Assetti organizzativi inadeguati e responsabilità ex art. 2409 c.c.: quando la holding diventa opaca
Assetti organizzativi inadeguati e responsabilità ex art. 2409 c.c.: quando la holding diventa opaca.
Il controllo giudiziario S.r.l. previsto dall’art. 2409 c.c. è uno strumento decisivo per far emergere irregolarità gestionali, anche nelle holding non operative.
Una recente pronuncia del Tribunale di Venezia offre importanti spunti di riflessione sugli assetti organizzativi, responsabilità degli amministratori e ruolo del collegio sindacale nelle holding prive di strutture operative.
Controllo giudiziario S.r.l.: il caso della holding familiare
Una società operante come holding di partecipazioni è stata oggetto di un ricorso ex art. 2409 c.c. Il Tribunale ha disposto l’ispezione giudiziale, incaricando un esperto per valutare l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, e accertare eventuali irregolarità gestionali.
Nel corso del procedimento la società è stata trasformata in s.r.l., ha mutato denominazione ed è stata posta in liquidazione volontaria. Ciò ha determinato il rigetto del ricorso per sopravvenuta carenza di attualità delle condotte denunciate. Tuttavia, l’ispezione ha fatto emergere gravi irregolarità, che hanno giustificato la condanna degli organi sociali alle spese del procedimento.
L’ispezione: costi ingiustificati e consulenze immateriali
Dalla relazione ispettiva è emerso un quadro gestionale altamente critico:
- la società ha sostenuto costi per consulenze prive di oggetto specifico;
- non è stata prodotta alcuna documentazione in grado di dimostrare l’effettivo svolgimento delle attività fatturate;
- alcune consulenze risultavano riferite a periodi anteriori all’ingresso in carica dell’amministratore che le ha saldate e che non le aveva verificate.
Rapporti infragruppo informali e assenza di controlli
L’ispezione ha evidenziato anche l’assenza di documentazione e tracciabilità nei rapporti con società partecipate:
- immobili concessi in uso gratuito a società del gruppo, con costi a carico della holding;
- fatture per prestazioni professionali sostenute senza alcuna regolamentazione contrattuale.
È stata accertata la totale assenza di procedure per la tracciabilità amministrativa, per la rendicontazione interna e per la verifica delle prestazioni ricevute.
In presenza di assetti carenti, il ricorso al controllo giudiziario S.r.l. può essere fondato. Il controllo giudiziario S.r.l. si applica anche in assenza di attività operativa.
Pur rigettando il ricorso, il Tribunale ha rilevato la fondatezza della denunzia. Ha quindi condannato:
- l’amministratore, per non aver adottato misure correttive e per aver disposto pagamenti in assenza di giustificativi;
- il collegio sindacale, per non aver svolto attività di controllo concreta, limitandosi a raccomandazioni generiche, di fatto, prive di esito operativo.
Le spese sono state poste a carico in solido degli organi sociali.
Conclusione: anche le holding devono dotarsi di assetti effettivi
La decisione ribadisce un principio fondamentale: anche le holding non operative devono dotarsi di assetti organizzativi minimi adeguati a tracciare le attività, documentare i rapporti infragruppo e supportare l’emissione di fatture. L’assenza di tali presidi determina irregolarità nella gestione e responsabilità degli organi sociali, anche in assenza di un’attività operativa diretta.
Il ricorso ex art. 2409 c.c. è applicabile anche alle S.r.l.?
Storicamente ritenuto riservato alle società per azioni, il rimedio dell’art. 2409 c.c. è oggi pacificamente applicabile anche alle società a responsabilità limitata. La riforma del diritto societario del 2003 (D.lgs. 6/2003) ha infatti esteso la portata dell’istituto, riconoscendo espressamente la possibilità, anche nelle S.r.l., di presentare una denunzia al tribunale in caso di “gravi irregolarità nella gestione”.
La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie valorizzano un’interpretazione funzionale della norma: ciò che rileva non è tanto la forma societaria quanto la necessità di tutelare l’interesse dei soci (e talvolta dei creditori) al corretto funzionamento degli organi gestori e al rispetto degli obblighi imposti dall’art. 2086 c.c., che impone a tutte le imprese di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
Nei procedimenti che coinvolgono S.r.l., il Tribunale verifica comunque la sussistenza di presupposti sostanziali (gravità, attualità e pericolosità delle irregolarità) e l’interesse concreto dei soci alla prosecuzione della gestione ordinaria. La sopravvenuta messa in liquidazione può determinare, come nel caso in esame, il rigetto del ricorso, per carenza di attualità.
