Forza maggiore e mancato pagamento: cosa abbiamo fatto in un caso reale di recupero crediti

Forza maggiore e mancato pagamento: cosa abbiamo fatto in un caso reale di recupero crediti


Case History Description

In sintesi

  • Cliente: noto calzaturificio della provincia di Fermo, creditore per una fornitura di merce
  • Problema: il debitore aveva promosso un procedimento cautelare per farsi inibire l’incasso degli assegni ed essere esonerato da qualunque pagamento, invocando la chiusura forzata dei punti vendita durante la pandemia
  • Strumento: difesa del creditore nel procedimento cautelare, con dimostrazione dell’inconsistenza dei presupposti e della non pertinenza della normativa emergenziale invocata
  • Risultato: ricorso rigettato per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, con condanna del debitore al pagamento delle spese legali

Nell’attività di recupero crediti capita spesso che il debitore, più che negare il debito, cerchi una ragione per sospenderne il pagamento. La forza maggiore è l’argomento più frequente: un evento esterno e imprevedibile che avrebbe reso impossibile adempiere. Durante la pandemia è diventato quasi una formula di stile. Ma non ogni difficoltà è forza maggiore, e non ogni evento straordinario giustifica il mancato pagamento di un prezzo. Lo Studio Legale Torresi e Associati ha assistito un’azienda creditrice in una vicenda esemplare. Ecco come l’abbiamo affrontata, in forma anonimizzata.

La situazione di partenza

Il cliente è un noto calzaturificio della provincia di Fermo, creditore nei confronti di un proprio acquirente per una fornitura di merce regolarmente eseguita.

La particolarità del caso sta nel ribaltamento dei ruoli. Di norma è il creditore a muoversi per primo, con un decreto ingiuntivo. Qui è accaduto il contrario: è stato il debitore a promuovere un procedimento cautelare, convenendo l’azienda creditrice e chiedendo al giudice che venisse inibito l’incasso degli assegni emessi a pagamento del corrispettivo e, più in generale, che fosse esonerato dal pagamento di qualunque importo dovuto.

Per un’impresa fornitrice è la situazione più scomoda: la merce è già stata consegnata, il corrispettivo non entra, e ci si trova a doversi difendere invece che ad agire.

L’argomento del debitore: la pandemia come causa di esonero

La tesi del debitore poggiava sulla chiusura forzata dei punti vendita disposta dai provvedimenti emergenziali: un fatto oggettivo, non discutibile in sé, che avrebbe travolto la sua capacità di far fronte agli impegni assunti.

È un ragionamento che a prima vista fa presa, ed è esattamente per questo che va smontato sul piano tecnico anziché su quello dell’equità.

L’approccio dello Studio: due argomenti, uno di fatto e uno di diritto

Il primo argomento è stato di fatto, ed era il più semplice: le forniture erano state eseguite prima della pandemia. Il credito era già maturato quando l’evento invocato si è verificato. Il ricorso era quindi del tutto strumentale: usava un fatto sopravvenuto per sottrarsi a un’obbligazione sorta e divenuta esigibile prima di esso.

Il secondo argomento è stato di diritto, e ha una portata che va oltre il singolo caso. La chiusura forzata dei punti vendita non costituisce causa che giustifica il mancato pagamento del corrispettivo della vendita. La previsione della normativa emergenziale invocata dal debitore riguarda infatti il piano del risarcimento del danno e delle conseguenze del ritardo, non quello dell’adempimento dell’obbligazione in quanto tale: non cancella il debito, non lo sospende e non trasforma un’obbligazione pecuniaria in un’obbligazione impossibile.

È una distinzione decisiva. L’obbligazione di pagare una somma di denaro non diventa impossibile perché il debitore ha meno liquidità: la difficoltà economica, anche grave e incolpevole, non equivale all’impossibilità della prestazione.

L’esito

Il Tribunale ha rigettato il ricorso per l’inesistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris, cioè per la mancanza di entrambi i presupposti della tutela cautelare, l’urgenza di un pregiudizio imminente e irreparabile e l’apparente fondatezza del diritto azionato. Il debitore è stato condannato al pagamento delle spese legali.

Per il cliente il risultato è stato duplice: nessun ostacolo all’incasso degli assegni e, sul piano pratico, la fine dell’iniziativa dilatoria.

Ogni vicenda legale ha le sue specificità. L’esito descritto è il frutto di circostanze precise e non può essere garantito in altre situazioni, neppure analoghe.

Perché questo caso conta anche oggi

La vicenda è nata in un contesto pandemico, ma il principio che ne emerge è del tutto attuale e si ripresenta a ogni crisi: aumenti dei costi, interruzioni delle forniture, tensioni sui mercati, eventi eccezionali di qualunque natura.

Ogni volta la domanda è la stessa: quell’evento incide davvero sull’obbligazione, o incide solo sulla convenienza dell’affare per una delle parti? Sono piani diversi. Il primo può liberare il debitore, il secondo di regola no. E soprattutto: un evento sopravvenuto non può giustificare l’inadempimento di un’obbligazione che era già scaduta prima che l’evento si verificasse.

Cosa puoi imparare se ti trovi in una situazione simile

Se sei un’impresa creditrice e il tuo debitore invoca una causa di forza maggiore per non pagare:

  • verifica prima di tutto la cronologia: quando è sorto il credito, quando è divenuto esigibile e quando si è verificato l’evento invocato. Spesso l’argomento cade qui, senza bisogno di altro;
  • distingui l’impossibilità dalla difficoltà: l’obbligazione di pagare una somma di denaro non diventa impossibile perché il debitore ha problemi di liquidità;
  • non subire l’iniziativa altrui: un ricorso cautelare strumentale, se contrastato con gli argomenti giusti, si può chiudere in tempi rapidi e con la condanna alle spese a carico di chi l’ha promosso;
  • cura la [contrattualistica a monte](https://www.torresieassociati.it/case/condizioni-generali-vendita-acquisto/): condizioni generali di vendita ben scritte, con clausole chiare su termini di pagamento e ipotesi di forza maggiore, riducono di molto lo spazio per contestazioni di questo tipo.

Resta una valutazione da fare caso per caso, sui fatti concreti e sulle prove disponibili.

Studio Legale Torresi e Associati

Se la tua impresa ha crediti non incassati, o si trova a dover reagire a un’iniziativa giudiziaria del proprio debitore, lo Studio può valutare la posizione in una prima consulenza riservata, verificando titolo del credito, documentazione e strada più rapida per il recupero. Operiamo da Macerata su tutto il territorio delle Marche, con assistenza continuativa alle imprese.

Contenuto a finalità informativa. Non costituisce consulenza legale: l’incidenza di un evento sopravvenuto su un’obbligazione va valutata sui fatti concreti e sul contenuto del contratto.


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