S.r.l.: guida pratica per imprenditori e professionisti
Come costruire “bene” la società, prevenire conflitti e responsabilità
Che cos’è una SRL (Società a Responsabilità Limitata)?
La società a responsabilità limitata (S.r.l.) è la forma più flessibile di società di capitali nel nostro ordinamento. La caratteristica principale è che, per le obbligazioni sociali, risponde solo la società con il proprio patrimonio, mentre i soci rischiano, di regola, il solo capitale conferito (art. 2462 c.c.).
S.r.l. Unipersonale
In presenza di socio unico, il principio di responsabilità limitata conosce eccezioni:
- il socio unico può rispondere illimitatamente per le obbligazioni sorte nel periodo di unipersonalità se:
- i conferimenti non sono stati eseguiti integralmente secondo l’atto costitutivo, oppure
- non è stata effettuata (o mantenuta aggiornata) la pubblicità dell’unipersonalità nel Registro delle imprese.
Per questo è necessario curare conferimenti e pubblicità dell’assetto proprietario.
La S.r.l. nasce con un atto costitutivo redatto per atto pubblico (art. 2463 c.c.), che deve indicare almeno:
- chi sono i soci;
- la denominazione sociale, la sede e la durata;
- l’oggetto sociale;
- l’ammontare del capitale e le modalità di conferimento (artt. 2463 e 2464 c.c.);
- la misura e il contenuto delle partecipazioni;
- le regole di funzionamento e gestione della società (organi sociali, amministratori, eventuale organo di controllo).
Tra i contenuti dell’atto costitutivo rientrano anche:
- l’indicazione della forma (“società a responsabilità limitata” o “S.r.l.”) nella denominazione;
- le regole su amministrazione e rappresentanza (chi rappresenta la società verso i terzi e come);
- l’eventuale previsione dell’organo di controllo/revisore, anche se non obbligatorio;
- la disciplina delle spese di costituzione (chi le sopporta).
Nello statuto e nell’atto costitutivo si fissano le regole per il funzionamento e la gestione della società.
La S.r.l. è spesso la scelta naturale di:
- imprenditori individuali che vogliono limitare il rischio personale;
- famiglie imprenditoriali che desiderano uno strumento flessibile per organizzare l’impresa e il passaggio generazionale;
- start-up e nuove iniziative societarie che hanno bisogno di una governance adattabile.
Suggerimento pratico – scelta della forma societaria
Prima di decidere la forma societaria:
- valuta se l’attività che vuoi svolgere espone a rischi significativi verso terzi;
- chiediti se hai bisogno di una struttura che faciliti l’ingresso di investitori, il passaggio generazionale o l’eventuale vendita futura;
- confronta con il tuo consulente fiscale e societario i costi, i vantaggi e i vincoli della S.r.l. rispetto ad altre forme (ditta individuale e società di persone);
- valuta la S.r.l. se ti servono ampia autonomia statutaria, possibilità di diritti particolari dei soci e flessibilità nei meccanismi decisionali.
Suggerimento pratico – Nome e marchio
Prima di fissare il nome della società:
- fai una ricerca sul nome/marchio e verifica che la denominazione sociale scelta non sia identica o confondibile con quella di altre società iscritte al Registro Imprese;
- verifica anche che il nome che vuoi usare come “brand” non violi diritti di marchio altrui.
Suggerimento pratico – P.IVA, PEC e operatività minima
Per essere effettivamente operativa, una S.r.l. deve:
- ottenere il numero di partita IVA mediante dichiarazione di inizio attività;
- dotarsi di PEC (posta elettronica certificata) iscritta al Registro delle imprese;
- organizzare da subito un minimo di assetto amministrativo-contabile (banca, contabilità, fatturazione elettronica).
Suggerimento pratico – S.n.c., Ditta individuale o S.r.l.
- Ditta individuale: soluzione semplice ed economica, adatta per attività di piccole dimensioni o professionisti che iniziano da soli. Ha costi di gestione ridotti, ma l’imprenditore risponde con tutto il proprio patrimonio personale dei debiti dell’attività.
- S.n.c. (Società in nome collettivo): indicata quando l’attività viene svolta da più soci con una gestione diretta e fiduciaria. I costi sono contenuti rispetto a una SRL, ma tutti i soci rispondono illimitatamente e personalmente dei debiti sociali.
- S.r.l. (Società a responsabilità limitata): scelta preferibile quando si vogliono limitare i rischi patrimoniali personali, separando il patrimonio della società da quello dei soci. Richiede maggiori costi di costituzione e gestione, ma offre maggiore tutela, credibilità commerciale e facilità di crescita.
- Valutare il rischio dell’attività: se l’attività comporta investimenti elevati, dipendenti, finanziamenti o possibili esposizioni debitorie, la SRL è spesso la soluzione più prudente.
- Attenzione ai costi di gestione: ditta individuale e SNC hanno adempimenti più semplici e meno onerosi; la SRL comporta bilanci, maggiore burocrazia e costi contabili più elevati.
- Credibilità verso terzi: banche, investitori e grandi clienti tendono a considerare la SRL una struttura più solida e affidabile rispetto a una ditta individuale o a una SNC.
- Scelta fiscale e organizzativa: la decisione non deve basarsi solo sulle tasse, ma anche sulla dimensione dell’attività, sul numero di soci, sul rischio imprenditoriale e sugli obiettivi di crescita futura.
Suggerimento pratico – Quanto costa costituire una SRL? Spese notarili, imposte, tasse annuali
- Onorario del notaio: il costo per costituire una SRL varia in base alla complessità dell’atto costitutivo e dello statuto. In media, l’onorario notarile oscilla tra 1.500 e 3.500 euro, comprensivi di predisposizione dell’atto, registrazione e pratiche telematiche.
- Imposta di registro: per la costituzione della società è dovuta un’imposta fissa pari a 200 euro.
- Diritti camerali e marche da bollo: l’iscrizione al Registro delle Imprese comporta ulteriori spese amministrative, generalmente comprese tra 90 e 150 euro.
- Diritto camerale annuale: ogni SRL deve versare annualmente il diritto dovuto alla Camera di Commercio, con importi mediamente compresi tra 120 e 200 euro l’anno.
- Costi di consulenza contabile e fiscale: una SRL necessita normalmente di un commercialista per la gestione della contabilità, la predisposizione del bilancio e gli adempimenti fiscali periodici. I costi partono mediamente da 4.000 a 7.500 euro annui anche per società inattive o con operatività limitata, ma possono aumentare sensibilmente in funzione del volume d’affari, del numero di operazioni e della complessità della struttura societaria.
- Capitale sociale: la legge consente di costituire una SRL anche con un capitale minimo di 1 euro, ma nella pratica è frequente prevedere importi più elevati per garantire maggiore credibilità verso banche, clienti e fornitori.
- Ulteriori costi accessori: PEC, firma digitale, apertura della partita IVA, eventuali licenze o autorizzazioni amministrative possono incidere ulteriormente sui costi iniziali di avvio della società.
