CANCELLAZIONE DEL VOLO E PRESCRIZIONE: RIGETTATA L’ECCEZIONE DIFENSIVA DELLA COMPAGNIA AEREA

CANCELLAZIONE DEL VOLO E PRESCRIZIONE: RIGETTATA L’ECCEZIONE DIFENSIVA DELLA COMPAGNIA AEREA


Case History Description

Lo Studio Legale Torresi & Associati ha assistito con successo un passeggero residente nelle Marche in un contenzioso promosso dinanzi al Giudice di Pace di Ancona, ottenendo il riconoscimento dei diritti derivanti dalla cancellazione improvvisa di un volo aereo e la reiezione dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia convenuta.

Il caso: cancellazione improvvisa e difesa del passeggero

Il passeggero aveva acquistato con largo anticipo un volo che veniva poi repentinamente cancellato senza giustificazioni, causando un pregiudizio economico e organizzativo.

Assistito dallo Studio, ha agito in giudizio chiedendo:

  • il rimborso del biglietto;
  • la compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Reg. CE n. 261/2004;
  • il risarcimento dei danni subiti.

La compagnia aerea, nel costituirsi, ha sollevato eccezione di prescrizione invocando l’art. 418 del Codice della navigazione, che prevede un termine semestrale.

La decisione del Giudice di Pace di Ancona

In caso di cancellazione del volo, non si applica la prescrizione dell’art. 418 Codice della Navigazione: il Giudice di Pace di Ancona ha riconosciuto i diritti del passeggero respingendo l’eccezione sollevata dalla compagnia aerea e chiarendo che:

  • l’art. 418 cod. nav. non è applicabile al trasporto aereo, in quanto riferito al trasporto marittimo di passeggeri;
  • il trasporto aereo è regolato dal Libro II del Codice della Navigazione e, in particolare, dall’art. 949-ter;
  • per il trasporto aereo non esiste un termine di prescrizione, ma un termine di decadenza biennale, ai sensi dell’art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999.

Il giudice ha inoltre precisato la natura autonoma del diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/2004, chiarendo che:

  • ha natura indennitaria e non risarcitoria;
  • non è soggetta né alla prescrizione semestrale, né alla decadenza biennale della Convenzione di Montreal;
  • è sottratta a limitazioni difensive fondate su norme di altro ambito, come quelle sul trasporto marittimo.

Questa decisione conferma che in caso di prescrizione per volo cancellato, il Codice della Navigazione prevede regole diverse.

Conclusioni operative

Il Giudice ha chiarito che la cancellazione del volo non rientra nella prescrizione ex art. 418 cod. nav. applicabile solo ai trasporti marittimi.

Questa pronuncia rappresenta un importante precedente in materia di tutela dei diritti dei passeggeri aerei, in quanto:

  • esclude l’estensione indebita della normativa marittima al trasporto aereo;
  • riafferma la centralità della Convenzione di Montreal per le azioni risarcitorie;
  • valorizza la funzione autonoma e garantista del Regolamento CE 261/2004.