Acquisto di un marchio da società in concordato preventivo: preliminare e licenza d’uso per garantire la continuità commerciale

Acquisto di un marchio da società in concordato preventivo: preliminare e licenza d’uso per garantire la continuità commerciale


Case History Description

In sintesi

  • Cliente: calzaturificio di medie dimensioni del distretto calzaturiero fermano (Marche)
  • Problema: acquisire uno storico marchio di calzature detenuto da una società in concordato preventivo, evitando che il marchio restasse assente dal mercato per una stagione di vendita, con conseguente perdita di valore commerciale
  • Strumento: contratto preliminare di vendita con licenza d’uso contestuale, nel rispetto degli artt. 94 e 91 del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019)
  • Risultato: sottoscrizione di preliminare e licenza, continuità del marchio sul mercato e, all’esito dell’asta competitiva, assegnazione al cliente della proprietà del marchio

Un calzaturificio marchigiano del distretto fermano ha chiesto allo Studio di assisterlo nell’acquisto di uno storico marchio di calzature. Il marchio apparteneva a un’impresa in stato di insolvenza, ammessa al concordato preventivo. Se gestisci un’azienda manifatturiera e hai individuato un marchio di valore il cui titolare è in crisi, questa vicenda spiega perché non basta trovare un accordo con la controparte: serve un percorso giuridico compatibile con la procedura concorsuale.

La situazione di partenza

Il marchio interessava al cliente per ragioni industriali precise: un brand con storia e forte riconoscibilità nel settore calzaturiero, capace di aprire nuovi canali distributivi e con rilevanza strategica per il piano industriale dell’azienda. Il valore economico dell’operazione si aggirava intorno ai due milioni di euro: un investimento di peso per un’impresa del distretto, che non ammetteva errori di percorso. Il problema era che la titolarità del segno faceva capo a una società sottoposta a concordato preventivo: ogni atto dispositivo, compresa la vendita del marchio, era soggetto a vincoli stringenti.

In base all’art. 94 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), il debitore conserva l’amministrazione dei propri beni, ma sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Le alienazioni che eccedono l’ordinaria amministrazione, come la cessione di un marchio registrato, richiedono l’autorizzazione del giudice delegato e devono avvenire tramite procedure competitive, con stima e adeguata pubblicità; in difetto, l’atto è inefficace verso i creditori anteriori.

Il calzaturificio si trovava davanti a un doppio rischio: perdere l’opportunità di acquisto per i tempi della procedura e vedere il marchio deprezzarsi a causa della prolungata assenza dal mercato. Anche una sola stagione di vendita saltata avrebbe eroso il valore commerciale del segno.

L’approccio dello Studio

Lo Studio ha strutturato l’operazione su due livelli contrattuali coordinati.

Il contratto preliminare di vendita del marchio. È il contratto con cui le parti si impegnano al trasferimento definitivo, subordinato all’autorizzazione del giudice delegato e all’esito dell’asta competitiva ex artt. 94, comma 6-bis, e 91 CCII. La Corte di Cassazione ha confermato che il preliminare conserva efficacia in pendenza di procedura concorsuale, pur non producendo effetti traslativi immediati: non vale come acquisto, ma formalizza l’impegno e tutela la posizione dell’acquirente nella futura gara.

La licenza d’uso del marchio. Un marchio ha valore finché è presente sul mercato. Contestuale al preliminare, la licenza ha consentito al calzaturificio di utilizzare il segno già durante la fase di attesa dell’omologa, con condizioni di royalty vantaggiose per il cliente e utili anche alla procedura, che evitava così il deprezzamento del proprio asset immateriale. Lo Studio ha esperienza nella strutturazione di contratti di licenza e nella gestione delle violazioni di esclusiva che possono derivare da accordi mal costruiti.

Le clausole per la fase concorsuale. Il contratto conteneva previsioni specifiche per gestire: (i) condizioni risolutive legate al mancato intervento dell’omologa; (ii) le regole di partecipazione all’asta competitiva; (iii) la posizione del commissario giudiziale e i poteri del Tribunale; (iv) le tutele per l’ipotesi di offerte concorrenti di terzi rispetto alla licenza in corso. L’art. 94, comma 6-bis, CCII prevede infatti che, quando il piano contempla un’offerta da parte di un soggetto individuato, si applichi la disciplina delle offerte concorrenti dell’art. 91 CCII: un sistema incrementale di offerte, con adeguata pubblicità e regole prestabilite di selezione.

L’esito e i tempi

Le parti hanno sottoscritto il preliminare di vendita del marchio con contestuale licenza d’uso. Il calzaturificio ha potuto utilizzare il marchio sul mercato sin dalla fase anteriore all’omologa, e la posizione dell’acquirente è stata formalizzata nei confronti degli organi della procedura.

L’acquisto definitivo è poi avvenuto in sede di asta competitiva, con il pieno coinvolgimento degli organi della procedura e del Tribunale. Un ruolo decisivo lo ha giocato l’importo offerto già nel preliminare, sulla cui base è stata bandita l’asta: un’offerta solida, che non ha attratto partecipanti concorrenti e ha portato all’assegnazione della proprietà del marchio al cliente.

L’assistenza dello Studio ha coperto la fase preparatoria dell’operazione, la redazione contrattuale e l’interlocuzione con il commissario giudiziale e il Tribunale competente.

Ogni vicenda legale ha le sue specificità. L’esito descritto è il frutto di circostanze precise e non può essere garantito in altre situazioni, neppure analoghe.

Cosa puoi imparare se ti trovi in una situazione simile

L’accordo commerciale non basta. Un semplice accordo con il venditore non ha alcun effetto se non è compatibile con la procedura concorsuale: servono l’autorizzazione del giudice delegato e il rispetto della procedura competitiva, pena l’inefficacia dell’atto.

La continuità del marchio sul mercato conta. Un marchio assente perde valore. La licenza d’uso temporanea preserva la riconoscibilità del segno durante i tempi della procedura, nell’interesse dell’acquirente e della procedura stessa.

L’asta competitiva non è un ostacolo, ma va preparata. Il principio di competitività è un cardine del concordato preventivo. Chi si presenta con un contratto già strutturato, un’offerta ben calibrata e la conoscenza del bene acquisita tramite la licenza parte da una posizione di vantaggio legittimo.

Il preliminare tutela, ma non trasferisce. Non va confuso con l’acquisto definitivo: è il punto di partenza per una posizione giuridicamente protetta all’interno della procedura.

Studio Legale Torresi e Associati

Se stai valutando l’acquisto di un marchio o di un asset immateriale da un’impresa in difficoltà e vuoi capire come muoverti rispetto alla procedura concorsuale, lo Studio può analizzare la tua situazione. Operiamo da Macerata e assistiamo imprese manifatturiere nelle Marche e su tutto il territorio nazionale.


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