Contraffazione marchio: cosa fare tra civile, penale e online
Hai aperto un marketplace e hai trovato un prodotto quasi identico al tuo, con un nome che assomiglia al tuo marchio. Oppure un cliente ti ha scritto: “ho comprato da voi su quel sito, ma la qualità era diversa”. La contraffazione marchio parte quasi sempre così, da una segnalazione casuale o da una ricerca fatta di sera, dopo la chiusura degli uffici.
Il primo istinto è chiamare subito il concorrente, oppure scrivere alla piattaforma. A volte funziona. Molto più spesso quella reazione immediata brucia l’effetto sorpresa e indebolisce la posizione di chi ha ragione.
Il diritto italiano mette a disposizione del titolare di un marchio registrato un ventaglio ampio di strumenti. Alcuni sono civili e servono a fermare la condotta e a ottenere un ristoro economico. Altri sono penali e coinvolgono la Procura, la Guardia di Finanza, i Carabinieri. Altri ancora sono amministrativi o doganali e agiscono alla frontiera, prima che la merce entri nel mercato. Poi c’è il canale digitale, quello delle segnalazioni alle piattaforme.
Scegliere il canale sbagliato costa tempo e denaro. Scegliere quello giusto, nell’ordine giusto, cambia l’esito della vicenda.
Nelle Marche il tema è concreto: distretti calzaturieri, pelletteria, moda, arredo, cosmetica, agroalimentare, meccanica. Molte imprese di Macerata e provincia hanno costruito valore su un segno distintivo, e quel segno è spesso l’asset più aggredibile. Le pagine che seguono ti guidano nel percorso operativo: come capire se sei davvero davanti a una contraffazione, come raccogliere prove utili, quali azioni valutare e con quale ordine.
Capire il problema: cosa significa davvero contraffazione marchio
Parliamo di contraffazione quando un terzo usa nella propria attività economica un segno che interferisce con il tuo marchio registrato. La legge distingue tre situazioni, e conoscerle ti serve per capire quanto è solida la tua posizione.
La prima è il segno identico per prodotti identici a quelli per cui hai registrato: qui la tutela è la più diretta. La seconda è il segno identico o simile per prodotti identici o affini, che rileva quando può determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, anche solo come rischio di associazione tra i due segni. La terza riguarda il marchio che gode di rinomanza: in questo caso la protezione si estende anche a prodotti non affini, se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza, oppure reca loro pregiudizio.
Il diritto del titolare non si esaurisce nel “vietare il prodotto falso”. Puoi vietare di apporre il segno sui prodotti, sulle confezioni, sugli imballaggi, sulle etichette e sui cartellini, di offrire i prodotti, di immetterli in commercio, di detenerli a tali fini, di importarli o esportarli, e anche di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. Questo passaggio è quello che rende attaccabile un catalogo, un volantino, una fiera, una campagna adv.
Accanto alla contraffazione vive la concorrenza sleale, cioè l’illecito di chi usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli legittimamente usati da altri, imita servilmente i prodotti di un concorrente, si appropria dei pregi dell’impresa altrui, oppure si vale di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda. Nella pratica le due tutele viaggiano insieme: contestare solo la contraffazione, tralasciando la concorrenza sleale, significa spesso rinunciare a metà della causa.
Un chiarimento utile. Contraffazione non vuol dire “prodotto fatto male”. La giurisprudenza penale ha ribadito che il reato di commercio di prodotti con segni falsi è un reato di pericolo, posto a tutela della fede pubblica, e che non rileva la grossolanità o la riconoscibilità della contraffazione. Anche una copia evidente, che nessuno confonderebbe con l’originale, può integrare l’illecito.
