Art. 2261 c.c. – Diritto di informazione del socio nelle società di persone
Il socio non amministratore di una società di persone ha diritto di ricevere informazioni dagli amministratori della società.
Il diritto di ispezione del socio non amministratore di una società di persone è ben più penetrante di quello previsto per le società di capitali e ciò a causa della responsabilità personale ed illimitata dei soci, che caratterizza le società di persone.
L’art. 2261 c.c. diritto di controllo del socio nelle società di persone
Il diritto di informazione del socio di una società di persone è sancito dall’art. 2261, prima comma, c.c. che recita: “I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti”.
L’articolo in commento risponde all’esigenza di informazione del socio che non partecipa alle scelte gestionali della società. Nel diritto societario è infatti un tema di rilevante interesse quello del diritto del socio di controllare lo svolgimento degli affari e sindacare l’attività dell’organo amministrativo, nonché dei limiti entro cui tale diritto può essere esercitato.
S’è detto che il potere di controllo del socio non amministratore di una società di persone è più incisivo del potere di ispezione riservato ai soci delle società di capitali in quanto i soci delle società personali rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali. S’aggiunge che l’incisività del potere di controllo del socio non amministratore di società personali si giustifica anche alla luce dell’intuitu personae che caratterizza il contratto sociale e che si manifesta in quelle norme che impongono l’unanimità delle decisioni.
Il secondo comma dell’art. 2261 c.c. sancisce un altro aspetto del diritto di informazione ossia quello al rendiconto sulla gestione. In tema di società personali, infatti, manca un bilancio e il diritto dei soci ad avere un rendiconto è spesso un diritto che giace sulla carta, almeno finché i rapporti non si incrinano.
Bilanciamento di interessi: ispezione e riservatezza
Se da una parte, è doveroso permettere al socio di essere informato sugli affari sociali ed accedere ai documenti amministrativi, dall’altro, occorre bilanciare tale diritto con quello della società di evitare che informazioni commercialmente riservate possano essere divulgate.
Certo è che il legittimo interesse della società alla riservatezza dei propri dati non può essere strumentalizzato dall’organo amministrativo per nascondere le proprie responsabilità gestionali. Altrettanto certo è che l’esercizio del diritto di ispezione del socio non deve essere abusato e costituire un continuo e ripetuto intralcio al regolare esercizio delle funzioni di gestione.
In nessun caso, comunque, si può escludere a priori il diritto di controllo del socio essendo questo un diritto potestativo, come riconosce unanime giurisprudenza e dottrina. Ciò significa che in presenza del rifiuto da parte della società o di sua inerzia, il socio potrà rivolgersi al Tribunale che, anche in via cautelare, ordinerà alla società di mettere a disposizione la documentazione contabile richiesta, eventualmente con dei precisi limiti a tutela dei segreti aziendali.
La clausola statutaria sull’esercizio del diritto di informazione del socio
Al fine di dare corpo al bilanciamento di interessi parimenti tutelabili della società e del socio nel dare esecuzione al diritto di informazione di quest’ultimo, è apprezzabile prevedere all’interno dello statuto una procedura per l’esercizio del diritto di informazione del socio dove dettagliare tempistiche e modalità di esercizio, compresa le modalità di estrazione delle copie, nonché prevedere il rispetto di doveri di riservatezza.
Il diritto al rendiconto del socio nelle società di persone
Il secondo comma dell’art. 2261 c.c. recita: “Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell’amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso“.
Nelle società di capitali si impone l’obbligo di redigere un progetto di bilancio da sottoporre all’assemblea a scadenza annuale per l’approvazione. Il bilancio così approvato è pubblicato nel registro delle imprese a favore dei terzi che, in questo modo, possono decidere di affidarsi alle informazioni ivi contenute per intraprendere rapporti commerciali con la società.
Diversamente dalle società di capitali, nelle società di persone non c’è l’obbligo di redigere un progetto di bilancio da pubblicare, ma i soci non amministratori hanno il diritto al rendiconto. Il rendiconto costituisce infatti una specificazione del diritto di informazione del socio.
Il rendiconto approvato è necessario al fine di determinare la quota di ripartizione degli utili. Utili che i soci delle società personali hanno diritto di vedersi liquidati, diversamente dai soci delle società di capitali che hanno una legittima aspettativa alla ripartizione degli utili che può scontrarsi con l’interesse sociale all’accantonamento che, però, non può costituire un abuso.
In verità non è neppure pacifica l’assimilazione del rendiconto al bilancio d’esercizio, in quanto il rendiconto dovrebbe fornire anche tutti gli elementi di fatto che consentono al socio di individuare e vagliare le scelte aziendali e controllare la gestione degli affari sociali al fine di stabilire se l’operato degli amministratori sia stato adeguato e rispettoso dei criteri di buona amministrazione.
Il fatto poi che le società di persone, quali imprese commerciali, debbano redigere un bilancio al fine di una corretta organizzazione e gestione contabile è un principio espresso dall’art. 2217 c.c. che, in tema di impresa, rimanda alle norme sulla società per azioni. Tale obbligo, poi, potrebbe dedursi anche dal novellato art. 2086 c.c. sull’adeguatezza degli assetti organizzativo, amministrativo, ma anche contabile, il che imporrebbe di redigere il principale documento “contabile” di una società, ossia il bilancio di esercizio.
In ogni caso, è prassi che il rendiconto assuma le vesti di un bilancio d’esercizio, nella veste semplificata dettata dal codice civile, mentre le ulteriori informazioni dovute al socio potranno essergli fornite a seguito di richiesta. Al socio potrà poi essere chiesto di precisare i motivi della sua richiesta e, ciò, non al fine di limitare l’esercizio del diritto di informazione, bensì per fornirgli documentazione più appropriata.