Lesioni a minore in un ristorante: condanna del gestore ex art. 2051 c.c. per omessa custodia

Lesioni a minore in un ristorante: condanna del gestore ex art. 2051 c.c. per omessa custodia


Case History Description

Lo Studio Legale Torresi & Associati ha assistito i genitori di un bambino di 8 anni, rimasto infortunato nel piazzale antistante un ristorante della provincia di Macerata, in occasione di un evento serale riservato a famiglie e bambini.

Il caso: lesioni causate da elemento pericoloso nel piazzale d’ingresso

Il caso di lesioni minore ristorante affrontato dal Giudice di Pace di Camerino riguarda la responsabilità del gestore ex art. 2051 c.c.

Il minore, mentre si trovava nell’area esterna del ristorante, è caduto su spuntoni metallici (battenti di arresto del cancello) sporgenti dal suolo, privi di protezione, non segnalati e scarsamente visibili in orario serale.

L’incidente ha provocato fratture costali, un lungo periodo di inabilità e un postumo permanente.

Responsabilità per lesioni a minore ex art. 2051 c.c.

Fallito ogni tentativo di composizione stragiudiziale, i legali dello Studio hanno promosso azione risarcitoria dinanzi al Giudice di Pace di Camerino, territorialmente e per valore competente al fine di far accertare la responsabilità del gestore del ristorante ex art. 2051 c.c..

Il gestore del ristorante si è difeso negando la propria responsabilità e attribuendo l’evento all’imprudenza del minore e alla presunta negligenza dei genitori.

L’istruttoria e la decisione sulla responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.

Nel corso della causa è stata prodotta ampia documentazione fotografica, certificazione medica e prova testimoniale sulla dinamica dell’incidente.

Il Giudice, accogliendo integralmente la tesi dello Studio Torresi & Associati, ha:

  • riconosciuto la responsabilità del gestore ex art. 2051 c.c. in qualità di custode dell’area esterna;
  • escluso il caso fortuito, sottolineando che l’evento era prevedibile e prevenibile.

In particolare, il Giudice ha evidenziato che:

  • i battenti del cancello rappresentavano un’insidia prevedibile;
  • il locale ospitava un evento scolastico con presenza nota di bambini;
  • erano assenti protezioni o segnalazioni;
  • l’illuminazione era scarsa.

Il principio applicato: Responsabilità per lesioni a minore ex art. 2051 c.c.

È stato ribadito che il caso fortuito può escludere la responsabilità del custode solo se l’evento è imprevedibile e inevitabile, secondo un giudizio ex ante.

Nel caso concreto, invece, l’evento era:

  • prevedibile, per conformazione e destinazione del luogo;
  • evitabile, con l’adozione di misure minime (coperture, interdizione, segnaletica, blocco delle ante del cancello).

L’esito

Il gestore del ristorante è stato condannato ai sensi dell’art. 2051 c.c. al pagamento di € 2.900,00 a titolo di risarcimento del danno biologico subito dal minore, oltre interessi e spese legali.

Conclusioni

Il caso conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il custode di un bene aperto al pubblico risponde dei danni causati da situazioni di pericolo non immediatamente percepibili, soprattutto se il bene è destinato o accessibile a utenti vulnerabili (come i minori) e ciò in virtù dell’art. 2051 c.c..


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