Le situazioni più comuni: chi si trova davanti a un marchio copiato
Un calzaturificio in provincia di Fermo. Alla fiera di settore vede uno stand con un logo somigliante al suo, stessa gamma cromatica, stesso posizionamento sui prodotti. Fotografa tutto con il telefono, poi si blocca: può chiedere il sequestro in fiera? La risposta è più sfumata di quanto pensi, perché per gli oggetti esposti in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta tenuta in Italia, o in transito da o per la medesima, la legge consente in linea di principio soltanto la descrizione e non il sequestro, salve le esigenze della giustizia penale. Sapere questo prima di partire per la fiera cambia la strategia di raccolta delle prove.
La fondatrice di una startup cosmetica. Scopre che un rivenditore continua a usare il suo marchio su un profilo social e in una campagna a pagamento, anche dopo la fine del contratto. Non c’è un prodotto falso: c’è un uso non più autorizzato del segno, con annunci sponsorizzati che intercettano le ricerche dei suoi clienti.
Le altre situazioni ricorrenti che si presentano allo studio seguono schemi riconoscibili: l’ex distributore che non restituisce il controllo dei canali digitali, il fornitore che produce oltre le quantità concordate, l’importatore che introduce merce da Paesi terzi, il concorrente che registra un nome a dominio somigliante, l’ex dipendente che avvia un’attività parallela portando con sé contatti e know how, il venditore terzo su marketplace che si nasconde dietro una ragione sociale estera.
Non sempre c’è una soluzione rapida. Alcuni casi si chiudono con una lettera e due telefonate, altri richiedono un procedimento cautelare e poi un giudizio di merito. Ogni situazione va valutata sulle prove disponibili, sul titolo di cui disponi e sul comportamento della controparte.
Cosa dice la legge: dal Codice della Proprietà Industriale al Codice penale
Il riferimento centrale è il Codice della Proprietà Industriale, il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge 12 dicembre 2002, n. 273 per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale. Il Codice dedica un intero capo alla tutela giurisdizionale dei diritti, con norme su giurisdizione e competenza, ripartizione dell’onere della prova, diritto d’informazione, misure correttive e sanzioni civili, risarcimento del danno, pubblicazione della sentenza, descrizione e sequestro, inibitoria, tutela cautelare dei nomi a dominio.
Sul piano dei diritti conferiti, l’art. 20 individua le tre ipotesi di interferenza già viste e il perimetro delle condotte vietabili. Il comma 2-bis consente inoltre di vietare ai terzi di introdurre in Italia, in ambito commerciale, prodotti non immessi in libera pratica che provengono da Paesi terzi e recano senza autorizzazione un segno identico al marchio o non distinguibile nei suoi aspetti essenziali, con un rinvio espresso al procedimento del regolamento europeo sulle misure doganali. È la norma che collega tutela civile e frontiera.
Un dettaglio spesso ignorato dai distributori: il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui ha ricevuto i prodotti.
Sul versante penale, il quadro è articolato. L’art. 473 c.p. punisce chi, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi di prodotti industriali, oppure fa uso di marchi contraffatti senza essere concorso nella contraffazione, con reclusione da sei mesi a tre anni e multa. L’art. 474 c.p. colpisce chi introduce nello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti con marchi contraffatti, e al secondo comma chi li detiene per la vendita, li pone in vendita o li mette altrimenti in circolazione. Nei casi di cui agli artt. 473 e 474 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato e di quelle che ne sono oggetto, prodotto, prezzo o profitto, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento. La pena si aggrava se i fatti sono commessi in modo sistematico o attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, e si riduce per chi collabora concretamente con l’autorità.
Accanto a queste norme, l’art. 517 c.p. punisce chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette in circolazione prodotti con nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità. L’art. 517-ter c.p. riguarda chi fabbrica o adopera industrialmente beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale, ed è punibile a querela della persona offesa. L’art. 517-quater c.p. tutela indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali, tema sensibile per l’agroalimentare marchigiano, dove rileva anche il divieto di usare indicazioni idonee a ingannare il pubblico sul vero luogo di origine.
