Un amministratore può essere anche dipendente della società?
In linea di principio sì, ma non sempre. Serve una subordinazione effettiva al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo amministrativo nel suo complesso. Per questo l’amministratore unico e il presidente del consiglio di amministrazione che ha la rappresentanza legale non possono essere dipendenti della stessa società: sarebbero subordinati a se stessi.
Il principio: compatibilità sì, ma condizionata
La giurisprudenza è unanime nell’affermare che in linea di principio è configurabile un rapporto di lavoro tra l’amministratore di una società e la società stessa.
La condizione è una sola, e non è formale: deve esistere in concreto il presupposto della subordinazione del dipendente al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo amministrativo della società.
Tutto il resto discende da qui. La domanda non è se il contratto sia stato firmato, ma se esista davvero qualcuno che dirige, controlla e può sanzionare quel lavoratore.
Perché la forma di amministrazione cambia la risposta
Il tema interessa il diritto societario perché, parlando di organo amministrativo di una società di capitali, si fa riferimento a una pluralità di manifestazioni diverse del potere gestorio.
Nelle società a responsabilità limitata confluiscono i sistemi di amministrazione tipici delle società di persone e delle società per azioni. Una S.r.l. può essere amministrata da un consiglio di amministrazione, da amministratori delegati, da comitati esecutivi, da un amministratore unico, oppure da una pluralità di amministratori che operano congiuntamente o disgiuntamente.
Il confine tra compatibilità e incompatibilità è determinato anche da queste diverse forme in cui il potere gestorio viene esercitato.
Le singole posizioni, una per una
Amministratore unico e presidente del CdA con rappresentanza legale
È ormai orientamento consolidato che queste due figure siano incompatibili con quella di dipendente della stessa società, perché la stessa persona si troverebbe subordinata al potere di direzione e controllo di se stessa.
Consigliere privo di deleghe
Può assumere la veste di dipendente, perché chi esercita il potere di controllo e di gestione è il consiglio di amministrazione nel suo insieme.
Attenzione però a una conseguenza spesso ignorata: la duplice veste di amministratore privo di deleghe e dipendente ha riflessi importanti sul dovere di agire informati del singolo consigliere e costituisce un elemento di sfavore nella valutazione della sua responsabilità per operazioni che abbiano causato un danno alla società.
Amministratore delegato
Può essere anche dipendente, ma a una condizione stringente: le mansioni svolte come dipendente non devono avere a oggetto le deleghe di potere attribuitegli.
Nella pratica la distinzione rischia di essere solo formale. È difficile presumere che le competenze di una stessa persona si esplichino in settori davvero differenti all’interno della medesima impresa, ed è il primo punto su cui si concentra chi contesta il rapporto.
Amministrazione congiunta
Valgono considerazioni simili a quelle del consigliere privo di deleghe. La mancanza di un consiglio di amministrazione con le sue formalità, però, unita al concreto esercizio del potere gestorio e allo svolgimento effettivo delle mansioni, può rivelare una realtà diversa da quella descritta sulla carta.
Amministrazione disgiunta
È l’ipotesi più difficile da sostenere. Sarà arduo superare l’eccezione di nullità del rapporto di lavoro svolto dall’amministratore che ha il potere di agire disgiuntamente e indipendentemente dagli altri.
Come si prova la subordinazione
L’indagine deve accertare, caso per caso, che la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro siano riconducibili a una volontà della società distinta da quella del singolo amministratore.
Chi intende far valere il rapporto di lavoro subordinato deve provare in modo certo l’elemento tipico che lo qualifica: l’assoggettamento della persona al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso (Cass. 28 giugno 2004, n. 11978; Cass. 13 giugno 1996, n. 5418; Cass. 6 marzo 1987, n. 2386; Cass. 5 dicembre 1986, n. 7228; Cass. 11 ottobre 1984, n. 5097).
Nella verifica pesano elementi concreti: il numero degli amministratori, le mansioni effettivamente svolte, i rapporti con i terzi e l’assetto complessivo della gestione. Sono questi a rivelare se esista o meno un “superiore” reale, munito di supremazia gerarchica, o se la subordinazione sia solo sulla carta.
Che cosa succede se il rapporto viene dichiarato incompatibile
Le conseguenze si propagano su più fronti e colpiscono soggetti diversi. È la parte che chi struttura questi rapporti tende a sottovalutare.
- Per la persona: il dipendente-amministratore non ha diritto a percepire la retribuzione e deve restituire alla società gli importi ricevuti nel frattempo.
- Sul piano previdenziale: i contributi versati possono risultare non dovuti, e il diritto a ripeterli dall’istituto previdenziale è soggetto a prescrizione. Il rischio non è solo perdere anni di versamenti, ma perdere anche il diritto di recuperarli.
- Per la società: il costo del lavoro dipendente diventa indeducibile dal reddito, con le relative sanzioni.
- Per gli amministratori: il tutto costituisce fonte di responsabilità personale per mala gestio, con facoltà per gli altri soci di agire per la revoca in via cautelare e poi per il risarcimento.
- Per gli organi di controllo: non si sottraggono a responsabilità i membri dell’eventuale organo di controllo per omessa vigilanza, e per gli stessi motivi può emergere una responsabilità del revisore legale.
Un assetto costruito male, quindi, non produce un rischio isolato: ne produce una catena.
Domande frequenti
L’amministratore unico può essere assunto come dipendente della sua società?
No. Sarebbe subordinato al potere direttivo e disciplinare di se stesso, e l’orientamento sul punto è consolidato.
E l’amministratore delegato?
Può esserlo, purché le mansioni da dipendente non riguardino le materie oggetto delle deleghe ricevute. È una condizione difficile da soddisfare nei fatti.
Un consigliere senza deleghe può essere dipendente?
Sì, perché il potere di direzione e controllo è esercitato dal consiglio nel suo complesso. Resta però un elemento che pesa nella valutazione della sua responsabilità.
Chi deve provare la subordinazione?
Chi intende far valere il rapporto di lavoro. La prova riguarda l’assoggettamento effettivo al potere direttivo dell’organo amministrativo, non la sola esistenza di un contratto.
Che cosa rischia la società?
L’indeducibilità del costo del lavoro con le relative sanzioni, e la responsabilità personale degli amministratori per mala gestio, con possibile revoca e azione risarcitoria.
Studio Legale Torresi e Associati
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Contenuto a finalità informativa. Non costituisce consulenza legale: la compatibilità va valutata sulla forma di amministrazione adottata, sulle mansioni effettive e sull’assetto concreto dei poteri.

