Responsabilità medica e risarcimento danni: cosa abbiamo fatto in un caso reale

Responsabilità medica e risarcimento danni: cosa abbiamo fatto in un caso reale


Case History Description

In sintesi

  • Cliente: pazienti, professionisti sanitari e strutture delle province di Macerata, Fermo e Ancona
  • Problema: accertare se un danno alla salute derivasse da condotta colposa o carenza organizzativa, o se rientrasse tra le complicanze non evitabili
  • Strumento: azione di responsabilità sanitaria ex L. 24/2017 (Gelli-Bianco), con condizione di procedibilità tramite ATP conciliativo ex art. 696-bis c.p.c. o mediazione
  • Risultato: controversie definite con soluzioni differenziate: composizione stragiudiziale, accertamento tecnico o giudizio

Se hai subito un danno alla salute dopo un trattamento sanitario, o se sei un professionista o una struttura che deve difendersi da una richiesta, la prima domanda è sempre la stessa: quel danno dipende davvero da un errore? La responsabilità medica non si presume dal solo esito negativo delle cure. Va accertata con metodo, sulla documentazione clinica e sul nesso tra condotta e danno. Lo Studio Legale Torresi e Associati ha assistito, in più occasioni, pazienti, professionisti sanitari e strutture in controversie di questo tipo. Vediamo come abbiamo affrontato un caso reale, in forma anonimizzata.

Il contesto delle controversie di responsabilità medica

Queste vicende ruotano attorno a una distinzione precisa: capire se il danno alla salute derivi da una condotta sanitaria colposa, da una carenza organizzativa della struttura, oppure se rientri tra le complicanze non evitabili o i rischi propri del trattamento.

La legge di riferimento è la Legge Gelli-Bianco (L. 8 marzo 2017, n. 24). Distingue due posizioni: la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale ex art. 1218 c.c., anche per il fatto dei sanitari di cui si avvale ex art. 1228 c.c.; il singolo professionista risponde di regola a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c., salvo che abbia assunto un’obbligazione contrattuale diretta con il paziente.

Questa distinzione non è teorica: incide sull’onere della prova e sui termini di prescrizione: dieci anni verso la struttura, cinque verso il medico. E in alcuni casi si aggiunge il problema della prescrizione dei danni lungolatenti, quelli che si manifestano a distanza di tempo dalla condotta.

La situazione di partenza

Le controversie portate allo Studio avevano un nucleo comune: accertare se un danno alla salute fosse riconducibile a un errore diagnostico, a un errore terapeutico, a un ritardo nelle cure o a una carenza organizzativa, oppure se l’evento rientrasse tra i rischi propri del trattamento sanitario.

Le controversie in tema di responsabilità medica hanno inoltre una componente di incertezza importante, che deriva dalla centralità della consulenza tecnica d’ufficio medico-legale: sia dal lato del paziente sia da quello della struttura, davanti al tribunale si apre un percorso lungo e dall’esito non scontato. La pressione, per chi si rivolge a un legale, è doppia: da un lato la sofferenza per un esito che non ci si attendeva, dall’altro il timore di muoversi senza prove solide. Per il professionista o la struttura, lo specchio della stessa difficoltà: difendersi da un addebito senza una verifica tecnica rigorosa.

La domanda iniziale era quindi netta: c’è una responsabilità accertabile, e con quali elementi?

L’approccio dello Studio

Il primo lavoro è stato di analisi, non di promessa. L’approccio è stato di verifica prima dell’azione, e delle sue condizioni. I passaggi:

  • esame della cartella clinica e ricostruzione della sequenza degli eventi;
  • coinvolgimento di consulenti medico-legali per valutare la condotta dei sanitari rispetto alle linee guida ex art. 5 L. 24/2017, che impone di attenersi, salve le specificità del caso, alle raccomandazioni accreditate e, in loro mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali (il loro rispetto incide anche sul piano penale: l’art. 590-sexies c.p. esclude la punibilità per imperizia quando le linee guida sono rispettate e adeguate al caso concreto);
  • distinzione operativa tra errore e complicanza non evitabile: un fattore naturale o una complicanza possono escludere la responsabilità se si prova che l’evento derivava da causa non imputabile;
  • verifica dei profili di prescrizione, inclusi i danni lungolatenti;
  • impostazione della richiesta risarcitoria solo dopo la verifica probatoria.

