Concordato e azione di responsabilità contro gli amministratori
In pendenza di concordato, i creditori sono legittimati ad eserctiare l’azione di responsabilità contro gli amministratori.
Diversamente dal fallimento, nel concordato preventivo il legislatore non ha inteso trasferire al commissario giudiziale, né al liquidatore giudiziale, la legittimazione ad esperire azioni di responsabilità contro gli amministratori o i sindaci. Non esiste infatti una norma analoga all’art. 146 l.f. (art. 255 codice della crisi d’impresa) nella disciplina del concordato.
Pertanto resta in capo ai singoli creditori la legittimazione ad agire in danno degli organi societari per violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
La situazione non cambia nell’ipotesi di omologazione del concordato, giacché gli amministratori di una società di capitali (il cui patrimonio resta distinto da quello sociale) sono soggetti terzi rispetto al concordato, così come diverso è il titolo di responsabilità che viene azionato.
Attenta dottrina osserva che l’omologazione del concordato non estingue il credito per la porzione falcidiata dalla procedura, tanto che, in ipotesi di esito positivo dell’azione di responsabilità, il credito sarà esigibile per intero nei confronti dell’amministratore, pur tenendo conto della porzione già pagata dalla procedura.
In tali ipotesi, infatti, ben potrà discutersi di un’eventuale duplicazione del risarcimento, qualora l’intero o parte dell’importo dovuto al creditore fosse, seppur a diverso titolo, già stato rimborsato in sede concorsuale.