Denuncia ex art. 2409 c.c.: legittimazione del collegio sindacale e controllo sull’attività del liquidatore
Denuncia ex art. 2409 c.c.: legittimazione del collegio sindacale e controllo sull’attività del liquidatore
Introduzione
Una recente decisione del Tribunale di Milano (17 luglio 2025) affronta il tema della denuncia ex art. 2409 c.c., strumento attraverso il quale soci e organi di controllo possono attivare il controllo giudiziario sulla gestione della società quando emergono gravi irregolarità nella gestione societaria.
La decisione chiarisce i limiti di legittimazione del collegio sindacale e degli organi di controllo della società e i presupposti per l’intervento del giudice sull’attività del liquidatore.
Il provvedimento affronta alcune questioni di grande rilievo pratico per le società e per gli organi di controllo: chi può proporre la denuncia, quali effetti produce la soppressione del collegio sindacale deliberata dall’assemblea e in quali casi l’attività del liquidatore può giustificare l’intervento del Tribunale.
La denuncia ex art. 2409 c.c. e la legittimazione del collegio sindacale
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato dal presidente del collegio sindacale di una società a responsabilità limitata in liquidazione, con il quale veniva chiesto al Tribunale di disporre un’ispezione giudiziaria sulla gestione della società e di nominare un amministratore giudiziario.
La richiesta si fondava su una serie di circostanze che, secondo il ricorrente, avrebbero evidenziato gravi irregolarità nella gestione, tra cui:
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una situazione patrimoniale fortemente negativa;
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l’accumulo di debiti fiscali e contributivi;
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presunti ostacoli all’attività di vigilanza del collegio sindacale;
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la mancata attivazione di strumenti di regolazione della crisi.
Il Tribunale ha innanzitutto chiarito un principio di carattere generale: la denuncia ex art. 2409 c.c. può essere proposta dal collegio sindacale come organo collegiale e non dai singoli componenti o dal presidente che agiscano autonomamente.
Nel caso concreto, tuttavia, la legittimazione è stata riconosciuta perché il presidente aveva agito sulla base di una delibera del collegio sindacale che gli conferiva espressamente il mandato a promuovere il ricorso.
La soppressione del collegio sindacale deliberata dall’assemblea
Nel corso del procedimento l’assemblea dei soci aveva deliberato la soppressione del collegio sindacale, ritenendo non più sussistente l’obbligo di mantenere l’organo di controllo.
Secondo la difesa della società, tale deliberazione avrebbe reso improcedibile il ricorso.
Il Tribunale ha però escluso questa conseguenza.
La soppressione dell’organo di controllo equivale infatti, nella sostanza, a una revoca dei sindaci, che per essere efficace deve essere approvata dal Tribunale ai sensi dell’art. 2400 c.c.
In mancanza di tale approvazione, la deliberazione assembleare non produce effetti immediati e non può incidere sulla procedibilità della denuncia di irregolarità.
In altre parole, la maggioranza dei soci non può modificare l’assetto degli organi sociali per neutralizzare una denuncia già presentata al Tribunale.
Il controllo sull’attività del liquidatore
Nel corso del procedimento il ricorrente ha rinunciato alla domanda proposta nei confronti degli ex amministratori, cessati dalla carica prima del deposito del ricorso.
La decisione ha tuttavia escluso la presenza di gravi e attuali irregolarità nell’attività liquidatoria.
Il Tribunale ha osservato, in particolare, che:
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il liquidatore aveva assunto la carica da meno di un mese;
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l’attività di liquidazione risultava già avviata;
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eventuali azioni giudiziarie risarcitorie richiedono una valutazione preventiva complessa, sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico.
Il breve tempo trascorso dall’assunzione dell’incarico non consentiva quindi di configurare alcun ritardo significativo nello svolgimento delle funzioni del liquidatore.
Il ruolo dei flussi informativi tra liquidatore e collegio sindacale
Un ulteriore profilo esaminato riguarda il presunto deficit informativo tra liquidatore e collegio sindacale.
Nel corso del procedimento è emerso che tali contestazioni sembravano derivare in larga parte da contrasti interni allo stesso collegio sindacale.
Un altro componente dell’organo di controllo ha infatti dichiarato che, per quanto a sua conoscenza, lo scambio informativo con il liquidatore era stato regolare, salvo problemi di coordinamento interno tra i membri del collegio.
Questo elemento ha contribuito a escludere la presenza di irregolarità tali da giustificare l’intervento del Tribunale.
La decisione del Tribunale
Alla luce delle circostanze emerse, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso presentato ai sensi dell’art. 2409 c.c., ritenendo non provata l’esistenza di gravi irregolarità nella gestione liquidatoria.
Considerata la particolare situazione di conflitto tra gli organi sociali e l’incertezza generata dalla deliberazione assembleare relativa alla soppressione del collegio sindacale, il Tribunale ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Conclusioni operative
La decisione offre alcune indicazioni di grande utilità per la prassi societaria.
In primo luogo, ribadisce che la denuncia ex art. 2409 c.c. deve essere deliberata dal collegio sindacale come organo collegiale, e non può essere promossa da singoli sindaci.
In secondo luogo, chiarisce che la soppressione dell’organo di controllo deliberata dall’assemblea non può neutralizzare il controllo giudiziario, in quanto la revoca dei sindaci richiede comunque l’approvazione del Tribunale.
Infine, il provvedimento evidenzia che l’intervento del giudice nella gestione societaria richiede irregolarità attuali e concrete, spesso collegate a situazioni di crisi o alla perdita del capitale sociale e all’accertamento di una causa di scioglimento, non essendo sufficiente la presenza di tensioni o conflitti interni tra organi sociali.
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