Regolamento UE 2026/715 sui disegni e modelli: come proteggere il design
Hai sviluppato una nuova calzatura, un packaging, un complemento d’arredo o un’interfaccia digitale e vuoi capire se il suo aspetto può essere protetto? Il Regolamento UE 2026/715, in vigore dal 1° luglio 2026, raccoglie in un unico testo la disciplina europea dei disegni e modelli, che da questa data si chiamano “disegni e modelli dell’Unione europea” e non più “comunitari”.
Non si tratta però di una riforma nata interamente nel 2026. Il regolamento è una codificazione del precedente Regolamento CE n. 6/2002, già modificato negli anni e in particolare dalla riforma europea del 2024, che aveva introdotto le novità di sostanza: la tutela dei design digitali e delle animazioni, la protezione contro i file per la stampa 3D, la clausola di riparazione, il simbolo del design registrato. Per un’impresa la distinzione conta, perché il nuovo testo permette di leggere in modo unitario regole che interessano la forma di un prodotto fisico ma anche grafiche, loghi, interfacce utente e altre forme di design non incorporate in un oggetto materiale.
La tutela può nascere dalla registrazione presso l’EUIPO oppure, per un periodo più breve e con limiti più stringenti, dalla prima divulgazione di un disegno o modello non registrato.
Per le imprese delle Marche, e in particolare per il settore calzaturiero e manifatturiero tra Macerata e Fermo, il tema è concreto. Una collezione viene spesso mostrata ai buyer prima della commercializzazione, un fondo viene affidato a più fornitori, un prototipo passa tra modellisti e produttori, un prodotto compare online prima che sia stata definita una strategia di deposito. Capire quando nasce la tutela, cosa copre e quali prove conservare può fare la differenza quando compare una copia.
Cosa protegge un disegno o modello UE
L’art. 4 del Regolamento UE 2026/715 definisce il disegno o modello come l’aspetto di un prodotto o di una sua parte che deriva dalle sue caratteristiche, in particolare linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale, materiali o decorazione. La nozione comprende oggi anche il movimento, le transizioni e ogni altro tipo di animazione di queste caratteristiche.
Anche la definizione di prodotto è ampia. Lo stesso art. 4 comprende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, incorporato in un oggetto fisico o reso in forma non fisica: imballaggi, assortimenti di articoli, componenti di prodotti complessi, opere e simboli grafici, loghi, motivi decorativi per superfici, caratteri tipografici e interfacce grafiche utente. Il design europeo non riguarda quindi soltanto l’oggetto tridimensionale che puoi tenere in mano: può interessare l’aspetto di una confezione, una parte di un prodotto, una grafica o una soluzione digitale.
Novità e carattere individuale
Non basta però che un prodotto sia stato disegnato da te. Ai sensi dell’art. 5, il disegno o modello è protetto se è nuovo e possiede carattere individuale.
L’art. 6 considera nuovo il design quando, prima della data rilevante, non è stato divulgato al pubblico un disegno o modello identico, e le differenze costituite soltanto da dettagli irrilevanti non bastano. L’art. 7 guarda invece all’impressione generale prodotta sull’utilizzatore informato: il confronto non consiste nel contare meccanicamente le differenze tra due prodotti, ma nel valutare il risultato visivo complessivo tenendo conto del margine di libertà che aveva l’autore nella progettazione.
La funzione tecnica resta fuori
L’art. 9 pone un limite importante: la tutela non si estende alle caratteristiche dell’aspetto determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto, né a quelle che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire l’interconnessione meccanica tra prodotti.
Per questo, quando analizzi un componente tecnico, non puoi partire dalla sola somiglianza. Occorre distinguere ciò che deriva da una vera scelta progettuale da ciò che è imposto dalla funzione.
Registrato e non registrato
L’art. 1 mantiene le due forme di protezione europea. Il disegno o modello registrato nasce con la registrazione presso l’EUIPO e, secondo l’art. 13, dura cinque anni dalla data di deposito, rinnovabili per periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque. Il disegno o modello non registrato è invece protetto per tre anni dalla prima divulgazione al pubblico nell’Unione, secondo l’art. 12.
Le due tutele non sono equivalenti. Per il design non registrato, l’art. 20, paragrafo 4, consente di vietare l’uso contestato soltanto se deriva dalla copiatura: una creazione indipendente non ricade nello stesso divieto. Questo aspetto è approfondito nella pagina dello Studio dedicata al design non registrato, che evidenzia l’importanza della prova della prima divulgazione e della riconoscibilità della parte del prodotto che si vuole tutelare.
