Liquidazione quota eredi: deroga al termine di 180 giorni nella S.r.l. è possibile derogare al termine di 180 giorni?
Liquidazione della quota ereditaria nelle S.r.l.: profili statutari, limiti legali e soluzioni operative
La problematica: clausola statutaria e liquidazione agli eredi
La liquidazione della quota agli eredi del socio defunto rappresenta uno dei profili più delicati nella disciplina delle S.r.l., soprattutto quando lo statuto esclude l’ingresso degli eredi in società.
In molte società a responsabilità limitata (S.r.l.), lo statuto prevede che, in caso di morte di un socio, gli eredi non entrino automaticamente nella compagine sociale, ma abbiano diritto esclusivamente alla liquidazione della quota, ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c., entro il termine di 180 giorni.
Liquidazione quota eredi e rischio finanziario per la società
In questi casi si pone una questione di diritto societario di crescente rilevanza pratica.
La liquidazione della quota può infatti rappresentare per la società un’uscita finanziaria significativa, talvolta di importo tale da incidere in modo rilevante sulla liquidità aziendale, sino a determinare una situazione di crisi finanziaria o, nei casi più gravi, il rischio di insolvenza e di liquidazione della società.
Il problema si accentua quando la società non è in grado, nel breve termine, di reperire le risorse necessarie per corrispondere agli eredi il valore della partecipazione del socio defunto entro sei mesi.
Si pone dunque un tema centrale:
è possibile prevedere nello statuto o in un accordo separato un termine diverso, più lungo, per la liquidazione della quota agli eredi del socio defunto?
Ed ancora: è possibile prevedere una rateizzazione della liquidazione della quota?
Il bilanciamento degli interessi in gioco
Gli interessi da bilanciare sono contrapposti e ugualmente meritevoli di tutela:
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da un lato, l’interesse della società a non entrare in crisi a causa di un esborso immediato di rilevante entità;
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dall’altro, l’interesse degli eredi, soggetti estranei al rapporto sociale, che hanno diritto a ottenere la liquidazione della quota, ossia una somma di denaro corrispondente al valore della partecipazione del socio defunto.
Il contesto normativo: art. 2469 c.c. e limiti alla circolazione delle quote
L’art. 2469 c.c. stabilisce che la quota di S.r.l. è liberamente trasferibile per successione, salvo diversa previsione statutaria.
Lo statuto può quindi derogare alla regola della libera circolazione e impedire l’ingresso degli eredi nella società. In tale ipotesi si configura un limite alla circolazione della quota, che legittima gli eredi ad esercitare il diritto di recesso.
In presenza di un limite statutario alla circolazione della partecipazione, trova applicazione l’art. 2473 c.c., secondo cui la quota deve essere liquidata entro 180 giorni dalla dichiarazione di recesso.
Sorge però un ulteriore interrogativo:
il termine di 180 giorni si applica solo quando il recesso è esercitato attivamente dagli eredi, oppure anche quando la liquidazione deriva automaticamente da una clausola statutaria che limita la circolazione della quota, rendendo gli eredi meri soggetti passivi della scelta sociale?
Deroga al termine di 180 giorni nella liquidazione quota eredi: è ammissibile ?
Secondo un orientamento largamente condiviso, il termine di 180 giorni è posto a tutela degli eredi e, proprio per questo motivo, non dovrebbe considerarsi inderogabile in assoluto, ma rinunciabile o modificabile dagli stessi, purché ciò avvenga in modo espresso, consapevole e informato.
Occorre innanzitutto distinguere tra:
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il diritto degli eredi alla liquidazione, che non può essere escluso;
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il termine entro cui la liquidazione deve avvenire, che costituisce un elemento temporale e non un diritto sostanziale.
Ciò che appare difficilmente derogabile è il diritto alla liquidazione, non invece il termine, che in quanto periodo di tempo dovrebbe, in linea di principio, poter essere oggetto di accordo, non trattandosi di norma imperativa inderogabile.
Il rischio del patto successorio
Il nodo più delicato riguarda il momento in cui gli eredi prestano il consenso a una liquidazione differita.
Un accordo con cui gli eredi accettino una liquidazione oltre i 180 giorni dovrebbe essere concluso dopo la morte del socio, per evitare il rischio di violazione del divieto di patti successori.
È vero che non si tratta di una disposizione anticipata dell’eredità in senso stretto, ma piuttosto di una regolazione delle modalità di liquidazione della quota. Tuttavia, il rischio che l’accordo venga qualificato come patto successorio indiretto non può essere escluso a priori e va attentamente valutato.
Una corretta disciplina della liquidazione quota eredi consente di prevenire contenziosi e di salvaguardare la continuità aziendale della S.r.l.
Conclusioni operative
Una soluzione praticabile per allungare i tempi di liquidazione senza derogare espressamente al termine di legge può consistere nell’introdurre nello statuto clausole che:
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disciplinino un meccanismo di verifica della volontà dei soci circa l’ingresso degli eredi;
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attribuiscano alla società la facoltà di vietare l’ingresso degli eredi solo all’esito di tale verifica.
In questo modo:
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i tempi complessivi dell’operazione si allungano fisiologicamente;
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non si introduce una deroga diretta ed esplicita al termine di 180 giorni;
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si preserva l’equilibrio tra continuità societaria e tutela degli eredi,
a condizione che le clausole:
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siano formulate in modo chiaro, coerente e sistematico;
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non ledano diritti indisponibili degli eredi;
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siano coordinate con la disciplina del recesso nelle S.r.l..
Lo Studio Legale Torresi & Associati assiste società e professionisti nella redazione di clausole statutarie, patti tra soci e strumenti di governance societaria, con l’obiettivo di prevenire conflitti, tutelare la stabilità finanziaria della società e garantire una corretta gestione delle successioni societarie.