SRL, SNC e Ditta Individuale: quale forma scegliere? Tabella comparativa
Scegliere la forma giuridica giusta è una delle decisioni più importanti per un imprenditore. La tabella seguente confronta le tre strutture più diffuse per le piccole e medie imprese italiane: Ditta Individuale, Società in Nome Collettivo (S.N.C.) e Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.).
| Aspetto | Ditta Individuale | S.N.C. | S.r.l. |
|---|---|---|---|
| Capitale minimo | Nessuno | Nessuno | Min. 1 euro (ordinaria: 10.000 euro consigliati) |
| Responsabilità soci | Illimitata e personale | Illimitata, solidale tra tutti i soci | Limitata al capitale conferito (art. 2462 c.c.) |
| Tassazione reddito | IRPEF (scaglioni progressivi) | IRPEF per trasparenza in capo ai soci | IRES 24% + IRAP; dividendi al socio tassati al 26% |
| Governance | Decisione unica dell’imprenditore | Gestione congiunta/disgiunta tra soci | Statuto personalizzabile: CdA, amministratore unico, deleghe, diritti particolari soci |
| Adempimenti e costi | Minimi. Contabilità semplificata possibile | Medi. Atto costitutivo + contabilità ordinaria | Elevati: atto notarile, bilancio, revisore (se richiesto), diritti camerali annui |
| Credibilità verso terzi | Limitata | Media | Alta: preferita da banche, investitori e grandi clienti |
| Adatta per | Attività individuali a basso rischio | Piccole imprese con soci fiduciari, basso indebitamento | PMI, startup, holding familiari, società con più soci o pianificazione di crescita |
2. Prima del notaio: le scelte da chiarire tra i soci
Molte liti tra soci nascono perché le regole non sono state discusse prima, ma solo “subite” il giorno del rogito. Prima di andare dal notaio è opportuno che i futuri soci condividano almeno:
- quanto capitale vogliono investire e in quali tempi (art. 2464 c.c.);
- come ripartire le quote e se attribuire “diritti particolari” ad alcuni soci (art. 2468 c.c.);
- chi amministra la società, con quali poteri e controlli (art. 2475 c.c.);
- come si entra e come si esce dalla compagine (recesso, esclusione, trasferimento quote: artt. 2473, 2473-bis e 2469 c.c.);
- se ha senso creare da subito una struttura di gruppo o una holding familiare.
In molti casi, soprattutto in contesti familiari, può essere utile valutare la costituzione di una holding familiare, con statuto e patto parasociale a supporto della governance societaria.
Le scelte chiave pre-notaio – check sintetica
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Denominazione e sede
- Denominazione con l’indicazione “società a responsabilità limitata” o “S.r.l.”.
- Indicazione del Comune della sede legale; il trasferimento in altro Comune richiede decisione dei soci e iscrizione nel Registro imprese.
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- Deve essere indicato in modo sufficientemente specifico nell’atto costitutivo.
- Le decisioni che lo modificano in modo sostanziale sono riservate ai soci (art. 2479 c.c.).
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Capitale e conferimenti
- Capitale minimo “ordinario” di 10.000 euro.
- Possibile capitale inferiore (almeno 1 euro) con regime speciale: conferimenti solo in denaro, versati per intero, e obbligo di accantonare a riserva legale almeno 1/5 degli utili fino a raggiungere, tra capitale e riserva, 10.000 euro.
- Conferimenti in denaro, beni e crediti: per i beni/crediti si applicano le regole di valutazione previste per i conferimenti in natura nelle società di capitali.
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Quote e diritti particolari
- Di regola i diritti sociali sono proporzionati alla quota, salvo diversa previsione statutaria.
- Lo statuto può attribuire diritti particolari a singoli soci (es. nomina di un amministratore, veto su alcune decisioni, dividendi privilegiati).
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Governance e rappresentanza
- Amministrazione affidabile a uno o più soggetti (soci o terzi).
- Rappresentanza legale normalmente spettante agli amministratori, secondo quanto stabilito nello statuto (amministratore unico, congiunti, disgiunti, consiglio).
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Decisioni dei soci e quorum
- Individuare le materie riservate ai soci (bilancio/utili, nomine, modifiche dell’atto costitutivo, operazioni straordinarie).
- Prevedere se le decisioni possono essere assunte anche per consultazione o consenso scritto, oltre che in assemblea.
- Stabilire quorum ordinari e quorum rafforzati per le decisioni più delicate.
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Trasferimento quote ed efficacia verso la società
- Disciplina di prelazione, gradimento, lock-up e limiti al trasferimento.
- Richiamo alle formalità per l’efficacia del trasferimento verso la società (iscrizioni/deposito).
Suggerimento pratico – prima di andare dal Notaio
Prima di fissare dal notaio:
- mettete per iscritto, anche in forma di bozza non vincolante, le vostre scelte su capitale, quote, governance, ingresso/uscita soci e passaggi generazionali;
- fate verificare questa bozza da un avvocato societario, che la tradurrà in clausole statutarie coerenti e in eventuali patti parasociali;
- non date per “standard” le clausole proposte: una clausola sbagliata oggi può trasformarsi in un contenzioso domani.
3. Governance: amministratori, responsabilità e organo di controllo
3.1. Amministratori, deleghe e responsabilità
La gestione della S.r.l. è affidata a uno o più amministratori (art. 2475 c.c.). I modelli possibili sono:
- amministratore unico;
- più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti;
- consiglio di amministrazione, con eventuali deleghe ad alcuni consiglieri (art. 2381 c.c., applicato per rinvio).
Responsabilità dell’amministratore (art. 2476 c.c.)
Gli amministratori devono:
- agire nel rispetto della legge e dello statuto, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico (art. 2476 c.c.);
- predisporre e mantenere assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati (art. 2086 c.c., come modificato dal Codice della crisi);
- vigilare sull’operato degli organi delegati (art. 2381 c.c.).
Il tema della responsabilità va affrontato con attenzione. È frequente dover valutare la responsabilità dell’organo amministrativo in caso di prosecuzione dell’attività in presenza di perdite, oppure chiarire i segnali d’allarme che impongono al consigliere di amministrazione di agire informato.
Quando esistono deleghe, è importante comprendere bene poteri e responsabilità dell’amministratore non delegato nel sistema delle deleghe. In strutture più complesse, può accadere che una società venga nominata amministratore di un’altra.
In alcuni casi si pone poi il tema della compatibilità fra carica di amministratore e rapporto di lavoro dipendente con la stessa società.
Suggerimento pratico – ruolo dell’amministratore
Se stai per assumere o già ricopri una carica di amministratore:
- verifica se esistono assetti organizzativi e contabili adeguati e fai mettere a verbale le tue richieste di informazioni;
- chiedi che le deleghe siano chiare, scritte e coerenti con la tua effettiva possibilità di controllo;
- se emergono perdite o segnali di crisi, fatti assistere subito da un avvocato e dal consulente contabile per evitare comportamenti che possano generare responsabilità personale.
4. Organo di controllo, revisione e intervento del tribunale
L’organo di controllo o il revisore legale è obbligatorio nelle S.r.l. quando ricorrono le condizioni indicate dall’art. 2477 c.c. (superamento di determinati parametri dimensionali, bilancio consolidato, controllo su società obbligate alla revisione, ecc.).
Se la società non provvede alla nomina, la stessa può essere effettuata dal tribunale, su richiesta dei soggetti legittimati (art. 2477, commi 5–6, c.c.). In questi casi si pone spesso il problema della nomina dell’organo di controllo ex art. 2477 c.c. su richiesta della Camera di Commercio.
