L’inammissibilità dell’istanza di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
L’istanza di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti e il regime delle preclusioni.
In un caso affrontato dallo Studio Legale Torresi & Associati è stato sancito il principio secondo cui l’istanza di revoca o modifica dei provvedimenti presidenziali è consentita soltanto qualora non sia già preclusa nell’ambito del giudizio ordinario.
Il caso
Nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale, il Tribunale in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, aveva attribuito un assegno di mantenimento al coniuge economicamente debole.
L’istanza per ottenere l’eliminazione e/o riduzione dell’assegno di mantenimento.
Successivamente, il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno di mantenimento chiedeva al Tribunale la modifica o la revoca dell’assegno assumendo che nel frattempo la coniuge beneficiaria aveva conseguito un impiego a tempo determinato, da cui traeva un reddito consono al proprio mantenimento.
La domanda di ripetizione delle somme pagate.
Con la medesima istanza chiedeva altresì la ripetizione delle somme mensilmente già corrisposte alla coniuge a partire dalla data in cui questa aveva ottenuto l’impiego.
La decisione del Tribunale.
Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso, evidenziando che la deduzione di fatti nuovi a sostegno dell’istanza di revoca o modifica dei provvedimenti presidenziali è consentita soltanto qualora non sia già preclusa nell’ambito del giudizio ordinario, in base al regime di preclusioni assertive ivi previsto.
Infatti era stato provato che il ricorrente era stato informato dell’impiego conseguito dalla coniuge, direttamente da quest’ultima in epoca antecedente alla scadenza del primo termine ex art. 183 c.p.c. e tuttavia la domanda di revoca dell’assegno e di ripetizione delle somme era stata proposta a distanza di mesi dalla scadenza del terzo termine ex art. 183 cpc e, quindi, a termini preclusivi ormai scaduti.
Il Tribunale respingeva la domanda di ripetizione proposta dall’istante evidenziando che, nel giudizio di separazione, il provvedimento che elimina o riduce la misura del mantenimento riconosciuto al coniuge debole non determina la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi qualora, come nella fattispecie in esame, esse siano destinate per la loro non elevata entità al sostentamento del coniuge debole e debba perciò presumersi la loro consumazione.
L’orientamento della Cassazione Civile.
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 16 settembre 2019, n. 23024, ha ribadito il principio della irripetibilità, con la seguente precisazione:
“se il soggetto obbligato non ha ancora corrisposto le somme dovute per tutti i periodi precedenti, tali prestazioni non possono più essere richieste dal beneficiario, in forza del provvedimento che modifica l’importo dell’assegno; ma se invece, come nella presente fattispecie, la parte ha già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione (ma il principio vale anche per i provvedimenti provvisori), non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsiasi ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo”.