Separazione di fatto e assegni per il nucleo familiare
Gli assegni familiari in caso di separazione di fatto a chi spettano?
In un caso affrontato dallo Studio Legale Torresi & Associati è stato sancito il principio secondo cui è diritto del coniuge collocatario ottenere gli assegni per il nucleo familiare percepiti in busta paga dall’altro coniuge nel periodo della separazione di fatto. Pagamento Assegno Unico.
La sentenza in questione è interessante in quanto non risultano precedenti in termini.
Il caso
Va premesso che la controversia non attiene all’individuazione del genitore avente titolo a chiedere la prestazione all’ente previdenziale, ma si colloca in un momento successivo all’erogazione della prestazione stessa, che, nel caso de quo, era stata correttamente effettuata in favore del richiedente Caio, titolare di rapporto di lavoro dipendente. Pagamento Assegno Unico.
Il Giudice ha stabilito che Tizia, disoccupata e collocataria in via prevalente del figlio minore in virtù di accordo scritto, dovesse ottenere da Caio il rimborso degli assegni familiari percepiti da quest’ultimo in ragione del figlio minore, nel periodo della separazione di fatto.
Detta condizione era stata sommariamente disciplinata dalle medesime parti con una scrittura privata, dove, tra le altre cose, avevano deciso che il minore, in regime di affido condiviso, restasse a vivere con la madre nell’abitazione familiare. Pagamento Assegno Unico
Caio, pur non contestando l’esistenza ed il contenuto di quell’accordo, ha tuttavia sollevato una serie di eccezioni a sostegno della sua pretesa di trattenere gli importi già incassati.
I principi richiamati
Respinte le suddette eccezioni, il Giudice, uniformandosi ai principi in materia di assegni familiari e tenendo conto della natura assistenziale (potremmo dire “alimentare”) di dette prestazioni, ha richiamato:
- la circolare INPS che ha chiarito che “in caso di separazione legale o divorzio, il genitore affidatario è l’unico soggetto legittimato a chiedere la prestazione in argomento, perché è solo intorno al genitore affidatario che si viene a formare il nucleo familiare, unico destinatario dell’assegno di cui alla L. 153/88. Nei casi invece di affidamento congiunto dei figli concesso ad entrambi i genitori, separati legalmente o divorziati, non è possibile procedere all’accertamento del nucleo familiare facente capo ad un solo coniuge affidatario, potendo ritenersi per entrambi i coniugi affidatari sussistenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla corresponsione dell’assegno e non ostando a tal fine la residenza anagrafica dei minori con uno soltanto dei genitori. Ciò anche in considerazione del fatto che la L. 153/88 sopra citata ha eliminato il criterio della convivenza come elemento discriminante per l’accertamento del diritto alla prestazione di cui trattasi. Tale situazione suggerisce quindi una soluzione affidata alla volontà dei genitori, i quali stabiliranno di comune accordo chi dei due debba chiedere l’autorizzazione ai fini della corresponsione dell’assegno. Solo in caso di contrasto tra gli affidatari si potrà ricorrere al requisito della convivenza per valutare intorno a quale dei coniugi si sia effettivamente ricostituito il nucleo familiare ed accertare, di conseguenza, il diritto al trattamento di famiglia”;
- il messaggio Inps del 2006 che, in tema di assegno per il nucleo familiare nel caso di affido condiviso, ai sensi della legge 8.2.2006, n. 54, recita: “Ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, nel rimandare a quanto indicato sull’argomento nella circolare 7 dicembre 1999, n.210, si ribadisce che, nel caso in cui i figli restino affidati ad entrambi i genitori, essi hanno titolo entrambi a chiedere la prestazione. L’individuazione di chi tra i due effettuerà la richiesta di autorizzazione alla corresponsione dell’assegno sarà determinata da un accordo tra le parti. In mancanza di tale accordo l’autorizzazione alla percezione della prestazione familiare verrà accordata al genitore con il quale il figlio risulta convivente in base a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 903/1977”.
- la recente sentenza del Tribunale di Roma che ha chiarito la portata dell’art. 30 del dlgs n. 198/2006: “Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive“. Norma che predilige, in caso di contemporanea richiesta degli assegni da parte di entrambi i genitori, l’aspetto della convivenza del figlio minore con il coniuge che ne ha diritto e che consente di distinguere il concetto di affido congiunto – che attiene alla necessità di entrambe le parti di condividere tutte le scelte inerenti la cura e la crescita del minore – dal concreto, materiale collocamento del minore, cui è invece connessa la fruizione degli assegni familiari e delle relative maggiorazioni, qualora entrambi ne facciano richiesta.
La decisione
Sulla scorta di quanto sopra, il Giudice ha dedotto che “il principio che vige in materia di assegni familiari in caso di affidamento condiviso sia in primis l’accordo tra le parti mentre, in assenza di accordo si applica il principio della convivenza prevalente del minore”.
Ha quindi tenuto conto del fatto che “l’accordo sottoscritto tra le parti dava esplicitamente atto che la concorde volontà dei coniugi era quella, in attesa dell’avvio del procedimento di separazione, di un regime di affido condiviso del minore che però continuava ad abitare con la madre nell’abitazione di materna”.
Infine, preso atto che la citata scrittura non prevedeva un accordo dei coniugi sugli assegni familiari, il medesimo Giudice ha ritenuto “di applicare in via analogica i principi sopra enunciati vale a dire il criterio della convivenza prevalente del minore – tenuto conto anche della ratio degli assegni familiari – nel caso di specie con la madre” ed ha pertanto statuito “che gli assegni familiari spettino a (Tizia) sin dal …2018”.