La revisione legale dei conti serve a garantire la trasparenza dei bilanci e la tutela del mercato. In tema di compiti e responsabilità del revisore, è opportuno distinguere tra funzione di controllo contabile e funzione di vigilanza sulla gestione. Anche i sindaci, se dimissionari, devono tener conto del regime di sindaco dimissionario e prorogatio dell’incarico.
In presenza di gravi irregolarità nella gestione, la legge prevede lo strumento della denuncia ex art. 2409 c.c., con legittimazione del collegio sindacale e controllo sull’attività del liquidatore.
Nei gruppi societari, il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. può essere attivato anche quando la holding opera in modo opaco e gli assetti organizzativi risultano inadeguati.
Suggerimento pratico – soglie e nomine
Se la tua S.r.l. è vicina alle soglie che impongono l’organo di controllo:
- fai verificare per tempo i parametri di bilancio, così da non trovarti costretto a nomine urgenti o, peggio, a interventi del tribunale;
- valuta con cura la scelta di sindaci e revisori, privilegiando competenza e indipendenza;
- se sei sindaco o revisore e riscontri irregolarità, documenta per iscritto le tue richieste di chiarimenti e, se necessario, valuta gli strumenti di tutela (fino alla denuncia ex art. 2409 c.c.).
5. Diritti di informazione e controllo dei soci
Nelle S.r.l. il socio non amministratore ha un diritto di informazione e controllo particolarmente ampio (art. 2476, comma 2, c.c.). Può:
- ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari;
- consultare i libri sociali e la documentazione relativa all’amministrazione;
- estrarre copia della documentazione.
Nella pratica, questo si traduce spesso nel domandarsi fino a che punto il socio di S.r.l. può esercitare il diritto di informazione nei confronti della società.
Se parliamo di società di persone, la norma di riferimento è l’art. 2261 c.c., che riconosce al socio non amministratore un analogo diritto.
Quando gli amministratori ostacolano l’accesso alla documentazione, può essere necessario ricorrere al giudice. Sono esempi significativi:
- autorizzazione giudiziale all’accesso ai documenti societari da parte del socio;
- ricorso cautelare per ottenere documentazione societaria e revocare l’amministratore inadempiente.
Suggerimento pratico – gestione conflitti
Se sei socio e temi una gestione non trasparente:
- formula le richieste di informazioni e di accesso ai documenti per iscritto, in modo chiaro e circostanziato;
- conserva le risposte (o i silenzi) degli amministratori;
- se l’accesso ti viene ingiustamente negato, valuta con un avvocato se promuovere un ricorso cautelare per ottenere la documentazione e, nei casi più gravi, la revoca dell’amministratore.
6. Perdite, crisi, cause di scioglimento e cancellazione
Quando emergono perdite, gli amministratori devono intervenire tempestivamente. Se le perdite superano determinati limiti (artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.), occorre:
- convocare senza indugio l’assemblea;
- valutare la riduzione del capitale e l’eventuale ricapitalizzazione;
- nei casi più gravi, deliberare lo scioglimento (art. 2484 c.c.).
Proseguire l’attività in presenza di perdite, senza adottare le misure dovute, può esporre gli amministratori a responsabilità personali, come illustrato nel caso sulla prosecuzione dell’attività in presenza di perdite.
Quando si verifica una causa di scioglimento, gli amministratori devono:
- accertarla e iscriverla nel registro delle imprese (art. 2485 c.c.);
- gestire la società conservando l’integrità del patrimonio (art. 2486 c.c.), senza intraprendere nuove operazioni non strettamente funzionali alla liquidazione.
In questa fase vanno considerati:
- la gestione della società al verificarsi di una causa di scioglimento;
- l’accertamento della causa di scioglimento e il ruolo del tribunale.
Una volta completata la liquidazione, si giunge alla cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 2495 c.c.), con conseguente disciplina dei debiti e crediti residui.
Nel contesto della crisi d’impresa, è rilevante anche il coordinamento con le procedure concorsuali e il Codice della crisi d’impresa, ad esempio in tema di azione di responsabilità contro gli amministratori in pendenza di concordato preventivo.
Suggerimento pratico – cosa fare in caso di perdite
Se la tua società registra perdite rilevanti o è in crisi:
- fai redigere una situazione contabile aggiornata e condividila in consiglio/assemblea;
- verifica con il legale e il consulente le soglie che impongono gli interventi su capitale e la valutazione dello scioglimento;
- non assumere nuove obbligazioni significative senza aver prima valutato l’impatto sulla responsabilità degli amministratori e sulle prospettive della società.
7. Finanziamenti dei soci e dei gruppi
7.1. Finanziamenti dei soci nella S.r.l. (art. 2467 c.c.)
Spesso i soci sostengono la società con finanziamenti anziché con aumenti di capitale. L’art. 2467 c.c. prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci sia postergato rispetto agli altri creditori quando:
- sono stati concessi in una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto;
- oppure in una fase in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento di capitale.
Per approfondire: rimborso del finanziamento del socio e requisiti per la postergazione ex art. 2467 c.c.
Il tema è discusso anche con riferimento alle società per azioni: postergazione dei finanziamenti dei soci nelle società per azioni.
Nella nostra esperienza, il problema emerge quasi sempre in fase di crisi, quando il socio scopre che a causa delle clausole standard dello statuto e della mancata indicazione di causali corrette, il finanziamento che credeva di poter recuperare non può essere recuperato, oppure l’averlo rimborsato lo espone a responsabilità anche di carattere penale. È l’errore che vediamo più di frequente nelle S.r.l. familiari, specie quelle del tessuto imprenditoriale della nostra regione Marche.
7.2. Finanziamenti infragruppo e garanzie nei gruppi
Nelle strutture di gruppo è frequente che una società:
- conceda finanziamenti a un’altra società del gruppo;
- presti garanzie (fideiussioni, pegni, ipoteche) a favore dei debiti di un’altra.
In questi casi è importante bilanciare l’interesse della singola società con quello del gruppo, con attenzione alla responsabilità degli amministratori. Lo Studio ha approfondito il tema delle garanzie e finanziamenti nei gruppi di società e dell’attività di direzione e coordinamento.
Suggerimento pratico – finanziamento soci
Se stai valutando un finanziamento soci o infragruppo:
- chiediti se non sia più corretto (e trasparente) un aumento di capitale, almeno per una parte del fabbisogno;
- fai mettere per iscritto le condizioni del finanziamento (interessi, scadenze, eventuali garanzie);
- verifica con il legale gli effetti della postergazione e il rischio di revocatorie o contestazioni in caso di crisi.
8. Recesso, esclusione del socio e liquidazione della quota (anche degli eredi)
8.1. Recesso ed esclusione del socio
Il socio di S.r.l. può recedere nei casi previsti dalla legge o dallo statuto (art. 2473 c.c.). Lo statuto può anche prevedere clausole di esclusione del socio, nel rispetto dell’art. 2473-bis c.c. e dei principi generali (divieto di patti leonini: art. 2265 c.c.).
Lo Studio ha trattato casi di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2473-bis c.c. nelle S.r.l. e di durata della società fino all’anno 2100 con illegittimità del recesso del socio.
