Concordato preventivo: cos’è, come funziona e cosa puoi fare concretamente
La tua impresa non riesce più a far fronte ai debiti. I fornitori sollecitano pagamenti, la banca ha revocato gli affidamenti, i dipendenti aspettano stipendi arretrati. Stai cercando una via d’uscita che non significhi chiudere tutto. Il concordato preventivo è lo strumento che la legge mette a disposizione dell’imprenditore in crisi per regolare i propri debiti senza subire la liquidazione giudiziale. Qui trovi le informazioni per capire se puoi utilizzarlo, come si articola la procedura e quali passi concreti compiere.
Hai debiti e l’impresa non riesce più a pagarli: il problema reale
Quando l’impresa accumula debiti oltre la propria capacità di rimborso, il tempo gioca contro. Ogni giorno di ritardo può aggravare la posizione del debitore. Creditori più aggressivi ottengono pignoramenti, si accumulano interessi e sanzioni, il patrimonio aziendale si erode.
L’imprenditore spesso percepisce la situazione come irreversibile. In realtà il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019) ha costruito un percorso articolato che privilegia la soluzione concordata rispetto alla liquidazione forzata.
Il concordato preventivo serve a questo: proporre ai creditori un piano di pagamento, totale o parziale, sotto il controllo del tribunale. L’obiettivo è soddisfare i creditori in misura non inferiore a quanto otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale, preservando dove possibile l’attività d’impresa e i posti di lavoro.
Non in tutti i casi, però, il concordato è la strada giusta. Molto dipende dalla situazione patrimoniale, dai rapporti con i creditori e dalla tempestività con cui ti muovi.
Cosa dice la legge: il concordato preventivo nel Codice della Crisi
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale disciplinata dagli articoli 84 e seguenti del D.lgs. 14/2019 (CCII). Possono accedervi gli imprenditori commerciali non piccoli che si trovano in stato di crisi o di insolvenza.
La procedura inizia con il deposito della domanda in tribunale. Il debitore deve presentare un piano dettagliato, corredato dalla documentazione richiesta dalla legge e dall’attestazione di un professionista indipendente. Il tribunale nomina un commissario giudiziale, che vigila sulla correttezza della procedura e informa i creditori.
I creditori votano sulla proposta. Se la maggioranza prevista dalla legge la approva, il tribunale procede all’omologazione. Una volta omologato, il concordato produce effetti obbligatori per tutti i creditori anteriori.
Le due tipologie: continuità aziendale e liquidazione del patrimonio
Il Codice della Crisi prevede due modelli di concordato preventivo, con regole differenti.
Concordato in continuità aziendale. L’impresa prosegue la propria attività, direttamente o per il tramite di un soggetto diverso (continuità indiretta: cessione, affitto, conferimento d’azienda). I creditori vengono soddisfatti anche attraverso i proventi generati dalla prosecuzione dell’attività. La formazione delle classi di creditori è obbligatoria. Il tribunale verifica solo la ritualità della proposta, arrestando la procedura unicamente se il piano è manifestamente inidoneo.
Concordato liquidatorio. Si procede alla liquidazione del patrimonio del debitore. La legge impone requisiti più severi: è necessario un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda. Inoltre il piano deve assicurare ai creditori chirografari un soddisfacimento non inferiore al 20%. Il tribunale esegue una verifica di fattibilità del piano, valutando la non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Pensa al caso di Luca, 52 anni, titolare di un’impresa manifatturiera nelle Marche. L’azienda ha ordini e clienti, ma il debito accumulato durante la pandemia ha eroso il capitale. Luca può proporre un concordato in continuità: mantiene la produzione, paga i creditori con i ricavi futuri e preserva i posti di lavoro. Se invece l’attività fosse ormai cessata, resterebbe il concordato liquidatorio con le sue soglie minime obbligatorie.
Attenzione: il concordato preventivo non è il concordato biennale
Se cercando “concordato preventivo” ti sei imbattuto nel cosiddetto “concordato preventivo biennale”, devi sapere che si tratta di un istituto completamente diverso.
Il concordato preventivo biennale è uno strumento fiscale introdotto dal D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. Si rivolge ai contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) o che aderiscono al regime forfetario. L’Agenzia delle Entrate elabora una proposta di reddito per due periodi d’imposta e il contribuente può accettarla, impegnandosi a dichiarare gli importi concordati.
Non c’è alcun coinvolgimento dei creditori, nessun tribunale, nessuna procedura concorsuale. È un accordo tra contribuente e fisco per stabilizzare l’imposizione futura.
Il concordato preventivo del CCII, invece, è una vera procedura concorsuale: prevede l’intervento del tribunale, la nomina del commissario giudiziale, la votazione dei creditori e l’omologazione. Produce effetti esdebitatori e vincola tutti i creditori anteriori.
Cosa puoi fare in concreto per accedere al concordato preventivo
Il percorso che porta al concordato non inizia in tribunale. Inizia prima, nella tua azienda.
1. Verifica gli assetti organizzativi. L’art. 2086 c.c. impone all’imprenditore collettivo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. L’art. 3 del CCII precisa che tali assetti devono consentire di rilevare squilibri patrimoniali, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità per almeno dodici mesi. Chi ignora i segnali di allarme rischia di trovarsi nella condizione di non poter più accedere agli strumenti di regolazione della crisi.