Le situazioni più comuni nelle imprese
Il problema nasce spesso prima che qualcuno copi il prodotto. Nasce quando devi decidere quando mostrarlo e quando depositarlo.
Una collezione presentata prima del deposito
Il responsabile prodotto di un’azienda calzaturiera della provincia di Fermo presenta a settembre ai buyer una nuova suola. Le fotografie iniziano a circolare tra agenti e distributori e solo dopo alcuni mesi l’azienda valuta la registrazione.
L’art. 8 prevede, a determinate condizioni, un periodo di grazia di dodici mesi per la divulgazione effettuata dall’autore, dal suo avente diritto o sulla base delle loro informazioni prima del deposito del disegno registrato. Questo non significa però che sia conveniente aspettare undici mesi: occorre poter dimostrare chi ha divulgato il prodotto, quando è accaduto e quali caratteristiche erano effettivamente visibili. Nel settore moda questa documentazione può comprendere cataloghi, inviti alle fiere, lookbook, e-mail ai buyer, fotografie datate e pagine e-commerce.
Un packaging copiato dopo il lancio
Una startup di Macerata ha sviluppato una confezione riconoscibile per un nuovo prodotto e l’ha registrata come disegno. Dopo il lancio scopre che un concorrente utilizza un packaging molto simile. Prima di reagire deve confrontare le rappresentazioni depositate con il prodotto contestato, verificare l’impressione generale e conservare prove dell’uso del concorrente.
Non è uno scenario teorico. In un caso di contraffazione affrontato dallo Studio, una startup della provincia di Macerata aveva registrato la confezione di un prodotto. Il Tribunale di Torino accertò in sede cautelare la contraffazione, dispose l’inibitoria, il ritiro dal commercio e la pubblicazione dell’ordinanza sul sito dei resistenti per trenta giorni.
Il progetto sviluppato con un soggetto esterno
Un’altra situazione frequente riguarda designer, modellisti, studi tecnici e fornitori. L’art. 14 stabilisce come regola generale che il diritto spetta all’autore o ai suoi aventi causa. Per il disegno sviluppato dal dipendente nell’esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni del datore, il diritto spetta al datore di lavoro, salvo patto contrario o diversa disciplina nazionale applicabile.
Quando invece partecipano soggetti esterni, la struttura contrattuale assume un ruolo concreto. In un contratto di prototipo seguito dallo Studio per una startup della provincia di Macerata, la progettazione e l’ingegnerizzazione sono state coordinate con clausole di riservatezza e con una disciplina dei diritti di proprietà industriale destinata anche all’eventuale produzione su scala più ampia.
Cosa dice il Regolamento UE 2026/715
Il primo dato da chiarire riguarda la natura del provvedimento. L’art. 163 abroga il Regolamento CE n. 6/2002 e stabilisce che i riferimenti al testo precedente si intendono fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza. L’art. 164 fissa l’entrata in vigore al 1° luglio 2026.
Il regolamento è quindi una codificazione: riordina in un testo unico il sistema europeo dopo le modifiche già apportate alla disciplina precedente. La domanda si deposita presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), secondo l’art. 41.
La rappresentazione depositata determina cosa proteggi
Uno degli aspetti più importanti per un’impresa è contenuto nell’art. 19: sono protette le caratteristiche dell’aspetto visibilmente illustrate nella domanda di registrazione. La fotografia o il rendering depositato non è quindi una formalità accessoria. Se la rappresentazione è ambigua, contiene elementi non voluti o non rende chiaramente visibili le caratteristiche che vuoi proteggere, il problema può emergere proprio quando devi far valere il diritto. L’art. 42 richiede infatti una rappresentazione sufficientemente chiara da consentire di determinare l’oggetto della protezione.
Per un’azienda che deposita una collezione, la preparazione delle viste dovrebbe essere coordinata con la strategia industriale: cosa vuoi proteggere, il prodotto intero, una parte, una decorazione, una configurazione specifica?
Puoi aver già mostrato il prodotto
L’art. 8 offre uno strumento utile. La divulgazione avvenuta nei dodici mesi precedenti il deposito, se effettuata dall’autore, dal suo avente diritto o nelle altre condizioni previste dalla norma, non pregiudica la valutazione della novità e del carattere individuale del disegno registrato. È il cosiddetto periodo di grazia.