La differenza pratica tra queste fattispecie non è accademica. La giurisprudenza ha chiarito che l’art. 473 c.p. tutela la fase precedente all’immissione in commercio, in modo analogo alla fabbricazione punita dall’art. 517-ter, primo comma, mentre la condotta dell’art. 474 c.p. è direttamente collegata alla messa in circolazione del prodotto già contrassegnato. Da questa distinzione dipende quale autorità coinvolgere e con quale atto.
I percorsi possibili: civile, penale, dogane e tutela online
Prima di tutto: verifica il titolo e costruisci il fascicolo
Prima di scrivere una riga alla controparte, verifica quattro cose: la titolarità e la validità della registrazione, le classi merceologiche coperte, il territorio di protezione, l’uso effettivo del segno. È un passaggio che protegge te. Chi viene accusato di contraffazione, infatti, reagisce quasi sempre attaccando il titolo, e l’onere di provare la nullità del titolo grava su chi lo impugna. Se il tuo marchio nasce debole, per genericità o descrittività, la difesa si sposta sul terreno del secondary meaning, cioè della capacità distintiva acquisita in seguito attraverso l’uso consolidato sul mercato: in quel caso l’onere di dimostrare la rinomanza acquisita ricade su di te.
Poi raccogli le prove. Ordini di acquisto, screenshot datati, fatture, listini, cataloghi, campioni fisici, dati di traffico. Sono queste che alimentano il passaggio successivo.
La tutela civile: descrizione, sequestro, inibitoria
Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, e anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o tutti gli oggetti costituenti violazione, dei mezzi adibiti alla produzione e degli elementi di prova relativi alla violazione denunciata e alla sua entità. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ma in casi di speciale urgenza, in particolare quando il ritardo potrebbe causare un danno irreparabile o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione della misura, decide con decreto motivato. Tradotto: in alcuni casi si può ottenere il provvedimento senza avvisare prima l’altra parte.
Il Codice prevede poi l’inibitoria e le altre misure cautelari, oltre alla tutela specifica dei nomi a dominio. Per i domini l’autorità giudiziaria può disporre in via cautelare, oltre all’inibitoria dell’uso nell’attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, eventualmente subordinato a idonea cauzione del beneficiario.
Con la sentenza che accerta la violazione possono essere disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione e l’ordine di ritiro definitivo dal commercio, anche nei confronti di chi ne abbia la disponibilità. Il punto decisivo per le vertenze online: inibitoria e ordine di ritiro possono essere emessi anche contro ogni intermediario che sia parte del giudizio e i cui servizi siano utilizzati per violare il diritto. Pronunciando l’inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione. Può inoltre essere ordinata la distruzione delle cose costituenti violazione, a spese dell’autore, se non vi si oppongono motivi particolari.
Il risarcimento: come si costruisce il danno
Il risarcimento è liquidato secondo gli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti: le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi non economici come il danno morale. La sentenza può liquidare una somma globale in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano, e in tal caso il lucro cessante non può essere inferiore ai canoni che il contraffattore avrebbe dovuto pagare se avesse ottenuto una licenza. In ogni caso il titolare può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi lo eccedano.
La Cassazione ha più volte precisato che il criterio del cosiddetto prezzo del consenso rappresenta la soglia minima della liquidazione, mentre la retroversione degli utili è istituto previsto dall’art. 125 c.p.i.. In sede giudiziale, quindi, la documentazione dei ricavi del contraffattore pesa. Senza numeri, il danno resta un’affermazione.
Hai trovato il tuo marchio su un prodotto o un annuncio che non hai autorizzato? Prima di inviare una diffida, può essere utile un incontro preliminare per verificare titolo, classi e prove disponibili, e per valutare quale canale attivare. Lo studio riceve a Macerata e assiste imprese su tutto il territorio delle Marche.
La tutela penale: quando ha senso denunciare
Il canale penale non è alternativo a quello civile e non serve a “spaventare”. Serve quando la condotta ha dimensione organizzata, quando la merce è già in circolazione e va bloccata, quando l’autore è difficilmente identificabile con i soli strumenti civili. La denuncia consente all’autorità di procedere a sequestri e, in caso di condanna, la confisca è sempre ordinata.
