Quando il tribunale nomina l’organo di controllo ex art. 2477 c.c. – provvedimento di non luogo a provvedere

Quando il tribunale nomina l’organo di controllo ex art. 2477 c.c. – provvedimento di non luogo a provvedere


Case History Description

Lo Studio Legale Torresi & Associati ha assistito una società a responsabilità limitata nella provincia di Pesaro-Urbino in un procedimento sulla nomina d’ufficio dell’organo di controllo ex art. 2477 c.c., dinanzi al Tribunale delle Imprese, promosso a seguito di una segnalazione della Camera di Commercio.

Il contesto giuridico: la riforma dell’art. 2477 c.c. e la nomina obbligatoria

Con la riforma introdotta dal D.lgs. 14/2019, è stato significativamente ampliato il campo di applicazione dell’art. 2477 c.c., che disciplina la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle S.r.l.

La nomina è obbligatoria se la società:

  • è tenuta al bilancio consolidato;

  • controlla un’altra società soggetta a revisione legale;

  • supera per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

    • 4 milioni di euro di attivo;

    • 4 milioni di euro di ricavi;

    • 20 dipendenti occupati in media.

Se l’assemblea non provvede entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio in cui si superano i limiti, il tribunale può nominare d’ufficio un organo di controllo su istanza di un soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.

Il caso: la società già in regola sin dal primo esercizio utile

Nel caso trattato, la società aveva regolarmente superato per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall’art. 2477 c.c. ed aveva provveduto autonomamente e tempestivamente a nominare un revisore legale.

La nomina era avvenuta nella stessa assemblea di approvazione del bilancio 2022, quindi ben prima del termine di legge di 30 giorni, e regolarmente depositata presso il Registro delle Imprese.

Negli esercizi successivi, la società:

  • ha mantenuto attivo e operativo l’organo di controllo;

  • ha allegato regolarmente la relazione di revisione ai bilanci 2023 e 2024;

  • ha rinnovato la nomina dell’organo per il triennio successivo, garantendo continuità e conformità normativa.

L’esito del procedimento: corretto adempimento e provvedimento di archiviazione

Nonostante ciò, a causa di una segnalazione automatica da parte della Camera di Commercio, il Tribunale è stato adito per valutare l’eventuale nomina d’ufficio.

Nel costituirsi in giudizio gli Avvocati dello Studio Legale Torresi & Associati hanno dimostrato documentalmente la tempestiva nomina dell’organo di controllo e la sua attuale operatività.

Il Tribunale ha accolto le argomentazioni della difesa e ha pronunciato provvedimento di non luogo a provvedere, riconoscendo la piena regolarità della condotta della società.


Scrivici, rispondiamo subito
T