8.2. Liquidazione della quota agli eredi e clausole di gradimento
Al decesso del socio, la quota può:
- trasmettersi agli eredi;
- essere soggetta a clausole di gradimento;
- essere oggetto di obbligo di acquisto da parte dei soci superstiti o della società, con conseguente liquidazione agli eredi.
Lo Studio ha affrontato casi di liquidazione della quota ereditaria con deroga al termine di 180 giorni nella S.r.l. e di clausola di gradimento e successione ereditaria nelle S.r.l.
In contesti di imprese familiari, la vicenda può intrecciarsi con rapporti di lavoro e con la volontà di disinvestire: esempio tipico è la vendita di partecipazioni da parte degli eredi del socio fondatore e la risoluzione del rapporto di lavoro.
Suggerimento pratico – recesso, esclusione, eredi
Se vuoi proteggere l’equilibrio societario in caso di decesso o uscita di un socio:
- definisci con precisione nello statuto quando è ammesso il recesso e se sono previste ipotesi di esclusione;
- regola per iscritto criteri e tempi di valutazione e liquidazione della quota;
- se la società è familiare, coordina le clausole statutarie con il testamento e con eventuali patti di famiglia, per evitare conflitti tra eredi e soci superstiti.
Accanto allo statuto, i soci possono stipulare patti parasociali per regolare:
- voto in assemblea;
- trasferimento delle quote;
- equilibrio nella governance.
Questi accordi vanno coordinati con i divieti di patti leonini (art. 2265 c.c.) e con i limiti alla durata e alla trasparenza, specie nei gruppi complessi. Nelle operazioni di acquisizione, va strutturato correttamente l’acquisto di quote, la governance societaria e gli accordi parasociali.
- La disciplina codicistica (art. 2341-bis c.c.) è pensata per S.p.A. e società che le controllano, ma viene spesso utilizzata come riferimento anche per le S.r.l. in prassi.
- Nelle S.r.l., i patti parasociali hanno natura obbligatoria: vincolano solo i paciscenti, non la società né i terzi, salvo che la società sia parte o recepisca i principi in statuto.
- La violazione di un patto parasociale comporta di regola responsabilità contrattuale (risarcimento, eventuali penali) tra le parti, non invalidità della delibera sociale (salvo ipotesi particolari).
- È vietato ogni accordo che elimini integralmente il rischio o la partecipazione agli utili/perdite (patto leonino): questo principio si applica anche ai patti parasociali, quando sono “collegati” al contratto di società.
9.2. Clausole di prelazione e violazione delle regole di trasferimento
Lo statuto può prevedere clausole di prelazione (art. 2469 c.c.), che obbligano il socio a offrire le proprie quote prima agli altri soci o alla società in caso di vendita.
In pratica, il socio che intende alienare la partecipazione deve:
- comunicare agli altri soci (o alla società) l’offerta ricevuta dal terzo;
- consentire loro di acquistare alle medesime condizioni economiche;
- solo in mancanza di esercizio della prelazione, procedere alla vendita al terzo.
La violazione della clausola di prelazione non attribuisce di regola ai soci pretermessi il potere di riscattare la quota ceduta, ma dà luogo principalmente a responsabilità contrattuale e rimedi risarcitori tra le parti coinvolte. Il tema è affrontato, tra l’altro, in trasferimento delle partecipazioni sociali in violazione della clausola di prelazione.
Accanto alla prelazione, è frequente l’uso delle clausole di gradimento. Queste prevedono che il trasferimento della quota sia subordinato al gradimento:
- degli altri soci; oppure
- di un organo interno (es. consiglio di amministrazione).
Le clausole di gradimento hanno lo scopo di:
- preservare l’equilibrio soggettivo della compagine;
- evitare l’ingresso di soggetti estranei non desiderati;
- proteggere la stabilità di realtà familiari o di gruppi chiusi.
Per essere valide, le clausole di gradimento devono essere:
- formulate in modo non arbitrario, indicando criteri oggettivi o ragionevoli di valutazione;
- coerenti con il divieto di patti leonini (art. 2265 c.c.);
- accompagnate, ove necessario, da meccanismi di liquidazione della quota, nel caso in cui il gradimento sia negato ma il socio intenda comunque disinvestire.
In ambito successorio, il gradimento può incidere sulla trasmissibilità della quota agli eredi, come emerge nei casi di successione ereditaria e clausola di gradimento nelle S.r.l.
Suggerimento pratico – prelazione e gradimento
Quando inserisci clausole di prelazione e gradimento nello statuto:
- coordinale attentamente con eventuali patti parasociali, opzioni put/call, drag e tag along;
- specifica tempi e modalità di esercizio della prelazione e di espressione del gradimento;
- prevedi criteri chiari di determinazione del prezzo in caso di acquisto da parte dei soci o della società;
- evita clausole che possano apparire arbitrarie o meramente ostative al disinvestimento del socio, per ridurre il rischio di contenziosi.
9.3. Opzioni put/call, drag along e tag along
Nelle S.r.l. con soci finanziari o in operazioni di M&A, sono frequenti:
- opzioni call (diritto di acquistare le quote di un altro socio a certe condizioni);
- opzioni put (diritto di vendere le proprie quote a un altro socio o alla società);
- clausole di drag along (diritto del socio di maggioranza di trascinare i soci di minoranza nella vendita verso un terzo, alle stesse condizioni);
- clausole di tag along (diritto del socio di minoranza di “agganciarsi” alla vendita del socio di maggioranza, partecipando all’operazione alle stesse condizioni).
Queste clausole incidono profondamente sulla circolazione delle partecipazioni e vanno coordinate con:
- limiti statutari (prelazione, gradimento, lock-up);
- divieto di patti leonini;
- obiettivi di governance e di protezione delle minoranze.
Nelle operazioni di exit verso gruppi industriali o investitori professionali, sono tipicamente utilizzate per strutturare percorsi di uscita graduale, come nel caso di cessione del 100% del capitale sociale ad un gruppo industriale.
Suggerimento pratico – put, call, drag, tag
Se stai negoziando l’ingresso di un investitore o una futura exit:
- chiarisci contrattualmente chi può attivare le opzioni, in quali finestre temporali e con quali meccanismi di prezzo;
- coordina put/call, drag/tag con le clausole antistallo e con eventuali obblighi di finanziamento dei soci;
- verifica con attenzione la compatibilità con l’art. 2265 c.c. (no patti leonini) e con i principi di buona fede.
Suggerimento pratico – ingresso di un nuovo socio
Se stai valutando l’ingresso o l’uscita di un socio:
- leggi con attenzione lo statuto e gli eventuali patti parasociali: le regole su prelazione, gradimento e lock-up fanno la differenza in termini di tempi e valore della cessione;
- se vuoi vendere, chiedi un parere preventivo sulla legittimità dell’operazione;
- se sei socio “pretermesso”, valuta con il legale se far valere i tuoi diritti, anche in chiave risarcitoria.
9.4. Come avviene la cessione di quote SRL: procedura e obblighi
Accordo tra cedente e acquirente: la cessione della quota avviene mediante un contratto tra il socio che vende e il soggetto che acquista la partecipazione sociale. Il trasferimento può essere a titolo oneroso (vendita) oppure gratuito (donazione).
Atto notarile o firma autenticata: la cessione deve essere formalizzata tramite atto notarile oppure con scrittura privata autenticata da un notaio o da un professionista abilitato.
