Società del settore moda ottiene dal Tribunale di Napoli la condanna al risarcimento danni per contraffazione del marchio tramite social network
Tra le controversie in materia di diritto industriale, lo Studio Legale Torresi & Associati ha difeso una società del settore moda (produzione e commercializzazione pantaloni) con sede nella provincia di Ancona contro l’uso illecito di un segno costituente contraffazione del marchio d’azienda.
Il giudizio di merito è stato avviato a seguito di un procedimento cautelare.
Il Tribunale di Napoli ha qualificato come contraffazione l’utilizzo del marchio altrui come nome di una pagina facebook e come nome a dominio e ha ordinato in via defintiva al contraffattore di cessare cessare l’uso illecito del segno.
Il Tribunale ha giudicato che il marchio, pur se composto da parole di uso comune e descrittive nel settore della moda avesse acquisito il c.d. secondary meaning.
Quanto al risarcimento danni, con il deposito dei contratti di licenza che prevedevano minimi garantiti inderogabili, il convenuto è stato condannato al pagamento di un importo pari al minimo garantito aumentato di una ulteriore percentuale a titolo punitivo. Ciò ha evitato lungaggini legate all’ordine di esibizione e conseguente CTU contabile che sono strumenti probatori volti alla ricostruzione del fatturato del convenuto e quindi al calcolo del risarcimento del danno.
Il Tribunale ha altresì emesso i seguenti provvedimenti:
- ordinato “il ritiro dal mercato di ogni prodotto, confezione, materiale pubblicitario, comunicazione commerciale e quant’altro riporti le parole “…” e/o “…” o simili o, comunque , parole che siano identiche o simili al
marchio”; - ordinato “il trasferimento definitivo del dominio internet www…..it alla società attrice”;
- fissato a carico del convenuto “la penale di € 250,00 per ogni violazione di quanto statuito nella presente sentenza e di € 1000,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti”;
- ordinato la pubblicazione del dispositivo della sentenza ” … sulle pagine del quotidiano a tiratura nazionale “Corriere della Sera” e della rivista mensile “Vogue” a cura e spesa di parte convenuta e, in difetto, a cura di parte attrice e a spese del convenuto con il diritto all’immediata rifusione delle spese sostenute dietro presentazione della relativa fattura“.