Per un’impresa calzaturiera può essere rilevante se il campione è già apparso a una fiera. Per un’azienda di arredamento può riguardare la presentazione a un evento. Per un brand può essere la pubblicazione di fotografie sui social. Resta però necessario ricostruire le date: se il design viene divulgato e non sai più dimostrare quando e in quali condizioni, la posizione diventa meno lineare.
Domande multiple fino a cinquanta design
L’art. 44 consente di riunire fino a cinquanta disegni o modelli in un’unica domanda multipla, anche se appartengono a classi di prodotti diverse. Per moda, calzature, accessori e collezioni stagionali questa previsione può rendere più razionale la gestione del portafoglio.
Ogni disegno incluso rimane tuttavia autonomo sotto molti profili e può essere oggetto separatamente di licenza, cessione, rinnovo, rinuncia o dichiarazione di nullità. Non è quindi sufficiente decidere quanti prodotti inserire in un deposito: è opportuno stabilire quali varianti abbiano effettivo valore commerciale e quale livello di protezione serva.
Puoi mantenere segreto il design fino a trenta mesi
L’art. 62 permette di chiedere, al momento del deposito, il differimento della pubblicazione fino a trenta mesi dalla data di deposito o di priorità. È uno strumento utile quando registri un prodotto ma non vuoi ancora mostrarlo ai concorrenti. Pensa a una collezione pronta molti mesi prima del lancio: depositarla può proteggere la posizione dell’impresa, mentre il differimento evita che la pubblicazione del registro anticipi al mercato il prodotto.
Il simbolo del design registrato
L’art. 29 introduce la possibilità di segnalare che il design è registrato riportando sul prodotto la lettera D inserita in un cerchio. È un avviso facoltativo, che può essere accompagnato dal numero di registrazione o da un collegamento all’iscrizione nel registro. Per packaging, cataloghi e schede prodotto può avere anche una funzione informativa verso distributori e concorrenti.
Stampa 3D e file digitali
L’art. 20 affronta un problema che oggi non si limita più alla copia del prodotto fisico. Tra gli atti che il titolare di un disegno registrato può vietare rientrano, al paragrafo 2, lettera d), la creazione, lo scaricamento, la copiatura, la condivisione e la distribuzione di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il design al fine di consentire la fabbricazione del prodotto. Il considerando 21 collega espressamente questa previsione alla crescente diffusione della stampa 3D, anche con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.
Se un file CAD consente a terzi di riprodurre il tuo prodotto, la gestione dei file digitali diventa quindi parte della protezione del design. Non basta controllare ciò che esce dalla fabbrica: devi valutare chi accede ai file, a quali condizioni e con quali possibilità di copia o trasferimento.
Merci provenienti da Paesi terzi
L’art. 20, paragrafo 3, consente al titolare di un disegno registrato di vietare l’introduzione nell’Unione di prodotti provenienti da Paesi terzi non immessi in libera pratica, quando il design vi è incorporato o applicato in modo identico oppure non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali. Il diritto si estingue se il dichiarante o il detentore delle merci dimostra, nel procedimento doganale previsto, che il titolare non avrebbe diritto di vietarne la commercializzazione nel Paese di destinazione finale.
Per un’impresa che produce nelle Marche ma vende su mercati internazionali, il portafoglio dei design può quindi avere una funzione anche nella strategia doganale.
La clausola di riparazione
L’art. 22 riguarda le componenti dei prodotti complessi. La protezione non opera quando la componente, dal cui aspetto dipende il design, viene utilizzata al solo scopo di riparare il prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto originario. Il fabbricante o venditore della componente deve però informare in modo chiaro e visibile il consumatore sull’origine commerciale e sull’identità del fabbricante, così da consentire una scelta consapevole tra prodotti concorrenti. La disposizione è rilevante per automotive, componentistica, macchinari e mercati dei ricambi.
Cessione e licenza
Un design è anche un bene che può essere trasferito o concesso in uso. L’art. 31 stabilisce che la cessione del disegno o modello UE registrato deve risultare per iscritto ed essere firmata dalle parti, a pena di nullità del trasferimento. L’art. 36 consente licenze esclusive o non esclusive, per tutta o parte dell’Unione, e l’art. 38 disciplina l’opponibilità ai terzi degli atti iscritti nel registro.
Per questo, quando un design entra in una licenza, in una cessione di azienda o in un’operazione commerciale più ampia, non basta indicare genericamente “tutti i diritti di proprietà industriale”. È opportuno identificare esattamente titoli, domande, territori e diritti trasferiti.
