Cancellazione della società e la sorte delle posizioni attive e passive
La cancellazione della società e la sorte dei debiti, crediti, sopravvenienze attive e passive e le “mere pretese”
Il primo comma dell’art. 2492 c.c. dispone: “Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo”.
L’art. 2495 c.c. prevede: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.”
La procedura di liquidazione.
Molteplici sono le cause di scioglimento della società disciplinate dall’art. 2484 c.c., spesso dovute al conflitto interno tra soci che determina lo stallo della società e la conseguente impossibilità di proseguire.
In presenza di una causa di scioglimento la società è posta in liquidazione.
Il liquidatore nominato ha il dovere di liquidare l’attivo della società, pagare i creditori e distribuire tra i soci l’eventuale residuo. Per tutta la durata della liquidazione la gestione della società deve essere conservativa del patrimonio sociale.
Solo una volta “compiuta la liquidazione”, ossia liquidati tutti i beni, pagati in tutto o in parte i creditori, si potrà procedere alla redazione e approvazione del bilancio finale di liquidazione e, poi, alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
Può accadere, e accade, che la società venga cancellata senza che tutti i beni siano liquidati, tutti i crediti della società siano incassati o che tutte le pendenze giudiziarie siano concluse. Accade anche che venga distribuito ai soci un attivo destinato a creditori. Può verificarsi infine che emergano debiti e/o crediti non considerati nel bilancio di liquidazione, nonché possibili iniziative giudiziarie non coltivate.
Debiti, crediti e sopravvenienze
Con la riforma del diritto societario non è più in discussione l’estinzione della persona giuridica a seguito della efficacia costitutiva della cancellazione della società dal registro delle imprese.
L’art. 2495 c.c., con riferimento ai debiti sociali, indica i soci quali successori a titolo particolare della società. Preso atto che i soci subentrano, ex lege, nella posizione giuridica della società estinta per quanto concerne i debiti sociali, la Giurisprudenza ha avuto l’onere di definire la sorte di tutte le sopravvenienze trascurate o dimenticate in fase di liquidazione.
Con le note sentenze n.i 6070, 6071 e 6072 del 2013 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il tema.
Per quanto attiene i debiti sopravvenuti, si deve ritenere che anch’essi trapassano ai soci a seguito della cancellazione della società. Se così non fosse la società debitrice potrebbe, scrive la Suprema Corte, “con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest’ultimo del suo diritto”. Quindi è la stessa norma contenuta nell’art. 2495 c.c. che realizza “un meccanismo di tipo successorio” tra società estinta e soci. Il debito sopravvenuto non è infatti un debito nuovo che trae origine dalla cancellazione della società, ma un debito la cui causa è preesistente e, dunque, come gli altri si trasferisce ai soci.
Come i debiti della società si trasferiscono, ex art. 2495 co. 2 c.c., ai soci, i quali ne rispondono – nei limiti di quanto riscosso in fase di liquidazione, ovvero illimitatamente se erano soci illimitatamente responsabili -, così anche i crediti certi liquidi ed esigibili ed i beni della società si trasferiscono ai soci, anche se di questi non si è fatta menzione nel bilancio finale di liquidazione.
Le posizioni non gestite. Le “mere pretese”
Oltre ai beni sociali e ai crediti certi, liquiditi ed esigibili, la giurisprudenza distingue un’altra categoria di posizioni attive, quelle che non gestite, ossia i crediti incerti ed illiquidi e le cd. “mere pretese”.
Dirimente affinché queste ulteriori posizioni attive possano succedere in capo ai soci è il fatto che siano state considerate in fase di liquidazione e, meglio, nel bilancio finale di liquidazione.
La giurisprudenza societaria infatti desume che il loro mancato inserimento nel bilancio finale di liquidazione costituisca prova che la società vi abbia rinunciato.
Pur se tali posizioni fossero state gestite durante la fase di liquidazione, il fatto che non si faccia di loro menzione nel bilancio finale di liquidazione fa presumere che le azioni compiute siano state abbandonate.
Tra queste posizioni, ad esempio, c’è l’azione di inadempimento e risarcimento danni verso un fornitore, l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore o quella a carico dei componenti del collegio sindacale.
Di tale “dimenticanza” potrebbe essere chiamato a rispondere il liquidatore sia dai soci superstiti che dai creditori insoddisfatti e, ciò, anche come “perdita di chance” per non essere stata l’azione opportunamente coltivata. L’azione di responsabilità potrebbe essere intentata anche a seguito del fallimento della società.
Il principio della Corte di Cassazione.
Sul punto così si è espressa la Suprema Corte a sezioni unite “Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.
La Giurisprudenza successiva alle dette Sezioni Unite si è orientata nel ritenere la cancellazione della società dal registro delle imprese, se non una prova, una presunzione di rinuncia delle posizioni attive non definite, con la conseguenza che preminente valore debba essere dato al bilancio finale di liquidazione e alle indicazioni contenute nella nota integrativa.