LA DECORRENZA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

LA DECORRENZA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO


Case History Description

Il Tribunale di Macerata conferma il principio secondo cui il credito derivante dall’assegno di mantenimento decorre dalla domanda giudiziale

Tra i casi di diritto di famiglia, gli avvocati dello Studio Legale Torresi & Associati hanno assistito il coniuge destinatario dell’assegno di mantenimento intimando con l’atto di precetto il pagamento del dovuto a decorrere dalla domanda giudiziale.

Il precetto è stato opposto e, in primo grado il giudice di pace di Macerata, con una sentenza isolata rispetto alla consolidata giurisprudenza in tema di decorrenza dell’assegno di mantenimento, ha fatto prevalere, nella vigenza dell’art. 708 cpc, la statuizione del provvedimento interinale che fissava la decorrenza del contributo paterno al mantenimento del figlio minore dalla data del provvedimento medesimo. La sentenza definitiva infatti, seppur confermava nell’an e nel quantum le statuizioni interinali, nulla aveva stabilito in tema di decorrenza dell’assegno di mantenimento.

Su tempestivo appello degli Avvocati dello Studio Legale Torresi & Associati, il Tribunale di Macerata ha accolto l’impugnazione e ribadito il principio ormai consolidato secondo cui all’assegno di mantenimento va riconosciuta natura alimentare e perciò trova applicazione l’art. 445 c.c. sulla decorrenza del credito dalla domanda giudiziale. Il Tribunale di Macerata ha precisato che il principio in questione riguarda l’an debeatur di tale obbligazione e non il quantum che, invece, può essere modulato in base ai mutamenti delle condizioni economiche dei coniugi verificatisi nel corso del giudizio e quindi mediante fissazione di misure e decorrenze differenziate in relazione proprio a detti mutamenti.

Nel caso di specie, poiché nella sentenza definitiva azionata con il precetto non vi era cenno alcuno ad indicazioni diverse circa il quantum, che era stato pienamente confermato, la decorrenza era da farsi risalire alla data della domanda, come correttamente indicato nel precetto opposto.

Pertanto al coniuge destinatario dell’assegno gli sono state riconosciute anche le somme antecedenti al provvedimento interinale, a partire dalla domanda di separazione.

Il principio in commento è stato ribadito anche dalla Cassazione con la recente ordinanza n. 17570/2023.