Come muoversi: sei passaggi
La prima scelta non è necessariamente “depositare tutto”. Devi partire dai prodotti che generano valore: per un’impresa manifatturiera delle Marche può significare individuare la forma di un prodotto destinata a durare più stagioni, per un calzaturificio un fondo riutilizzato su più modelli, per una startup un packaging che identifica immediatamente il prodotto.
Un percorso ragionevole può essere organizzato in sei passaggi.
- Individua l’oggetto da proteggere. Separa prodotto intero, singola componente, decorazione, interfaccia o variante.
- Ricostruisci le divulgazioni. Controlla fiere, cataloghi, e-commerce, social, buyer e campioni inviati. L’art. 8 può essere utile, ma devi conoscere le date.
- Verifica chi è titolare. Controlla chi ha creato il design e quale contratto lega l’impresa a dipendenti, designer, consulenti e fornitori.
- Decidi tra registrazione e tutela non registrata. La protezione triennale non registrata può avere senso per prodotti dalla vita commerciale molto breve. Per prodotti destinati a essere riproposti nel tempo, la registrazione offre una posizione diversa.
- Cura la rappresentazione. Ai sensi dell’art. 19, ciò che viene mostrato nella domanda assume un ruolo diretto nella definizione della protezione.
- Organizza le prove e il monitoraggio. Conserva file, date, prototipi, fotografie, cataloghi e prove degli usi contestati.
Un caso dello Studio nel settore calzaturiero mostra bene il valore di questa impostazione. Un’azienda della provincia di Fermo aveva registrato un fondo per calzature e, nella stagione successiva, aveva riscontrato prodotti uguali o simili presso concorrenti. Nei procedimenti cautelari davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Ancona furono ottenute l’inibitoria e, in uno dei casi, il sequestro, seguiti da accordi con cessazione dell’uso contestato e rimborso delle spese.
Se stai preparando una nuova collezione o hai già mostrato un prodotto a clienti, fiere o fornitori, può essere utile ricostruire subito date, titolarità e documentazione. Lo Studio può esaminare il caso e coordinare la strategia legale con il consulente incaricato del deposito.
Non sempre c’è una soluzione rapida. Se la copia è già sul mercato, l’urgenza, la solidità del titolo e la qualità delle prove incidono sulla scelta tra contestazione stragiudiziale, tutela cautelare e giudizio. Il Regolamento UE 2026/715 dedica gli artt. 119-129 alle controversie su contraffazione e validità, ai tribunali competenti, alle difese di nullità e alle misure cautelari.
Anche chi riceve una contestazione deve valutare con attenzione il titolo avversario. In una controversia internazionale relativa a modelli di calzature, una società italiana era stata convenuta davanti al Tribunale di Parigi da un brand internazionale. La questione è stata definita con un accordo, senza alcun esborso per la società assistita, e con la successiva rinuncia all’azione da parte dell’attore. Il caso mostra che la strategia non consiste sempre nell’agire: può anche significare valutare validità, rischio, quantità coinvolte e opportunità di una soluzione negoziale.
Errori da evitare
- Pensare che la registrazione provi automaticamente la validità sostanziale. In sede di registrazione l’EUIPO non esamina la novità e il carattere individuale del design. Se nasce una controversia, novità, carattere individuale e diritti anteriori possono diventare oggetto di contestazione.
- Depositare immagini senza decidere cosa si vuole proteggere. L’art. 19 collega la protezione alle caratteristiche visibilmente illustrate nella domanda. Una rappresentazione preparata male può diventare un problema processuale anni dopo.
- Confondere design registrato e non registrato. Il design non registrato dura tre anni e, ai sensi dell’art. 20, paragrafo 4, richiede che l’utilizzazione contestata derivi dalla copiatura.
- Mostrare il prodotto senza documentare la divulgazione. Il periodo di grazia dell’art. 8 non rende irrilevanti le date. Conservare prove di fiere, cataloghi, pubblicazioni e invii ai buyer consente di ricostruire la cronologia.
- Dimenticare contratti e file tecnici. Un modello può passare da designer, modellista, produttore, stampatore e distributore. Se titolarità, riservatezza e utilizzo dei file non sono disciplinati, il problema può nascere prima ancora della commercializzazione.