Attenzione ai termini. Il delitto dell’art. 517-ter c.p. è procedibile a querela della persona offesa: aspettare troppo può precludere quella strada. Nella pratica, l’esposto viene spesso presentato dopo aver messo al sicuro le prove civili, non prima.
La contraffazione marchio online ha regole proprie, non perché il diritto cambi, ma perché cambia il modo di provare i fatti.
Primo: conserva le prove digitali prima di segnalare. Una volta rimosso l’annuncio, la pagina sparisce. Screenshot con data e URL visibile, acquisto di prova con fattura e tracking, conservazione del packaging, verbale di acquisto. Sono elementi che poi alimentano la richiesta di descrizione o sequestro.
Secondo: l’uso del segno in pubblicità è condotta vietabile a pieno titolo, perché il titolare può vietare l’utilizzo del segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza della Sez. V del 27 aprile 2023 nella causa n. 104/22, ha affermato che il titolare di un marchio dell’Unione può agire per contraffazione davanti al tribunale dello Stato membro nel cui territorio si trovano i consumatori e i professionisti destinatari delle pubblicità e delle offerte di vendita online, anche se il terzo non elenca esplicitamente quello Stato tra i territori di consegna, quando il terzo ha usato il segno mediante indicizzazione a pagamento su un motore di ricerca che utilizza un dominio nazionale di primo livello di quello Stato. La stessa decisione precisa però che non basta la sola indicizzazione naturale di immagini su un servizio di condivisione con dominio generico, con meta tag che usano il marchio come parola chiave. Nel keyword advertising, quindi, la modalità tecnica dell’uso conta.
Terzo: social network e hashtag. In un caso deciso dal Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di imprese, con ordinanza del 19 ottobre 2017, il giudice ha ritenuto sussistente la contraffazione dei marchi della ricorrente ai sensi dell’art. 20 lett. b) c.p.i., valorizzando anche la circostanza che un utente aveva pubblicato una foto del ristorante concorrente con l’hashtag del segno altrui, mostrando così di non distinguere i due segni. Sul periculum, il Tribunale ha osservato che l’uso di segni confondibili, pubblicizzato anche via internet, può determinare l’attenuazione progressiva della forza distintiva e il rischio concreto di perdita di clientela, con danni difficilmente accertabili a posteriori. Il provvedimento ha inibito l’uso dei segni, ordinato la rimozione dalla ragione sociale, dall’insegna e dai social network, con eliminazione delle fotografie pubblicate, e il ritiro del materiale pubblicitario.
Quarto: le segnalazioni alle piattaforme. Il Regolamento (UE) 2022/2065, il Digital Services Act, disciplina gli ordini di contrastare i contenuti illegali e gli ordini di fornire informazioni, che riguardano informazioni specifiche su singoli destinatari del servizio e mirano a consentirne l’identificazione. L’ambito territoriale degli ordini va definito sulla base del diritto applicabile e limitato a quanto strettamente necessario. È lo strumento che permette, nei casi opportuni, di risalire al venditore anonimo dietro un account.
Una precisazione utile a chi teme l’accusa opposta. Non ogni richiamo al marchio altrui è illecito: esistono usi lecitamente riferiti al prodotto originale. La Cassazione civile, con ordinanza n. 11031 del 27 aprile 2025, ha però ricordato che la percezione del segno come ornamento non ostacola la protezione quando, nonostante il carattere decorativo, la somiglianza con il marchio registrato è tale che il pubblico possa essere indotto in errore. Prima di lanciare una campagna che cita un marchio altrui, meglio una verifica preventiva.
Errori da evitare nelle prime settimane
Scrivere subito alla controparte senza aver raccolto le prove. La diffida rivela la tua attenzione. Se non hai ancora acquistato un campione né documentato l’offerta, rischi di non poter più dimostrare nulla, e di perdere l’effetto sorpresa che rende utile la descrizione o il sequestro.
