Secondo la CGUE la divulgazione di un prodotto complesso non pregiudica la tutela autonoma come disegno o modello non registrato di sue singole parti, purché siano visibili e chiaramente identificabili
In una recente sentenza dell’ottobre 2021, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che la divulgazione al pubblico di immagini di un prodotto comporta la divulgazione al pubblico non solo del prodotto complesso ma anche di una componente di questo prodotto. La parte o un componente di un prodotto complesso sarà oggetto di autonoma tutela purché sia chiaramente identificabile all’atto della divulgazione.
Il caso
La controversia riguarda alcuni elementi della carrozzeria della Ferrari modello FXX K, in particolare, elementi decorativi del cofano dell’auto. Elementi che sono stati ripresi da una società specializzata nella personalizzazione di autovetture di alta gamma.
Il design non registrato
Appartiene al patrimonio comune di tutti che un prodotto nei primi tre anni dalla sua divulgazione al pubblico possa essere tutelato come disegno e modello non registrato se possiede i requisiti di legge. Questa forma di tutela è diretta ad evitare sfruttamenti parassitari della creatività altrui seppure per un periodo di tempo limitato e può affiancarsi anche alla tutela conferita dal diritto d’autore.
La tutela dei disegni e modelli non registrati è prevista dal regolamento europeo ed opera in modo diverso rispetto a quella dei disegni e modelli registrati.
Il considerando 21 del regolamento sui disegni e modelli comunitari, infatti, sancisce che la tutela del disegno o modello non registrato dovrebbe concretarsi unicamente nel diritto di vietare la riproduzione del disegno o modello. Detta tutela non si estende pertanto a quei prodotti che riproducono lo stesso disegno o modello, se questi ultimi sono stati concepiti in modo indipendente da un secondo disegnatore.
Difatti è l’art. 19 del Regolamento che sancisce la regola secondo cui l’esclusiva su di un disegno o modello non registrato è azionabile solo in ipotesi di “copiatura”, con onere della prova a carico di chi intende far valere il suo diritto di esclusiva, onere che verterà anche sull’esistenza dei requisiti di novità e carattere individuale.
Pertanto, in definitiva, la tutela dei disegni e modelli non registrati non è così agevole e, certamente, non è assistita dalla presunzione di validità del titolo che accompagna i disegni e modelli oggetto di registrazione.
La tutela di una parte di un prodotto complesso come disegno o modello non registrato
Sia il Regolamento comunitario sui disegni e modelli, che il Codice di Proprietà Industriale tutelano come disegno o modello l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte.
Con parole del tutto simili i testi legislativi europeo e italiano disciplinano la tutela del cd. prodotto complesso (art. 4 Reg. 6/2002 e art. 35 c.p.i.), prevedendo che una parte o un componente di un prodotto possano essere oggetto di autonoma tutela se, una volta inseriti nel prodotto, restano comunque visibili e se di per sé possiedono i requisiti di novità e carattere individuale.
Nel caso in esame, la CGUE precisa che accanto alla visibilità occorre anche una “chiara identificabilità” della parte del prodotto. Questa precisazione emerge allorquando in sentenza si affronta il tema della divulgazione del prodotto, quale atto che determina l’inizio del periodo di tutela triennale dei disegni e modelli non registrati.
Il problema che si pone la Corte riguarda l’oggetto della divulgazione: Se è stato divulgato un prodotto complesso è possibile tutelare a seguito di tale divulgazione anche una singola parte del prodotto divulgato.
La Corte affronta il quesito affermando che se nella divulgazione di un prodotto complesso, la parte del prodotto è chiaramente identificabile e “ben delimitata in virtù di linee, contorni, colori, forme o di una particolare struttura superficiale”, allora si potrà considerare divulgata anche la parte o componente del prodotto e passare ad esaminarla per verificare se risultano soddisfatti i requisiti di novità e carattere individuale.
In un caso affrontato dallo Studio Legale Torresi & Associati, la tutela dei disegni e modelli non registrati è stata applicata alla suola di una calzatura che era stata utilizzata su alcune calzature senza l’autorizzazione del titolare, il quale aveva anche compiuto atti di concorrenza sleale. La controparte ha rimosso gli articoli contestati senza necessità di adire il tribunale.