Verifica dello statuto: prima della cessione occorre controllare lo statuto della SRL, che può prevedere clausole di prelazione, gradimento o limiti all’ingresso di nuovi soci.
Deposito al Registro delle Imprese: l’atto di cessione deve essere depositato telematicamente presso il Registro delle Imprese affinché il trasferimento abbia efficacia verso la società e i terzi.
Aggiornamento della compagine sociale: una volta registrata la cessione, la società aggiorna l’elenco soci e la nuova ripartizione delle quote.
Aspetti fiscali: la vendita delle quote può generare una plusvalenza tassabile in capo al socio cedente. È quindi opportuno valutare preventivamente il trattamento fiscale dell’operazione con il supporto di un commercialista o consulente fiscale.
Costi dell’operazione: la cessione comporta normalmente costi notarili, imposta di registro e spese di deposito camerale, variabili in base al valore della quota e alla complessità dell’operazione.
Attenzione alle responsabilità pregresse: chi acquista una quota entra nella società con tutti i rapporti giuridici già esistenti; per questo è consigliabile effettuare verifiche preventive su bilanci, debiti, contenziosi e situazione fiscale della SRL.
10. Holding, gruppi societari e successione generazionale
Per molti gruppi familiari e imprese diversificate può essere efficiente concentrare le partecipazioni operative in una holding di partecipazioni. Una holding ben costruita permette di:
- semplificare la governance di più società;
- gestire in modo unitario le decisioni strategiche;
- facilitare il passaggio generazionale e l’ingresso di nuovi investitori.
È frequente parlare di costituzione di una holding familiare, con statuto e patto parasociale a supporto della governance.
Nelle strutture di gruppo va presidiato anche il profilo di:
- assetti organizzativi inadeguati e responsabilità ex art. 2409 c.c. quando la holding diventa opaca;
- garanzie e finanziamenti infragruppo, responsabilità degli amministratori e attività di direzione e coordinamento.
Suggerimento pratico – riorganizzazione societaria
Se stai pensando a una riorganizzazione societaria:
- valuta con il consulente legale e fiscale se una holding possa semplificare la gestione e la successione;
- pianifica per tempo gli effetti su finanziamenti, garanzie, rapporti bancari e rapporti con terzi;
- non trascurare la formazione di un “patto di famiglia” o di accordi parasociali che disciplinino ruoli, poteri e compensi dei membri della famiglia coinvolti.
11. Stallo decisionale, conflitti tra soci e clausole antistallo
Nelle società partecipate da due soci al 50% o, comunque, con assetti paritari, è frequente lo stallo decisionale: le decisioni importanti non passano e la società rimane bloccata.
Per prevenire tali situazioni è opportuno introdurre clausole antistallo, come la clausola della roulette russa o altri meccanismi di buy-sell.
Quando il conflitto è già esploso, occorre valutare le alternative: scioglimento della società o liquidazione di uno o più soci. Lo Studio ha seguito casi di conflitto endosocietario con scioglimento della società o liquidazione del socio, e di stallo decisionale con liquidazione giudiziale su ricorso dell’amministratore.
In caso di contenziosi più complessi, è spesso coinvolta la competenza della Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese.
Tra i conflitti societari che lo Studio ha seguito, lo schema ricorrente è quello in cui i due soci al momento della costituzione della società non hanno previsto clausole antistallo nello statuto, né nel corso del rapporto stilato i dovuti verbali e dichiarazioni, così esponendosi al rischio di reciproche azioni di responsabilità. Quando il conflitto esplode, il vero problema è comprendere i rischi che si corrono per una gestione trascorsa fatta senza formalità, così esponendosi a gravi responsabilità.
Clausole antistallo (russian roulette) – profili di validità
La prassi italiana e la giurisprudenza riconoscono, in linea generale, la liceità delle clausole antistallo (es. russian roulette, shotgun clauses) se:
- sono bilaterali/simmetriche (ciascun socio può trovarsi sia come offerente sia come destinatario della clausola);
- hanno trigger chiari (stallo su determinate decisioni, mancato accordo entro un termine, ecc.);
- non hanno un contenuto punitivo o tale da creare uno squilibrio strutturale assimilabile a un patto leonino;
- rispettano i principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto;
- tendono a valorizzare la funzione conservativa dell’impresa (evitare lo scioglimento e permettere alla società di continuare con un assetto proprietario “sbloccato”).
Come strutturare una russian roulette “robusta” (best practice)
- Definisci un evento di deadlock preciso: per esempio, mancata approvazione di una delibera strategica dopo due/tre votazioni consecutive, o mancato accordo sugli investimenti sopra una certa soglia.
- Prevedi una procedura di offerta unilaterale: un socio comunica all’altro la volontà di attivare la roulette, indicando un prezzo unitario per quota.
- Stabilizza la simmetria: il socio destinatario dell’offerta può scegliere se vendere le proprie quote a quel prezzo o acquistare la partecipazione dell’offerente allo stesso prezzo per quota.
- Cura il meccanismo di prezzo:
- puoi prevedere formule legate a parametri oggettivi (EBITDA medio, patrimonio netto rettificato, perizia di terzo);
- in alternativa, mantenere un prezzo libero, confidando nella deterrenza (chi propone un prezzo troppo basso rischia di dover vendere).
- Coordina la clausola con:
- gli eventuali patti parasociali (prelazioni, tag/drag along, lock-up);
- i diritti particolari (es. diritto di nominare un amministratore), in modo da evitare incoerenze tra statuto e patti;
- le regole sul finanziamento soci e eventuali rapporti infragruppo, per evitare effetti indesiderati in caso di uscita rapida di un socio.
Suggerimento pratico: società 50–50 / società paritetica
Se stai costituendo una società con quote paritarie:
- non rimandare “alla buona fede” la gestione dei dissensi: prevedi da subito clausole antistallo adeguate al vostro caso;
- valuta con il legale pro e contro di clausole come la roulette russa, le opzioni put/call, la perizia di terzo;
- se lo stallo è già in corso, agisci tempestivamente: ogni mese di inattività può aggravare la crisi della società e moltiplicare i rischi di responsabilità;
- considera di inserire la clausola antistallo nello statuto per l’efficacia verso tutti i soci, affiancandola a un patto parasociale che disciplini dettagli operativi e ADR.
12. S.r.l. semplificata e valutazioni di convenienza
12.1 S.r.l. semplificata (S.r.l.s.)
- Prevede capitale da 1 a meno di 10.000 euro;
- utilizza un modello standard di atto costitutivo, con spazi ridotti di personalizzazione;
- ammette conferimenti solo in denaro;
- comporta, di fatto, maggiori limiti alla possibilità di inserire diritti particolari, clausole raffinate su trasferimenti e meccanismi antistallo rispetto a una S.r.l. “ordinaria”.
Suggerimento pratico: differenza tra S.r.l. e S.r.l.s.
S.r.l. ordinaria: consente una maggiore libertà nella redazione dello statuto e nella disciplina dei rapporti tra soci. È preferibile quando si vogliono inserire clausole personalizzate, come diritti particolari, prelazione, gradimento, clausole antistallo o regole specifiche sulla governance.
S.r.l.s.: ha costi iniziali più contenuti, ma solo se si utilizza un modello standard di atto costitutivo, con margini molto limitati di personalizzazione. È adatta per attività semplici, con pochi soci e struttura societaria lineare.