Confondere similitudine estetica e contraffazione. La valutazione ruota sul rischio di confusione o di associazione per il pubblico, e nel caso dei marchi rinomati sull’indebito vantaggio o sul pregiudizio al carattere distintivo. Sono giudizi tecnici, non impressioni.
Trascurare la concorrenza sleale. Imitazione servile, appropriazione di pregi, condotte contrarie alla correttezza professionale vivono su un binario autonomo e ampliano il perimetro della domanda.
Dimenticare i termini della querela. Alcune fattispecie, come quella dell’art. 517-ter c.p., procedono a querela della persona offesa.
Chiudere con una transazione generica. Un accordo che non prevede obblighi verificabili, penali e impegni sui canali digitali lascia aperta la porta alla ripetizione. Il giudice, pronunciando l’inibitoria, può fissare una somma per ogni violazione successiva: nulla vieta di replicare quella logica in via negoziale.
Quanto costa e quanto dura
Dipende dalla complessità, e la variabile principale non è il numero di udienze: è la quantità di prove da costruire.
Un intervento limitato a verifica del titolo, raccolta prove e diffida ha un impegno contenuto e tempi di poche settimane. Un procedimento cautelare per descrizione, sequestro o inibitoria richiede un lavoro istruttorio più intenso, spesso con consulenti tecnici, e si sviluppa in tempi più rapidi del merito ma non immediati. Il giudizio di merito, dove si discutono anche validità del titolo e quantificazione del danno, ha durate maggiori.
Sul piano dei costi vanno considerati elementi ulteriori: le spese di custodia e distruzione, che in sede civile possono essere poste a carico dell’autore della violazione, e nel canale doganale il rimborso alle autorità dei costi sostenuti per l’intervento, fermo il diritto di rivalersi sul contraffattore.
Un dato organizzativo che riguarda direttamente le imprese marchigiane: le controversie in materia di proprietà industriale e intellettuale sono attribuite a sezioni specializzate, individuate dalla legge presso un elenco definito di tribunali e corti d’appello. Ancona non figura tra le sedi indicate: significa che una impresa di Macerata, con ogni probabilità, discuterà la causa fuori regione. È un elemento da mettere in preventivo, in termini di tempi e di trasferte.
Il compenso professionale viene concordato per iscritto all’inizio del rapporto, sulla base dell’attività prevedibile, e viene aggiornato se il perimetro cambia.
Prevenire: cosa fanno le imprese che non si fanno trovare scoperte
La tutela marchio registrato comincia molto prima del contenzioso.
Registra il segno nelle classi che usi davvero e in quelle verso cui stai crescendo, e nei territori dove vendi o venderai. Attiva una sorveglianza periodica su registri, domini, marketplace e social. Presenta la domanda di intervento alle dogane se importi o esporti. Scrivi contratti di licenza e accordi con distributori che disciplinino l’uso del marchio, i canali online, la titolarità degli account e le conseguenze della cessazione del rapporto: il distributore non può sopprimere il marchio del produttore da cui ha ricevuto la merce, ma un contratto chiaro evita di doverlo spiegare in causa.
Dedica attenzione al presidio delle informazioni riservate, perché nei procedimenti di descrizione e sequestro la legge stessa impone l’adozione di misure idonee a garantirne la tutela. Definisci una policy interna su chi può usare il marchio, come, e con quali diciture. Conserva le prove d’uso: serviranno se qualcuno contesterà il tuo titolo.
Domande frequenti
1. Come capisco se si tratta di contraffazione marchio o solo di somiglianza?
Occorre confrontare i segni e i prodotti. La legge protegge il segno identico per prodotti identici, il segno identico o simile per prodotti identici o affini quando può crearsi un rischio di confusione o di associazione, e il marchio rinomato anche per prodotti non affini quando l’uso trae indebito vantaggio o arreca pregiudizio. È una valutazione tecnica che dipende da classi, mercato e forza del marchio. Un esame preliminare del titolo e dei materiali raccolti aiuta a capire se conviene procedere.
