Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese
Competenza o mera ripartizione interna di funzioni?
Ci sono due indirizzi contrastanti sull’interpretazione del D. Lgs. 168/2003 che ha istituito quelle che a seguito dell’ultima modifica legislativa hanno preso il nome di “sezioni specializzate in materia di impresa” e che sono competenti a decidere su controversie aventi ad oggetto – sinteticamente – diritti di proprietà industriale, intellettuale, antitrust e rapporti societari.
In particolare, si discute se l’attribuzione di specifiche materie alle sezioni specializzate costituisca un’ipotesi di competenza o di mera ripartizione interna di funzioni del tribunale, con la fondamentale differenza derivante dalla possibilità di proporre, o meno, il regolamento di competenza dinanzi la Corte di Cassazione.
La tesi che vorrebbe qualificare come mera ripartizione interna di funzioni l’attribuzione alla sezione specializzata delle materie suindicate, è fatta propria dal Tribunale di Milano e ripetutamente confermata in diversi provvedimenti, dove i giudici meneghini definiscono la “questione come relativa alla ripartizione di funzioni tra sezioni ordinarie e specializzate di uno stesso tribunale che non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno del medesimo ufficio” (cfr. ex plurimis Trib. Milano sent. n. 8400/2017).
La tesi opposta, che considera l’attribuzione alle sezioni specializzate delle materie in parola come una questione di competenza, è propria di alcuni tribunali di merito ed è stata riproposta dalla Corte di Cassazione, la quale è tornata ad affermare che il legislatore, nel delineare i compiti assegnati alle sezioni specializzate, ha inteso disciplinare espressamente un profilo di competenza e non di mera ripartizione interna di funzioni del tribunale.
La motivazione espressa dalla Suprema Corte, nell’ordinanza emessa nel 2015 (Cass. civ. 15619/2015), si fonda sul rispetto del principio di uguaglianza (processuale?) ed è la seguente:
“… la circostanza che le sezioni specializzate non sono dislocate presso ogni distretto, ma solo presso alcuni di essi, rende palese che il rapporto fra le sezioni specializzate e le altre non è configurabile come rilevante – in quanto regolante le modalità di ripartizione di affari – all’interno del medesimo ufficio.
Sotto tale aspetto, potrebbe, invero, determinarsi, con inammissibile asimmetria del sistema, che la natura del rimedio muterebbe a seconda che la pronuncia di declinatoria di competenza sia emessa dal giudice del lavoro, o da altro giudice ordinario, a favore della sezione specializzata in materia di impresa, nell’ambito di un Tribunale presso il cui distretto non è dislocata alcuna sezione specializzata, ovvero in un Tribunale nel cui distretto tale sezione sia invece istituita, con la conseguenza che, in tale secondo caso, si verterebbe in un’ipotesi di ripartizione di affari all’interno di un unico ufficio e nell’altro di questione proponibile con il rimedio del regolamento di competenza.
Ciò condurrebbe a privare le parti ed il giudice degli strumenti di cui all’art. 42 c.p.c. e segg., soltanto in alcuni casi e non in altri sostanzialmente equiparabili, con palese violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost.”.
Le altre argomentazioni a sostegno della tesi della competenza appaiono superate (il parallelo con le sezioni agrarie e l’uso del termine “competenza” fatto dal legislatore).
Ciò che residua, però, è la considerazione di trovarsi dinanzi ad una doverosa questione di forma.
AGGIORNAMENTO
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19882 del 23.07.19 ha espresso il seguente principio in favore della tesi secondo cui il rapporto tra tribunale e sezione specializzata in materia d’impresa costituisce un’ipotesi di mera ripartizione interna di funzioni del tribunale.
“Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve di contro ritenersi che rientri nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita“.