Governance e rapporti tra soci: se i soci hanno ruoli diversi, conferimenti differenziati o esigenze particolari nella gestione della società, la S.r.l. ordinaria offre strumenti più flessibili.
Clausole su misura: se occorrono diritti particolari dei soci, meccanismi di uscita, clausole antistallo, patti di prelazione o regole dettagliate sulle decisioni assembleari, è opportuno valutare una S.r.l. ordinaria.
Risparmio iniziale vs. flessibilità futura: la S.r.l.s. può essere conveniente nella fase di avvio, ma il risparmio iniziale può non compensare i limiti dello statuto standard se la società deve crescere o accogliere nuovi soci/investitori.
Scelta pratica: se l’attività è semplice e i soci hanno rapporti chiari e stabili, la S.r.l.s. può essere sufficiente. Se invece serve uno statuto “su misura”, è generalmente più prudente optare per una S.r.l. ordinaria con atto personalizzato.
13. Checklist finale – cosa non può mancare nel tuo statuto di S.r.l.
- Responsabilità limitata e cautele sul socio unico (pubblicità, conferimenti).
- Oggetto sociale chiaro e coerente con l’attività effettiva.
- Capitale, conferimenti e regole in caso di perdite (2482-bis/ter c.c.).
- Riparto delle quote e attribuzione di eventuali diritti particolari (art. 2468 c.c.).
- Modello di governance (amministratore unico, consiglio, poteri e rappresentanza).
- Materie riservate ai soci, quorum deliberativi, uso di consultazione/consenso scritto (art. 2479 c.c.).
- Regole su trasferimento delle quote (prelazione, gradimento, lock-up) e criteri di valutazione della quota.
- Previsione di recesso e, se del caso, esclusione del socio, con chiara disciplina sulla liquidazione.
- Disciplina dei finanziamenti dei soci e attenzione alla postergazione ex art. 2467 c.c.
- Clausole sui diritti informativi e sui controlli dei soci non amministratori (art. 2476 c.c.).
- Gestione di perdite, cause di scioglimento e doveri degli amministratori (2484–2486 c.c.).
- Coordinamento con eventuali patti parasociali (voto, blocco, co-vendita, antistallo).
- In società 50–50, introduzione di clausole antistallo ben calibrate (es. russian roulette).
14.1. Cosa deve arrivare “pronto” dal notaio
Il momento notarile non dovrebbe essere l’occasione in cui i soci “scoprono” lo statuto, ma la fase conclusiva di un lavoro preparatorio già svolto tra soci, consulente legale e consulente fiscale.
Le decisioni che i soci devono “portare” al notaio, in forma il più possibile definita, riguardano in particolare:
- i soci (chi partecipa e con quale percentuale);
- la denominazione, la sede (comune) e la durata della società;
- l’oggetto sociale (definito in modo chiaro e coerente con l’attività che si intende svolgere);
- l’ammontare del capitale e le modalità di conferimento;
- il riparto delle quote;
- il modello di governance (amministratore unico, consiglio, amministratori congiunti/disgiunti);
- i poteri di rappresentanza verso i terzi;
- l’eventuale attribuzione di diritti particolari ai soci (art. 2468 c.c.);
- lo schema di clausole su:
- trasferimento delle partecipazioni (prelazione, gradimento, lock-up, divieti temporanei di cessione);
- quorum assembleari e decisioni riservate ai soci (artt. 2479 e 2479-bis c.c.);
- meccanismi di recesso/esclusione e, se rilevano, clausole antistallo.
In termini di norme, i soci dovrebbero essere consapevoli che:
- l’atto costitutivo deve contenere i requisiti previsti dall’art. 2463 c.c. (soci, denominazione, oggetto, sede, capitale, conferimenti, regole di funzionamento ecc.);
- la disciplina di governance e rappresentanza si innesta sugli artt. 2475 e 2475-bis c.c.;
- le decisioni dei soci e le modalità con cui vengono assunte fanno riferimento all’art. 2479 c.c. (materie riservate) e 2479-bis c.c. (convocazione, verbalizzazione, forme).
Una volta sottoscritto l’atto costitutivo davanti al notaio, scattano gli adempimenti di pubblicità legale:
- l’atto costitutivo e le eventuali successive modifiche devono essere depositati per l’iscrizione nel Registro delle imprese;
- la pubblicità ha funzione di opponibilità ai terzi e, in molti casi, incide sulla stessa esistenza o efficacia degli atti (es. modifiche statutarie, nomine degli amministratori e degli organi di controllo).
Parallelamente, la società è tenuta alla regolare tenuta dei libri sociali, tra cui, per le S.r.l.:
- il libro delle decisioni dei soci;
- il libro delle decisioni degli amministratori;
- il libro delle decisioni del collegio sindacale o dell’organo di controllo, se esistente.
La corretta tenuta di questi libri e il rispetto delle formalità di convocazione dei soci, verbalizzazione delle decisioni, sottoscrizione e conservazione dei verbali serve a garantire:
- la validità delle decisioni (soprattutto per quelle su materie “forti”: modifiche statutarie, aumenti di capitale, operazioni straordinarie);
- la prova in caso di contenzioso tra soci o tra soci e amministratori.
Suggerimento operativo: preparare il “pacchetto notarile”
Prima di andare dal notaio è opportuno:
- predisporre un term sheet o schema di accordo tra soci, che riepiloghi in modo sintetico:
- struttura delle quote, eventuali diritti particolari, regole di governance;
- quorum decisionali, clausole su trasferimenti e prelazioni, meccanismi antistallo;
- regole su recesso/esclusione, criteri di valutazione delle quote;
- condividere il term sheet con il notaio, così che possa tradurlo in bozza di statuto coerente, evitando di improvvisare il giorno della stipula;
- effettuare un confronto preventivo con il legale e il commercialista, per allineare profili civilistici, fiscali e di governance;
- verificare con anticipo gli adempimenti di pubblicità da eseguire subito dopo l’atto (iscrizioni, comunicazioni, eventuali autorizzazioni).
15. Dopo il notaio: adempimenti e buona governance
15.1. Adempimenti immediati e ricorrenti
Dopo la stipula dell’atto costitutivo e la sua iscrizione nel Registro delle imprese, iniziano gli adempimenti “di vita ordinaria” della S.r.l., che non vanno sottovalutati.
Tra i principali:
- deposito e iscrizione nel Registro delle imprese, a cura del notaio o degli amministratori, degli atti soggetti a pubblicità (atto costitutivo, modifiche statutarie, nomine e cessazioni di amministratori e sindaci, trasferimenti di quote quando richiesto);
- rispetto delle regole di convocazione e verbalizzazione delle decisioni dei soci (art. 2479-bis c.c.):
- forma dell’avviso di convocazione;
- termini di preavviso;
- contenuto dell’ordine del giorno;
- modalità di formazione e sottoscrizione dei verbali;
- tenuta dei libri sociali previsti dall’art. 2478 c.c. (libri delle decisioni dei soci, degli amministratori, dell’organo di controllo) e cura della loro aggiornabilità e conservazione;
- redazione e approvazione del bilancio d’esercizio secondo l’art. 2478-bis c.c., con deposito nel Registro delle imprese nei termini di legge.