2. Posso ottenere il sequestro dei prodotti contraffatti?
Il titolare può chiedere la descrizione, il sequestro o il sequestro subordinato alla descrizione degli oggetti in violazione, dei mezzi di produzione e degli elementi di prova. In casi di speciale urgenza il giudice può provvedere con decreto motivato, senza sentire la controparte. Nessun risultato è però garantito: dipende dalla solidità del titolo e delle prove. La preparazione del ricorso è la fase in cui si decide molto.
3. Che risarcimento posso chiedere per la contraffazione del mio marchio?
Il danno si liquida considerando le conseguenze economiche negative, il mancato guadagno, i benefici del contraffattore e, nei casi appropriati, il danno morale. Il lucro cessante non può essere inferiore ai canoni di una licenza mancata, e in alternativa puoi chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione. La Cassazione considera il prezzo del consenso una soglia minima. Serve documentazione: è utile impostarla subito con l’avvocato.
4. Devo fare denuncia o querela per contraffazione?
Dipende dalla condotta. La contraffazione o alterazione del marchio è punita dall’art. 473 c.p., l’introduzione e il commercio di prodotti con segni falsi dall’art. 474 c.p., mentre la fabbricazione di beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale è procedibile a querela della persona offesa. Le pene si aggravano per le condotte sistematiche od organizzate. La scelta tra denuncia, querela e azione civile va ponderata caso per caso.
5. Cosa posso fare contro un venditore su marketplace o social?
Puoi documentare l’offerta, chiedere misure cautelari e, con la sentenza, ottenere inibitoria e ritiro dal commercio anche nei confronti degli intermediari che siano parte del giudizio. In un caso il Tribunale di Bologna ha ordinato la rimozione dei segni dai social network e l’eliminazione delle fotografie pubblicate. Il Digital Services Act disciplina inoltre gli ordini di fornire informazioni utili a identificare i destinatari del servizio. Conviene coordinare segnalazione e azione legale.
6. Le dogane possono bloccare la merce contraffatta?
Il Regolamento (UE) n. 608/2013 consente al titolare di presentare una domanda di intervento, in seguito alla quale le autorità doganali possono sospendere lo svincolo o bloccare le merci sospettate, con procedure per ispezione, campionamento e distruzione. Il regolamento contiene però solo norme procedurali e non stabilisce i criteri della violazione, e i costi dell’intervento sono a carico del titolare, salvo rivalsa. Valutare l’opportunità della domanda richiede un esame dei flussi commerciali.
7. Ho ricevuto una diffida per contraffazione: cosa faccio?
Non rispondere di impulso e non modificare i materiali senza una valutazione. Verifica il titolo avversario, perché l’onere di provarne la nullità grava su chi lo impugna, e controlla se il tuo uso rientra in ipotesi lecite. Ricorda che la percezione del segno come ornamento non esclude la tutela quando la somiglianza è idonea a confondere. Una analisi rapida dei documenti permette di impostare una risposta difendibile.
8. Posso far chiudere un dominio che riproduce il mio marchio?
L’autorità giudiziaria può disporre in via cautelare l’inibitoria dell’uso nell’attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato e anche il suo trasferimento provvisorio, eventualmente con cauzione a carico del beneficiario. L’esito dipende dalla anteriorità e dalla forza del tuo marchio, oltre che dalle prove sull’uso del dominio. È un rimedio che nella pratica si combina con la richiesta di inibitoria sugli altri canali digitali.
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Studio Legale Torresi e Associati
Lo studio ha sede a Macerata e assiste imprese e professionisti su tutto il territorio Italiano. L’attività in materia di proprietà industriale copre marchi, disegni e modelli, diritto d’autore, concorrenza sleale, contenzioso civile e penale d’impresa, con casi documentati su contraffazione di marchi, modelli e software.
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