La verifica del nesso causale e del danno

Il cuore di ogni caso è il nesso di causalità tra condotta sanitaria e danno lamentato. Verso la struttura, il paziente deve provare il rapporto e il nesso causale tra l’inadempimento e l’aggravamento della patologia, secondo il criterio del “più probabile che non”; spetta poi alla struttura provare l’esatto adempimento o la causa a sé non imputabile.

Verso il medico, in regime extracontrattuale, l’onere è più gravoso: il danneggiato deve provare condotta colposa, danno e nesso causale. In ogni caso, il paziente deve allegare una condotta colposa concreta in rapporto eziologico con il danno.

Accanto al nesso, va costruita la quantificazione del danno: la legge rinvia alle tabelle del codice delle assicurazioni private (artt. 138 e 139 del D.Lgs. 209/2005).

Le soluzioni possibili: stragiudiziale, accertamento tecnico e giudizio

Le controversie sono state gestite con soluzioni differenziate, in base alla posizione assistita e alla documentazione disponibile: in alcuni casi con una definizione stragiudiziale, in altri con accertamenti tecnici o con attività difensiva in giudizio.

Qui interviene un passaggio obbligato: l’art. 8 della L. 24/2017 subordina l’azione risarcitoria, a pena di improcedibilità, all’esperimento alternativo di una consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. (ATP conciliativo) o della mediazione. È una condizione di procedibilità, soddisfatta dalla presentazione del ricorso; la negoziazione assistita, invece, non è obbligatoria in questa materia.

La scelta tra accertamento tecnico preventivo, mediazione e giudizio non è automatica: dipende dalla solidità della documentazione e dall’obiettivo conciliativo. È inoltre possibile l’azione diretta verso l’assicuratore della struttura, soggetta alle stesse condizioni di procedibilità.

L’esito e i tempi

Le controversie sono state definite con esiti differenziati a seconda della posizione assistita: composizione stragiudiziale, accertamenti tecnici o attività difensiva in giudizio. Quando l’azione è stata necessaria, è stata sempre preceduta dal passaggio obbligato dell’ATP conciliativo o della mediazione. L’esito dei singoli casi e i dettagli clinici non sono divulgabili per riservatezza. La durata è variata in base alla complessità clinica, alla disponibilità della documentazione sanitaria, alla necessità di consulenze medico-legali e alla fase in cui la controversia è stata definita.

Ogni vicenda legale ha le sue specificità. L’esito descritto è il frutto di circostanze precise e non può essere garantito in altre situazioni, neppure analoghe.

Cosa puoi imparare se ti trovi in una situazione simile

Un esito negativo delle cure non equivale, da solo, a un diritto al risarcimento. Quello che conta è poter dimostrare un errore in rapporto causale con il danno, secondo il criterio del “più probabile che non”.

Tre indicazioni pratiche: raccogli e conserva subito tutta la documentazione sanitaria, perché è la base di ogni valutazione; valuta una consulenza medico-legale preventiva, per distinguere l’errore dalla complicanza non evitabile; scegli con metodo lo strumento più adatto tra trattativa, ATP ex art. 696-bis c.p.c. e giudizio.

Studio Legale Torresi e Associati

Se hai subito un danno alla salute, o se sei un professionista o una struttura che deve difendersi da una richiesta, lo Studio Legale Torresi e Associati può valutare il tuo caso in una prima consulenza riservata, con il supporto di consulenti medico-legali. Operiamo da Macerata su tutto il territorio delle Marche.


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