Questi adempimenti, spesso percepiti come “burocratici”, sono in realtà fondamentali per:
- la regolarità formale della vita societaria;
- la tutela degli amministratori (che dimostrano di aver operato in modo trasparente e informato);
- la difendibilità della società in caso di accertamenti, contenziosi o operazioni straordinarie.
15.2. Buone prassi di governance dopo la costituzione
Costituita la società, è opportuno definire e implementare alcune buone prassi operative, tra cui:
- chiarire in modo scritto i poteri di firma (es. chi firma da solo, chi con firma congiunta, limiti di importo): questo evita conflitti interni e contestazioni esterne su impegni presi “oltre mandato”;
- definire le deleghe gestionali: chi si occupa di finanza, chi di commerciale, chi di HR, ecc.; quali decisioni restano in capo al consiglio o all’assemblea;
- stabilire soglie di spesa: importi oltre i quali è necessaria delibera dell’organo amministrativo o autorizzazione dei soci;
- programmare un calendario societario che includa:
- chiusura e approvazione del bilancio;
- verifiche periodiche su capitale e riserve (perdite, coperture, eventuali riduzioni/aumenti);
- controlli sui parametri che impongono la nomina dell’organo di controllo o del revisore (art. 2477 c.c.);
- monitorare la situazione economico-finanziaria con report periodici agli amministratori e, quando opportuno, ai soci, in modo da intercettare per tempo eventuali segnali di crisi.
Suggerimento operativo “dopo il notaio” non è routine
Per una buona governance nei primi anni di vita della S.r.l.:
- dedica una riunione specifica del consiglio o dei soci alla definizione di poteri di firma, deleghe e soglie di autorizzazione;
- fai predisporre un semplice regolamento interno o una policy di deleghe da allegare ai verbali, così da avere regole chiare e documentate;
- concorda con il consulente contabile un sistema di reportistica periodica (trimestrale/mensile, a seconda delle dimensioni) con indicatori chiave di andamento (fatturato, margini, indebitamento, cassa);
- tieni sotto controllo i parametri di cui all’art. 2477 c.c. per non sottovalutare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo/revisore;
- verifica periodicamente, con il tuo legale di fiducia, se le prassi adottate sono coerenti con lo statuto e se vi sono aggiornamenti normativi o giurisprudenziali che suggeriscono modifiche.
15.3. Distribuzione degli utili nella S.r.l.: delibera, riserve e tassazione
La distribuzione degli utili è uno dei momenti più attesi dai soci di una S.r.l., ma è disciplinata da regole precise che vanno rispettate per evitare responsabilità degli amministratori e contestazioni in sede di accertamento fiscale. Possono essere distribuiti esclusivamente utili realmente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato.
Delibera assembleare e quorum
La distribuzione degli utili deve essere approvata dai soci con delibera assembleare (art. 2479 c.c.), contestualmente all’approvazione del bilancio d’esercizio o in un’assemblea convocata successivamente; possono essere distribuiti solo utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. Lo statuto può prevedere quorum rafforzati per questa decisione. In assenza di diverse previsioni statutarie, si applicano i quorum ordinari (maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, salvo diversa disposizione). Gli amministratori non possono distribuire utili in modo autonomo, senza delibera dei soci: farlo esporrebbe la società e i destinatari a possibili contestazioni fiscali e responsabilità civile.
In aggiunta, la ripartizione illegale di utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero di riserve non distribuibili, costituisce reato ex art. 2627 c.c., imputabile ad amministratori e liquidatori (di regola procedibile a querela), con conseguenti sanzioni penali; restano inoltre possibili ulteriori profili di responsabilità qualora la distribuzione si fondi su un bilancio non veritiero (es. false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c.).
Riserva legale obbligatoria (art. 2430 c.c.)
Prima di distribuire utili, la S.r.l. deve accantonare a riserva legale almeno il 5% degli utili netti di esercizio (art. 2430 c.c.), fino a quando la riserva legale non raggiunge il quinto del capitale sociale. Per le S.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, è inoltre necessario destinare ad apposita riserva almeno un quinto degli utili fino a quando, unitamente al capitale, non si raggiunge l’importo di 10.000 euro; tale riserva è vincolata e va reintegrata in caso di utilizzo. La distribuzione in violazione di tali vincoli integra una distribuzione vietata, con possibili profili di invalidità della delibera, obbligo di restituzione per i soci e responsabilità degli amministratori.
Questo vincolo è inderogabile dallo statuto: distribuire utili senza rispettare l’obbligo di accantonamento può determinare l’invalidità della delibera di distribuzione e l’obbligo di restituzione delle somme percepite dai soci.
Ad esempio: se la S.r.l. ha un capitale sociale di 10.000 euro e realizza utili netti per 30.000 euro, deve accantonare a riserva legale almeno 1.500 euro (5% di 30.000), prima di distribuire il residuo ai soci.
Tassazione dei dividendi: ritenuta al 26%
Gli utili distribuiti ai soci persone fisiche sono soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, applicata dalla società al momento della distribuzione. La ritenuta è definitiva: il socio non deve dichiarare i dividendi percepiti nel proprio modello IRPEF (salvo casi particolari, come partecipazioni qualificate ante 2018 in regime transitorio o soci imprenditori). Per i soci che detengono le quote attraverso una holding o una società di capitali, si applica invece il regime della participation exemption (PEX), con esclusione parziale del dividendo dalla base imponibile IRES. La scelta della struttura societaria può quindi incidere significativamente sul carico fiscale complessivo della distribuzione: è consigliabile pianificare con un commercialista prima di procedere.
Divieto di distribuzione in presenza di perdite
È vietato distribuire utili quando il capitale sociale è eroso da perdite (artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.) o in presenza di perdita del capitale sociale o di perdite pregresse che richiedono preliminare copertura. In questi casi, gli amministratori devono prioritariamente azzerare le perdite prima di qualsiasi distribuzione ai soci: procedere diversamente espone gli amministratori a responsabilità personale nei confronti della società e dei creditori sociali.
Suggerimento pratico – distribuzione utili
Prima di deliberare la distribuzione degli utili:
- verifica che il bilancio approvato mostri effettivi utili distribuibili, al netto della riserva legale (art. 2430 c.c.) e di eventuali perdite pregresse;
- convoca formalmente l’assemblea dei soci e verbalizza la delibera di distribuzione: un pagamento senza delibera può essere riqualificato come finanziamento infruttifero o, peggio, come appropriazione indebita;
- applica correttamente la ritenuta del 26% e versala all’Erario nei termini previsti (entro il 16 del mese successivo alla distribuzione);
- valuta con il commercialista se strutturare la distribuzione tramite holding può ottimizzare il carico fiscale complessivo (regime PEX vs. ritenuta 26%).
16. S.r.l. e società benefit
Sempre più imprenditori valutano la possibilità di qualificare la propria S.r.l. come società benefit, cioè una società che, accanto allo scopo di lucro, persegue stabilmente anche finalità di beneficio comune (sociali, ambientali, di impatto sulla comunità).
La disciplina è contenuta nella Legge n. 208/2015, commi 376–382, e richiede:
- l’indicazione, nell’oggetto sociale, delle specifiche finalità di beneficio comune;
- la gestione dell’impresa “in modo responsabile, sostenibile e trasparente” nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni culturali e sociali, soggetti portatori di interesse;
- la predisposizione di una relazione annuale da allegare al bilancio e da pubblicare sul sito internet aziendale, che descriva obiettivi, azioni, risultati e impatti delle attività svolte a beneficio comune.