Quanto costa e quanto dura
Le tasse ufficiali sono fissate nell’allegato I del Regolamento UE 2026/715 e si pagano all’EUIPO: 350 euro per il deposito del primo disegno o modello e 125 euro per ciascun disegno aggiuntivo in una domanda multipla. Il differimento della pubblicazione costa 40 euro, più 20 euro per ogni disegno aggiuntivo differito. Il rinnovo costa, per ciascun disegno o modello, 150 euro per il primo periodo, 250 per il secondo, 400 per il terzo e 700 per il quarto.
A queste voci si aggiungono i costi dell’assistenza professionale, che non hanno un importo unico. Dipendono da quanti disegni o modelli devi esaminare, dalla necessità di valutare anteriorità, dal numero di depositi, dai territori interessati e dalla presenza di rapporti con designer o fornitori da regolare. L’art. 44 consente fino a cinquanta disegni e modelli in una domanda multipla, ma inserire ogni variante disponibile non è sempre la scelta migliore: la valutazione dovrebbe partire dal valore commerciale e dalla durata prevista del prodotto.
Sul piano temporale, il Regolamento distingue nettamente le due tutele. Il design non registrato dura tre anni dalla prima divulgazione al pubblico nell’Unione, secondo l’art. 12. Il design registrato dura inizialmente cinque anni e può essere rinnovato, ai sensi degli artt. 13 e 66, fino a venticinque anni dalla data di deposito. Il differimento della pubblicazione può invece arrivare fino a trenta mesi, ai sensi dell’art. 62.
I tempi di una controversia sono diversi e dipendono dal tipo di tutela richiesta, dal tribunale competente, dalle prove, dall’eventuale necessità di misure cautelari e dalle contestazioni sulla validità.
Domande frequenti
Cosa posso proteggere come disegno o modello UE?
L’art. 4 usa una definizione ampia. Puoi valutare la tutela dell’aspetto di un prodotto o di una sua parte, comprese forma, linee, colori, materiali e decorazione. Possono rientrare anche packaging, loghi, motivi decorativi, caratteri tipografici, interfacce grafiche e alcune caratteristiche dinamiche come animazioni e transizioni. Non ogni elemento è però automaticamente tutelabile. Occorre verificare novità, carattere individuale e limiti funzionali. Se hai già un prodotto definito, una verifica preliminare può aiutare a individuare l’oggetto corretto della tutela.
Cosa cambia tra disegno o modello comunitario e disegno o modello UE?
Il nome. Dal 1° luglio 2026 il “disegno o modello comunitario” si chiama “disegno o modello dell’Unione europea”, secondo l’art. 1 del Regolamento UE 2026/715. Le registrazioni già esistenti restano valide e i riferimenti al vecchio Regolamento CE n. 6/2002 si leggono secondo la tavola di concordanza allegata al nuovo testo.
È meglio registrare il design o affidarsi al modello non registrato?
Dipende dal prodotto e dalla sua vita commerciale. L’art. 12 prevede tre anni di protezione per il design UE non registrato dalla prima divulgazione nell’Unione. Il registrato può arrivare a venticinque anni tramite rinnovi, ai sensi degli artt. 13 e 66. Inoltre, per il non registrato l’art. 20, paragrafo 4, richiede la copiatura. Se il prodotto rappresenta un investimento destinato a durare più stagioni, conviene valutare preventivamente quale livello di protezione sia coerente con il progetto.
Ho già mostrato il prodotto in fiera: posso ancora registrarlo?
Può essere possibile. L’art. 8 prevede, nelle condizioni indicate dalla norma, che alcune divulgazioni effettuate nei dodici mesi precedenti il deposito non pregiudichino novità e carattere individuale del design registrato. Non conviene però affidarsi al termine senza verifiche. Devi ricostruire data, modalità e autore della divulgazione e controllare eventuali altre pubblicazioni intervenute. Se il prodotto è già stato mostrato, è opportuno esaminare la cronologia prima di procedere.
Quanto costa registrare un design in Europa?
Le tasse EUIPO fissate dall’allegato I del regolamento partono da 350 euro per il primo disegno o modello, con 125 euro per ogni disegno aggiuntivo in domanda multipla. I rinnovi quinquennali costano 150, 250, 400 e 700 euro per ciascun disegno. A queste tasse si aggiunge il compenso del consulente o dell’avvocato, che varia in base al numero di design, alle verifiche di anteriorità e ai contratti da regolare con designer e fornitori.
Quanto dura la protezione di un design europeo?
