Nessuna contraffazione per chi usa il marchio altrui in funzione descrittiva
Tra i processi penali che affrontano temi di diritto industriale c’è quello in cui a seguito dei controlli eseguiti presso la dogana di Civitanova Marche (MC), il funzionario incaricato rilevava che una parola di un logo risultava essere registrata come marchio denominativo. Scattava il sequestro sul oltre 10mila prodotti ed il legale rappresentante della società con sede in Fermo veniva rinviato a giudizio per contraffazione di marchio.
Grazie ad una ricostruzione giuridica della ratio a base della privativa industriale, il Tribunale di Macerata (competente essendo l’importazione avvenuta in Civitanova Marche) ha assolto con la formula più ampia l’imputato “perché il fatto non sussiste” e ha ritenuto provato che l’uso di un termine nel suo significato originario, all’interno di un contesto particolare, ne esclude l’apprezzamento da parte del pubblico come marchio e, dunque, mancando un uso con finalità distintiva, il Tribunale penale di Macerata, con una decisione che denota una particolare sensibilità in materia, ha assolto l’imputato.
L’uso non distintivo del marchio altrui è argomento dibattito in dottrina e nelle aule dei tribunali che si occupano di proprietà intellettuale. L’ampia formula di assoluzione utilizzata dal Tribunale penale di Macerata esclude anche la confisca per equivalente, che sarebbe stata applicata anche nell’ipotesi di assoluzione per mancanza dell’elemento soggettivo.