Diritto di informazione e controllo del socio di S.r.l.
Fino a che punto il socio di S.r.l. può esercitare il diritto di informazione nei confronti della società
Nell’ambito del diritto societario, tema di interesse è la tutela dei soci di minoranza contro l’abuso compiuto dai soci di maggioranza ovvero contro gli illeciti compiuti dall’organo amministrativo.
In una fase preventiva l’interesse del socio di minoranza può essere salvaguardato dalla previsione di alcune clausole statutarie ovvero dalla stipula di patti parasociali, specie nei casi in cui a seguito di un’operazione di M&A il socio è destinato nel tempo a perdere la propria quota di maggioranza.
Nella fase patologica, invece, nel valutare l’eventuale esistenza di un conflitto tra soci per abuso da parte della maggioranza o di comportamenti illeciti dell’organo amministrativo ovvero di responsabilità dell’organo di controllo carattere preminente assume il diritto di informazione del socio sullo svolgimento dell’attività societaria.
Il diritto di informazione dei soci di S.r.l. e nelle SpA
L’art. 2476 c.c. prevede che “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”.
Diversamente, nelle società per azioni, il potere di ingerenza del socio è limitato ed è regolato dall’art. 2422 c.c. che recita: “I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell’articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese”.
Dal semplice confronto del testo delle due disposizioni, risulta evidente che il socio di una società a responsabilità limitata ha la possibilità di avere accesso, otre che ai verbali dell’assemblea come il socio di società per azioni, anche al libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione che è invece escluso al socio di società per azioni.
Inoltre, il socio di s.r.l. ha il diritto di avere accesso, in generale, ai “documenti relativi all’amministrazione”, i quali possono comprendere anche gli estratti conto o altri documenti contabili e amministrativi.
La differenza di trattamento è dovuta all’importanza che la figura del socio assume nelle società responsabilità limitata e che si estrinseca nel riconoscergli una maggiore incisività, rispetto al socio di società per azioni, nell’acquisire informazioni sullo svolgimento dell’attività societaria.
Limitazioni al diritto di informazione del socio
Il diritto di informazione del socio di una società a responsabilità limitata viene dalla giurisprudenza pacificamente riconosciuto quale diritto potestativo, ossia un diritto idoneo ad incidere nella sfera giuridica di un altro soggetto, il quale si trova nella posizione di dover acconsentire l’esercizio dell’altrui diritto.
La società, pertanto, si trova nella posizione di dover subire l’ingerenza del socio che intende esercitare tale diritto.
D’altro canto, esiste comunque un obbligo di buona fede e dovere di correttezza e di bilanciamento di interessi e diritti, che eccellente dottrina ha dipinto come un fiume sotterraneo che emerge in diverse parti del codice civile, ma che scorre al di sotto dell’intero ordinamento giuridico.
Questo principio che impedisce al proprietario di compiere atti emulativi o all’imprenditore di esercitare attività di concorrenza in maniera contraria alla “morale pubblica corrente” – come si esprimeva autorevolissima dottrina -, impedisce al socio di una s.r.l. di incidere nella sfera giuridica della società, di assumere informazioni per interessi che non sono compatibili con la posizione giuridica di socio e con la tutela che la legge gli accorda.
Un esempio può essere quello del socio che esercitando attività in concorrenza con la società chieda di conoscere i prezzi che la società pratica a propri clienti o altre condizioni commerciali.
L’applicazione pratica di questo principio legittima la società a non fornire determinate informazioni aziendali riservate, limitare la conoscenza di alcune, oscurare parti di documenti, nonché a pretendere di conoscere il motivo della richiesta del socio o imporgli una sottoscrizione di un equo accordo di riservatezza e non divulgazione.
La clausola statutaria sull’esercizio del diritto di informazione del socio
Al fine di dare corpo al bilanciamento di interessi parimenti tutelabili della società e del socio nel dare esecuzione al diritto di informazione di quest’ultimo, è apprezzabile prevedere all’interno dello statuto una procedura per l’esercizio del diritto di informazione del socio dove dettagliare tempistiche e modalità di esercizio, compresa le modalità di estrazione delle copie, nonché prevedere il rispetto di doveri di riservatezza.
Il diritto di informazione del socio della società controllante sull’attività della controllata
Tema di interesse è quello inerente la possibilità per il socio della controllante di acquisire informazioni sull’attività della controllata.
Sul punto il Tribunale di Torino nel 2019 e in altre occasioni, ha ritenuto di acconsentire al socio di una controllante di accedere alla documentazione in possesso dell’organo amministrativo della medesima ed inerente la controllata, nel caso in cui la controllante eserciti l’attività di gestione della controllata (holding) e purché la documentazione non riguardi “l’operatività ordinaria delle società sottoposte a controllo”.