Il disegno o modello UE non registrato è protetto per tre anni dalla prima divulgazione nell’Unione, secondo l’art. 12. Il design registrato ha una durata iniziale di cinque anni e può essere rinnovato per successivi periodi quinquennali fino a venticinque anni, ai sensi degli artt. 13 e 66. La durata è quindi uno dei criteri con cui scegliere la strategia. Un prodotto stagionale e un componente destinato a restare sul mercato per dieci anni richiedono valutazioni differenti.
Posso proteggere un’interfaccia digitale o un file per stampa 3D?
L’art. 4 comprende tra i prodotti anche interfacce grafiche utente e contempla prodotti resi in forma non fisica. L’art. 20, paragrafo 2, lettera d), considera inoltre alcuni atti relativi a supporti o software destinati a consentire la fabbricazione del prodotto. Questo assume rilievo per stampa 3D e circolazione dei file digitali. La protezione dipende però dall’oggetto rappresentato e dai requisiti del design. Prima del deposito è utile coordinare file, rappresentazioni e accessi dei soggetti coinvolti.
I pezzi di ricambio sono sempre protetti dal design?
No. L’art. 22 contiene la clausola di riparazione per determinate componenti di prodotti complessi utilizzate al solo scopo di ripristinare l’aspetto originario del prodotto. La norma impone inoltre specifici obblighi informativi al fabbricante o venditore della componente. Non basta quindi dire che un pezzo è “di ricambio” per concludere che la tutela non opera. Devi verificare struttura del prodotto, funzione della componente, utilizzo concreto e condizioni previste dall’articolo.
Cosa devo fare se scopro che un concorrente ha copiato il mio design?
Prima di reagire, conserva le prove. Documenta prodotto, venditore, data, canale di vendita, immagini e ogni elemento utile. Poi confronta il prodotto contestato con ciò che è effettivamente protetto e verifica se il diritto è registrato o non registrato. Gli artt. 119-129 disciplinano il contenzioso europeo sui disegni e modelli e le misure cautelari. La strategia dipende dall’urgenza e dal titolo disponibile. Un esame rapido della documentazione consente di capire quali opzioni valutare.
Chi è titolare del design creato da un dipendente o da un designer esterno?
L’art. 14 stabilisce che il diritto spetta all’autore o ai suoi aventi causa. Se il design viene sviluppato da un dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del datore di lavoro, il diritto spetta al datore, salvo patto contrario o diversa disciplina nazionale applicabile. Per designer, consulenti e società esterne, invece, il contratto assume particolare importanza. Se più soggetti partecipano alla progettazione, conviene chiarire titolarità e utilizzazioni prima della diffusione del prodotto.
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Per approfondire il rapporto tra forma del prodotto e altre forme di tutela puoi leggere il contributo sul design industriale, che affronta anche il rapporto con il diritto d’autore.
Se il prodotto non è stato registrato, l’approfondimento sul design non registrato esamina la tutela di una parte riconoscibile di un prodotto complesso e la prova della divulgazione.
Sul piano applicativo, il caso relativo alla contraffazione del packaging mostra l’uso di una registrazione di design per intervenire contro una confezione riprodotta da un concorrente.
Nel settore marchigiano della calzatura, il case history sui fondi calzature offre un esempio di tutela cautelare di un modello registrato davanti al Tribunale delle Imprese.
Per comprendere anche il punto di vista dell’impresa che riceve una contestazione, la controversia internazionale relativa a modelli di calzature mostra come una questione di design possa assumere dimensione transfrontaliera.
Infine, il case history sul contratto di prototipo evidenzia perché la protezione del design dovrebbe iniziare già nella fase di progettazione, regolando riservatezza e diritti tra i soggetti coinvolti.
Studio Legale Torresi e Associati
Lo Studio Legale Torresi e Associati, fondato nel 1986, ha sede in Via Vedasto Vecchietti 2, Pollenza, in provincia di Macerata, e assiste imprese nelle Marche nella gestione contrattuale e contenziosa dei diritti di proprietà industriale. L’attività comprende design, modelli, marchi e controversie per contraffazione, con particolare esperienza nei settori fashion, calzaturiero e manifatturiero.
Se devi proteggere un nuovo design o hai scoperto una possibile copia, puoi sottoporre allo Studio registrazioni, immagini, contratti e documentazione delle divulgazioni per valutare le opzioni disponibili.
Contenuto a finalità informativa. Non costituisce consulenza legale: la tutela di un disegno o modello dipende dai requisiti del singolo caso e dalla documentazione disponibile.

