Società della provincia di Ancona, che si occupa di produzione in Italia e all’estero di capi di abbigliamento, convenuta dinanzi alla Camera Arbitrale della CCIAA di Ancona da una società tunisina per il mancato pagamento di fatture relative ad un rapporto di subfornitura dipeso dalla consegna di merce viziata.
Lo Studio Legale Torresi & Associati ha difeso una società della provincia di Ancona in un arbitrato internazionale promosso da una società tunisina davanti la camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Ancona.
La controversia aveva ad oggetto il mancato pagamento di fatture per le lavorazioni eseguite dalla società tunisina a seguito della contestazione di difetti della merce fornita. L’impresa italiana chiedeva la condanna al risarcimento dei danni imputabili alla cattiva manifattura di capi realizzati dall’impresa subappaltatrice.
La committente aveva contestato i difetti solamente all’addetto al controllo qualità, dipendente di una terza impresa estranea alle parti in causa, con la quale era stato intrattenuto ogni rapporto.
L’impresa subappaltatrice aveva contestato la decadenza dalla garanzia per i difetti palesi, in considerazione del fatto che la denuncia dei vizi non era mai stata effettuata all’impresa subappaltatrice, bensì al solo addetto al controllo qualità estraneo alle parti, il quale non avrebbe neppure mai comunicato alcunché all’azienda che aveva eseguito le lavorazioni.
L’arbitrato veniva instaurato e venivano discusse le questioni preliminari sulla legge applicabile al rapporto.
Venivano sentiti i testimoni e l’arbitro decideva accogliendo l’eccezione sulla decadenza dalla garanzia per vizi, considerato che mai nessuna denuncia era stata effettuata all’impresa subappaltatrice e non vi sarebbe stata la prova dell’avvenuta comunicazione della denuncia da parte dell’addetto al controllo qualità che, escusso come testimone, aveva negato di aver ricevuto le contestazioni. L’arbitro ometteva però di decidere su delle questioni sollevate dalla committente.
Minacciata l’impugnazione del lodo, le Parti raggiungevano un accordo per la definizione bonaria della vicenda.
