pur in presenza di una polizza assicurativa stipulata in favore di questi, non può invocare, una volta giunta a scadenza la polizza ed entrata nella disponibilità del figlio la somma assicurata, la modifica delle condizioni divorzili al fine di essere liberato dall’obbligazione suddetta per averla adempiuta in anticipo e in unica soluzione.
Infatti, la legge L. 878/70 prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la parte interessata possa ottenere la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere.
I giustificati motivi sopravvenuti che consentono di rivedere le condizioni divorzili sono ravvisabili solo in fatti nuovi, non dedotti e non deducibili in precedenza, capaci di incidere sulla condizione economica dell’obbligato e del beneficiario rispetto alla situazione presa in considerazione al momento della pronuncia di divorzio.
Detta pronuncia, come noto, passa in cosa giudicata “rebus sic stantibus“, rimanendo cioè suscettibile di modifica quanto ai rapporti economici o all’affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di circostanze nuove, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo, rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (cfr. Cass. n. 4768 del 28 /02/2018; Cass. n. 28436 del 28/11/2017, sulla revisione degli oneri conseguenti a separazione giudiziale).
Ora, riguardo alla questione esaminata nell’ambito del diritto di famiglia, deve rilevarsi che il genitore che abbia contratto una polizza assicurativa in favore del figlio in epoca antecedente al giudizio di divorzio ed abbia tuttavia assunto l’obbligazione di provvedere a tutte le spese straordinarie per il figlio, senza pretendere di limitare (né temporalmente, né quantitativamente) il suo onere in relazione alla prestazione assicurativa in favore del figlio, non può invocare, quale quid novi integrante il giustificato motivo, la scadenza della polizza e la conseguita diponibilità da parte del figlio della somma assicurata.
La polizza in parola costituisce un esempio di donazione indiretta, la cui causa va ravvisata nell’animus donandi, è espressione della volontà di arricchire il beneficiario/donatario per spirito di liberalità, che non può surrogare, ovvero limitare, l’onere di provvedere all’istruzione del figlio (limitazione che potrebbe semmai giustificarsi in presenza di una protratta negligenza di quest’ultimo, ove dedotta e provata).