La “società benefit” comporta quindi:
- una modifica dello statuto, con l’inserimento delle finalità di beneficio comune nell’oggetto sociale;
- l’integrazione degli assetti organizzativi e dei controlli interni per misurare e rendicontare gli impatti;
- ulteriori profili di responsabilità dell’organo amministrativo nel coniugare obiettivi economici e obiettivi di impatto.
Suggerimento pratico – valutare la forma benefit
Se stai pensando alla società benefit:
- chiarisci se le finalità extra-economiche sono realmente centrali e non solo “di immagine”;
- pianifica come integrare queste finalità negli assetti organizzativi (art. 2086 c.c.) e nei sistemi di controllo;
- valuta, con il legale, le modifiche statutarie necessarie e l’impatto sulle responsabilità degli amministratori.
17. FAQ – Domande frequenti sulla costituzione di una SRL
Le domande che seguono raccolgono i dubbi più comuni di imprenditori e professionisti che si avvicinano per la prima volta alla costituzione di una SRL.
Se una SRL fallisce, chi paga i debiti?
In caso di fallimento (oggi “liquidazione giudiziale” ai sensi del Codice della crisi d’impresa), risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio: i soci non sono personalmente responsabili dei debiti sociali. Fanno eccezione il socio unico che non ha eseguito i conferimenti o non ha curato la pubblicità dell’unipersonalità, che risponde illimitatamente per le obbligazioni sorte nel periodo di irregolarità. Gli amministratori e i liquidatori rispondono verso la società, i creditori e i terzi per mala gestio (art. 2476 c.c.; per i liquidatori v. anche art. 2489 c.c.), e il curatore può agire per il risarcimento dei danni. Restano inoltre possibili profili penali in presenza di condotte illecite (ad es. distrazione di beni, pagamenti preferenziali, bilanci non veritieri), con potenziale rilevanza dei reati fallimentari e societari secondo la normativa vigente.
Quanto tempo ci vuole per aprire una SRL?
Mediamente da 5 a 15 giorni lavorativi dalla stipula dell’atto notarile: il notaio deposita l’atto al Registro delle Imprese (2–5 giorni), che poi iscrive la società. Parallelamente si chiede l’attribuzione della partita IVA e si apre un conto corrente. Una buona preparazione (statuto condiviso, documenti soci, PEC, firma digitale) riduce sensibilmente i tempi; per S.r.l.s. con modello standard i tempi possono essere più rapidi.
Quanti soci ci vogliono per aprire una SRL?
È sufficiente anche un solo socio: la SRL unipersonale è pienamente legittima (art. 2463 c.c.). Non esiste un numero minimo di due soci. In ogni caso è bene che lo statuto disciplini governance, quorum e regole di ingresso e uscita dalla compagine.
Qual è la differenza tra SRL e SPA?
Le differenze principali: capitale minimo (10.000 € per la SRL, 50.000 € per la SPA); flessibilità statutaria (più ampia nella SRL); possibilità di emettere azioni e accedere ai mercati (solo SPA); obblighi di governance più stringenti per la SPA. La SRL è la scelta naturale per PMI e imprese familiari; la SPA è preferita da realtà più strutturate o che pianificano la quotazione.
Si può avere una SRL con 1 euro di capitale?
Sì. La legge consente capitale anche di 1 euro sia per la S.r.l. ordinaria (capitale inferiore a 10.000 euro) sia per la S.r.l. semplificata (1–9.999 euro). In tali casi i conferimenti in denaro devono essere versati integralmente e va accantonato almeno 1/5 degli utili a riserva fino a raggiungere, con il capitale, 10.000 euro. Nella prassi, un capitale simbolico può ridurre la credibilità verso banche e fornitori.
Quanto costa aprire una SRL?
Costi iniziali indicativi:
- Onorario notarile: 1.200–4.000 euro (variabile per assetto e provincia).
- Imposta di registro fissa: 200 euro (se dovuta), imposta di bollo e diritti di segreteria camerali e per ComUnica: circa 200–400 euro.
- Bollatura libri sociali (imposta/tassa annuale): importi variabili.
Costi ricorrenti:
- Diritto camerale annuale: circa 120–200 euro.
- Tenuta contabilità e adempimenti: da 2.500–5.000 euro/anno, in funzione di volume e complessità.
Nota: S.r.l.s. può ridurre alcuni costi iniziali (modello standard, esenzione/minori oneri notarili), ma resta dovuta la gran parte degli adempimenti ordinari.
Quando è obbligatorio il collegio sindacale in una SRL?
Il collegio sindacale o il revisore legale è obbligatorio quando la SRL supera, per due esercizi consecutivi, almeno uno di questi parametri (art. 2477 c.c.): ricavi superiori a 4 milioni di euro, totale attivo superiore a 4 milioni, o più di 20 dipendenti. È obbligatorio anche se la SRL controlla una società soggetta a revisione legale obbligatoria.
Conclusioni – Il ruolo dello Studio Legale Torresi & Associati
La costruzione “a regola d’arte” di una S.r.l. non si esaurisce nel momento della stipula davanti al notaio. Richiede:
- una progettazione preventiva delle regole statutarie e dei patti parasociali;
- una chiara definizione dei ruoli degli amministratori e degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati (art. 2086 c.c.);
- una gestione consapevole delle fasi patologiche (perdite, crisi, conflitti tra soci, scioglimento).
Lo Studio Legale Torresi & Associati assiste imprese, famiglie imprenditoriali e professionisti in tutte le principali aree del diritto societario e commerciale, tra cui:
- redazione e negoziazione di contratti aziendali e di patti parasociali;
- gestione di crisi aziendali e dei rapporti tra soci, anche in vista di passaggi generazionali;
- azioni e difese in tema di responsabilità dell’organo amministrativo e degli organi di controllo;
- consulenza per la tutela del patrimonio aziendale e la strutturazione di holding e gruppi societari;
- operazioni di acquisizione societaria e cessione di partecipazioni sociali;
- cessioni o affitti d’azienda e operazioni straordinarie;
- questioni di diritto fallimentare e procedure concorsuali;
- contrattualistica di agenzia, distribuzione, produzione e rapporti commerciali continuativi;
- tutela della proprietà industriale e intellettuale e della leale concorrenza, anche online.
La combinazione tra attività stragiudiziale (progettazione di statuti, accordi parasociali, governance) e giudiziale (contenzioso tra soci, responsabilità degli amministratori, procedure cautelari) consente allo Studio di accompagnare il cliente lungo l’intero ciclo di vita della società:
- dalla costituzione (scelta della forma, redazione dell’atto costitutivo e dello statuto);
- alla gestione ordinaria (governance, delibere, rapporti tra soci e con terzi);
- fino alle fasi straordinarie (operazioni di M&A, ristrutturazioni, crisi, liquidazione).
Per chi sta pensando di costituire una S.r.l., modificare uno statuto esistente, affrontare un conflitto tra soci o ripensare la governance alla luce dell’art. 2086 c.c., il supporto di uno studio specializzato in diritto societario e commerciale permette di prevenire rischi, ridurre il contenzioso e valorizzare al meglio il progetto imprenditoriale.