2. Valuta la composizione negoziata. Prima del concordato, l’art. 12 del CCII consente all’imprenditore in squilibrio di chiedere la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative con i creditori. Questa via è percorribile solo se il risanamento risulta ragionevolmente perseguibile. Se le trattative non hanno esito positivo, l’imprenditore può poi accedere al concordato semplificato o al concordato preventivo ordinario.
3. Scegli il tipo di concordato. Se l’impresa può continuare a operare, il concordato in continuità offre maggiore flessibilità e non impone soglie minime di soddisfacimento dei chirografari. Se invece l’attività è cessata, resta il concordato liquidatorio con i vincoli del 10% di risorse esterne e del 20% di soddisfacimento.
4. Prepara la documentazione. Serve un piano dettagliato (art. 87 CCII), la situazione patrimoniale aggiornata, l’elenco dei creditori, e l’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano.
5. Deposita la domanda. La domanda si deposita presso il tribunale competente. Dal deposito si attivano le misure protettive: sospensione delle azioni esecutive individuali e divieto di acquisire diritti di prelazione.
Se la tua impresa si trova in una situazione di crisi e vuoi capire se il concordato preventivo è la strada giusta, puoi richiedere un primo colloquio allo Studio Legale Torresi e Associati per analizzare la tua posizione e valutare le opzioni a disposizione.
Tempi, costi ed errori da evitare
Tempi. La procedura completa, dall’apertura all’omologazione, richiede normalmente da 6 a 12 mesi. Il tribunale può concedere un termine per integrare la documentazione se il debitore presenta domanda con riserva (c.d. concordato “in bianco”) ai sensi dell’art. 44 CCII. Tuttavia, la presentazione di una domanda con riserva non deve essere strumentale a ritardare la liquidazione giudiziale: la giurisprudenza censura come abuso del processo il concordato proposto con il solo scopo di differire la dichiarazione di insolvenza.
Costi. Comprendono il compenso del professionista attestatore, le spese del commissario giudiziale (poste a carico della procedura), i costi legali per la predisposizione del ricorso e del piano. Non esiste una soglia fissa: dipende dalla complessità della posizione debitoria.
Errori frequenti:
Muoversi troppo tardi. L’imprenditore che attende la causa di scioglimento prima di attivarsi perde tempo e risorse. La legge premia chi intercetta la crisi in anticipo.
Pagare creditori anteriori dopo il deposito della domanda senza autorizzazione del giudice. Questo può comportare la revoca dell’ammissione al concordato.
Presentare dati incompleti o inesatti nella proposta. Il tribunale verifica la completezza delle informazioni e può negare l’omologazione se i creditori non sono stati adeguatamente informati.
Non rispettare l’obbligo di agire informati. Nelle società, la responsabilità dell’amministratore non delegato non viene meno per il solo fatto di non essere operativo: ciascun membro dell’organo amministrativo è tenuto a valutare l’andamento della gestione. Sul punto rileva anche l’azione di responsabilità in pendenza di concordato.
Domande frequenti sul concordato preventivo
Cos’è il concordato preventivo in parole semplici?
È una procedura concorsuale che consente all’imprenditore in crisi di proporre ai propri creditori un piano di pagamento, approvato dalla maggioranza e omologato dal tribunale. Una volta omologato, vincola tutti i creditori anteriori. Se la tua situazione presenta complessità particolari, una consulenza specializzata può aiutarti a inquadrare correttamente il percorso.
Chi può accedere al concordato preventivo?
Può accedervi l’imprenditore commerciale non piccolo, in stato di crisi o insolvenza, a condizione che presenti un piano conforme ai requisiti di legge. I piccoli imprenditori e i debitori non commerciali hanno a disposizione altri strumenti (concordato minore, liquidazione controllata). Lo Studio può aiutarti a verificare se rientri nei requisiti soggettivi.
Qual è la differenza tra concordato in continuità e liquidatorio?
Nel concordato in continuità l’impresa prosegue l’attività e i creditori sono soddisfatti anche con i proventi futuri. Nel liquidatorio il patrimonio viene venduto, con obbligo di apporto di risorse esterne del 10% e soddisfacimento minimo del 20% dei chirografari. La scelta tra le due opzioni dipende dalla situazione concreta della tua impresa.
Cosa succede durante la procedura? Posso continuare a gestire l’azienda?
Sì, ma con limiti. Puoi compiere atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione serve l’autorizzazione del giudice delegato (art. 94 CCII). Un monitoraggio legale costante è opportuno per evitare condotte che possano portare alla revoca.
Il concordato preventivo biennale è la stessa cosa?
No. Il concordato preventivo biennale è uno strumento fiscale (D.lgs. 13/2024) che riguarda la dichiarazione dei redditi per soggetti ISA e forfetari. Non ha natura concorsuale e non coinvolge i creditori. Per chiarire quale istituto sia pertinente alla tua situazione, è utile un confronto diretto con un professionista.
Studio Legale Torresi e Associati: assistenza nella crisi d’impresa
Lo Studio Legale Torresi e Associati, con sede a Macerata, assiste imprenditori e società nelle Marche nella gestione della crisi d’impresa. In passato abbiamo seguito casi di responsabilità dell’organo amministrativo per prosecuzione dell’attività in presenza di perdite e di stallo decisionale sfociato in liquidazione giudiziale.
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